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Dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive

Dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive Introduzione

CONSIDERATO che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i popoli delle Nazioni Unite hanno proclamato l’uguaglianza e la inalienabilità dei Diritti di tutti i membri della famiglia umana quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

CONSIDERATO che nello stesso documento i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei Diritti fondamentali dell’Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana garantendo ad ogni individuo uguaglianza in libertà, dignità e diritti, nonché l’assistenza medica, l’istruzione gratuita, la libera scelta della professione e dell’impiego, la libertà di associazione;

CONSIDERATO che i principi enunciati ne a Dichiarazione delle Nazioni Unite su « i diritti dei fanciulli » ed i documenti dell’OMS e del BIT inerenti alla riabilitazione dei minorati e dell’UNESCO riguardo all’educazione speciale e all’educazione permanente;

CONSIDERATO che i diritti umani riconosciuti universalmente debbono venire universalmente applicati e che quindi le persone con minorazioni uditive nel mondo intero hanno gli stessi diritti degli altri membri;

CONSIDERATO i minorati uditivi idiopatici hanno una minorazione esclusivamente sensoriale senza implicazioni di natura psichica e che attraverso una idonea istruzione possono venire totalmente riabilitati e svolgere nella comunità un ruolo pari agli altri membri, mentre se lasciati privi di istruzione e quindi nell’impossibilità di intrattenere relazioni umane subiscono turbe psichiche e sono costretti a condurre una vita vegetativa priva di ogni interesse e contraria ai principi enunciati nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo;

CONSIDERATA la necessità di precisare i diritti umani basilari delle persone minorate dell’udito, e di richiamare solennemente sopra di esse l’attenzione dei Governi, delle Nazioni Unite ed Agenzie specializzate, delle Organizzazioni internazionali non governative, delle istituzioni, enti ed associazione che operano nel settore della riabilitazione e dell’inserimento sociale dei sordi, affinché le affermazioni di principio dei documenti internazionali citati possano trasformarsi, anche per i Sordi, in realtà vive ed operanti.

L’Assemblea Generale ed IL VI Congresso della Federazione Mondiale dei Sordi

UNESCO, Parigi 5 agosto 1971

P R O C L A M A N O

ART. 1
Le persone sorde debbono poter godere effettivamente degli. stessi diritti universali riconosciuti agli altri membri dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, da quella dei Diritti del fanciullo e dai documenti approvati dalle Assemblee Generali dell’OMS, dell’UNESCO e dell’OIT;

ART. 2
Debbono essere prese, sia in campo internazionale, sia in campo nazionale, adeguate urgenti misure atte a consentire un trattamento moderno dei problemi afferenti la sordità, rimuovendo le superate opinioni sulle possibilità limitate delle persone sorde che trovano fondamento su vecchie attitudini dovute a prevenzioni e pregiudizi dimostratisi errati;

ART. 3
Perché i sordi Possano effettivamente godere in eguale misura dei diritti degli altri cittadini, è necessario che le comunità provvedano con leggi o altre misure previste da questa Dichiarazione a proteggere i diritti delle persone minorate dell’udito per condurre a termine gli scopi della complessa riabilitazione e integrazione nel sistema della società;

ART. 4
I giovani minorati dell’udito debbono beneficiare della sicurezza sociale, secondo speciali criteri, di diagnosi precoce polispecialistica, di scuole speciali, di apparecchi gratuiti di protesi acustica, del libero orientamento professionale e scolastico, di speciali istituti professionali e superiori, la qualità e la priorità dell’educazione e dell’istruzione per i bimbi sordi debbono essere garantite ed accordate in termini uguali a quelli assicurati alla popolazione in generale, deve essere assicurata la libertà di sperimentazione di tutti i metodi e sistemi educativi.  I genitori e le Associazioni dei Sordi debbono concorrere all’opera di istruzione e di educazione;

ART. 5
Le comunità, con la collaborazione e con l’aiuto delle associazioni nazionali dei minorati dell’udito, debbono intraprendere i passi necessari e fare sforzi adeguati al fine di realizzare i legittimi desideri e gli scopi delle persone sorde, per la loro effettiva indipendenza della società con parità di diritti e doveri con gli altri membri, debbono elaborare, in armonia con questi principi, programmi specifici ed adeguati, secondo le condizioni sociali ed economiche delle rispettive comunità;

ART. 6
E’ necessario assicurare un lavoro idoneo e di soddisfazione personale ai minorati dell’udito, scelto liberamente fra le 1.260 professioni e mestieri per svolgere i quali non è necessario il senso dell’udito;

