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Norme per la protezione e l’assistenza dei sordi

Legge 21 agosto 1950, n. 698. Norme per la protezione e l’assistenza dei sordi.  Pubbblicta nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 9 settembre 1950.

Art. 1
È istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.

Art. 2
L’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi è costituito dalla collettività dei sordi che ne sono soci ed ha i seguenti fini:
1) avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed intellettuale;
2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;
3) agevolare il loro collocamento al lavoro;
4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell’udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordi nei casi previsti dall’art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall’art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordi nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordi amministrati od assistiti;
5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordi;
6) promuovere l’esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordi.

Art. 3
L’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’interno, che ne approva i bilanci.
Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell’interno esercita sull’Ente i poteri di vigilanza.
Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente.
Il Consiglio amministrativo dell’Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell’Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

Art. 4
Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell’udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e la assistenza dei detti minorati;
L’Ente nazionale esercita nei loro confronti l’attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza per sordi di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive.

Art. 5
L’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi provvede alla propria attività:
1) con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell’Ente;
2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordi;
3) con le contribuzioni dei soci;
4) con le eventuali entrate straordinarie.

Si intendono fatte a favore dell’Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordi, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

Art. 6
A carico del Ministero dell’interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell’esercizio 1949-50 ed in quello successivo.
L’impiego di detta somma destinata esclusivamente all’assistenza dei sordi avrà luogo su un piano di erogazione che l’Ente sottoporrà all’approvazione preventiva del Ministero dell’interno.

Art. 7
La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l’assistenza dei sordi, è abrogata.

Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
D.P.R. 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1979, n. 125.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l’attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698;
Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell’art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all’art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;
Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell’art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:

Art. 1
In applicazione dell’art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (E.N.S.), eretto in ente morale con la legge 12 maggio 1942, n. 889, ed incluso fra gli enti pubblici di assistenza generica nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2
L’E.N.S. conserva, salvo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto, i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell’udito e della favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie.

Art. 3
È attribuita ai comuni singoli od associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22, 25, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 l’assistenza a favore dei sordi per borse di studio, protesi riabilitazione e diagnosi di sordità assistenza economica per l’acquisto di attrezzature per facilitare l’avviamento al lavoro, colonie estive e case di riposo.

Art. 4
Ai sensi dell’art. 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, il patrimonio immobiliare di cui alla tabella A e quello mobiliare di cui alla tabella B sono assegnati in proprietà ai comuni sedi delle istituzioni scolastiche dell’ente statizzato.
Ai sensi dell’art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito alla regione Emilia-Romagna il patrimonio mobiliare di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Tutto il patrimonio immobiliare, con annessi beni mobili, di cui alla tabella D allegata al presente decreto resta all’E.N.S. in quanto necessario per lo svolgimento delle attività associative o derivanti da atti di liberalità e da contributi degli associati.
Il patrimonio di cui all’allegata tabella E è amministrato dall’ufficio stralcio di cui all’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Il restante patrimonio mobiliare resta all’E.N.S. per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 del presente decreto.

Art. 5
L’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’E.N.S. per l’assolvimento delle funzioni trasferite e attribuite alle regioni ed ai comuni, ad esclusione delle spese inerenti alle istituzioni scolastiche, ai sensi del presente decreto è determinato in L. 1.600.000.000.

Art. 6
A decorrere dal 1° gennaio 1979 il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell’E.N.S site nel territorio delle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all’art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
L’effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.
Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell’E.N.S. site nel territorio delle regioni a statuto speciale continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime alle dipendenze dell’ente fino e non oltre la data del 31 marzo 1979 e dell’ufficio stralcio di cui all’art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, successivamente a tale data e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
Al restante personale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 122.
L’amministrazione provvisoria del personale dell’E.N.S a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data di effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell’art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall’E.N.S., con assunzione del relativo onere a suo carico.
Fino all’effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo comma del presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, l’ente assicurerà altresì la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.
Dopo la data di cui al comma precedente, le funzioni amministrative attribuite ai sensi del presente decreto continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, ai sensi dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Art. 7
Il contributo dello Stato per il sostegno dell’attività associativa dell’E.N.S. previsto dall’art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 1.500.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 8
Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

PER SAPERE DI PIU’
Il termine “sordomuti” é sostituito con “sordi” in ossequio alla Legge n.95/06.

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Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it.
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