ART. 7
E’ necessario assicurare, in particolare, alla persona sorda le possibilità di comunicazione, abbattendo le barriere che vi si frappongono, sia tramite l’istruzione permanente e, ove possibile, i sussidi acustici, sia tramite idonei adattamenti di sussidi grafici e visivi, sottotitolazione di films e trasmissioni TV e servizi di interpretariato del linguaggio gestuale e della dattilologia.  Nel contempo è necessario rimuovere le prevenzioni esistenti nella scuola verso il linguaggio dei gesti;

ART. 8
Per assicurate alle persone con minorazioni uditive una adeguata opera riabilitativa, è necessario che le comunità riconoscano le organizzazioni nazionali dei minorati dell’udito quali strumenti fondamentali di rappresentanza dei diritti dei sordi dove confluiscono esperienze familiari, di istruzione, di formazione professionale, di vita comunitaria e sociale, di istruzione permanente e di impiego di tempo libero delle persone minorate dell’udito, devono essere assicurati alle associazioni i riconoscimenti giuridici, gli strumenti ed i mezzi necessari perché possano provvedere all’assistenza morale e materiale nelle comunità in cui vivono e lavorano i minorati dell’udito, al fine di condurre a termine le loro aspirazioni ed il loro lavoro in un clima di serenità rendendosi utili con l’offrire alla società i loro talenti e le loro esperienze;

ART. 9
E’ necessario che le  comunità assicurino adeguati strumenti per la organizzazione di idonei istituti e scuole per la preparazione del personale scientifico e di quello specializzato per la diagnosi, la terapia, la istruzione culturale e professionale, l’istruzione permanente, l’applicazione e l’uso dei sussidi  acustici e visivi e l’interpretariato gestuale, è necessario, altresì, che i governi e le organizzazioni internazionali provvedano contemporaneamente ad assicurare uno scambio costante di esperienze, informazioni ed innovazioni scientifiche, a tal fine la FMS , raggruppando le associazioni nazionali dei minorati dell’udito ed i maggiori esperti nel campo della riabilitazione e sicurezza di queste persone nel mondo interno, è impegnata a sviluppare ed offrire la propria collaborazione e consultazione per i problemi di studio, ricerca e scambio.

La FMS è impegnata a proseguite nell’iniziativa della istituzione dell’istituto internazionale sulla sordità.

Parigi, 5 agosto 1971 (Parigi, Palazzo dell’UNESCO)

CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE MONDIALE DEI SORDI
RACCOMANDAZIONE

Ricordati  i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo,

Le raccomandazioni adottate dalla Conferenza Generale dell’UNESCO,       dall’OMS e dal BIT in materia di diagnosi, trattamento, educazione speciale e riabilitazioni dei minorati,

I voti formulati dalle Organizzazioni Internazionali non-Governative che s’interessano dei minorati,

L’azione intrapresa dalle istituzioni per i minorati e dagli esperti delle varie discipline per richiamare l’attenzione dei Governi sui problemi di milioni di cittadini che necessitano di cure speciali ed assistenza per la loro promozione umana con rinnovato senso di giustizia sociale;

Ritenendo i programmi di riabilitazione ed i progetti di legge in corso tutti degni della massima considerazione per l’impegno che essi comportano in ogni paese;

Preoccupato per le iniziative avviate da alcuni organismi tendenti a strutturate la riabilitazione di tutti i minorati (fisici, psichici e sensoriali) in un’unica amministrazione e organizzazione per tutti i servizi di diagnosi, cura, istruzione e formazione professionale, assistenza sociale, con irreparabili danni per ogni categoria di minorati;

invita all’unanimità

– le organizzazioni inter-governative, i governi, le organizzazioni internazionali non-governative e le organizzazioni nazionali, a prendere adeguate misure affinché nella legislazione e nella strutturazione dei servizi per la riabilitazione dei minorati (diagnosi, cure, scuole e istituti di riabilitazione, centri professionali, assistenza), siano previste disposizioni ed istituzioni distinte e separate per ognuna delle seguenti categorie di minorati:
CIECHI
SORDI
RITARDATI E MINORATI PSICHICI
MINORATI FISICI.

– tenuto conto delle caratteristiche molto diverse e particolari presentate da ogni gruppo e che implicano specializzazioni distinte e di alta qualificazione per gli istituiti, per gli esperti e per il personale incaricato della realizzazione dei programmi di riabilitazione per le diverse, categorie di minorati.

FEDERAZIONE MONDIALE DEI SORDI
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE IN RELAZIONI UFFICIALI CON IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE  DELLE NAZIONI UNITE, L’UNESCO, L’OIT E L’OMS.

Sede Unesco di Parigi

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