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Regione Lombardia: Leggi regionali riguardanti i sordi

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali  relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo. Regione Lombardia. Legge regionale 5 febbraio 1982, n.9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 10 febbraio 1982.
Art. 1..
Accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.
1.Gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382 , 26 maggio 1970, n. 381 , 11 febbraio 1980, n. 18 sono effettuati dalle commissioni di prima e di seconda istanza previste dalla presente legge e, per quanto in essa non disposto, secondo le vigenti leggi dello Stato.
Art. 2.
Commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.
1.Le commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e di sordomutismo operano nell’ambito di ciascuna U.S.S.L. e sono nominate dal comitato di  gestione dell’ente responsabile dei servizi di zona.
2.Esse sono composte:
a)dal responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica dell’U.S.S.L. o, per sua delega, da un medico del predetto servizio che la presiede;
b)da un medico specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale;
c)da un medico in possesso di diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o di diploma equipollente o affine, ovvero che abbia svolto nell’ultimo decennio, presso servizi che svolgono attività continuativa di medicina legale, almeno cinque anni di ruolo o di contratto di impiego, risultante da dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della U.S.S.L. e/o di enti previdenziali e/o di enti locali, ai sensi dell’ art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981 (1) ;
d)da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti ), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo d’invalidità da accertare;
e)da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio.
3.I medici di cui alle precedenti lett. b) e c) possono essere scelti:
•tra i medici iscritti nel ruolo regionale del S.S.N., o che abbiano titolo all’iscrizione medesima;
•tra i docenti universitari di ruolo, in mancanza dei primi;
•tra i medici che esercitano la propria attività nella U.S.S.L. in regime di convenzione ai sensi dell’ art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in mancanza dei precedenti.
4.Il comitato di gestione nomina altresì un medico specialista per ciascuna delle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente 3º comma; tra essi il presidente individua, tenuto conto della natura dell’infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall’interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell’accertamento dell’invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di psichiatria o neurologia, ortopedia o fisiatria, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero di discipline equipollenti od affini.
5.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso la U.S.S.L. del ruolo amministrativo o tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione (2) .
Art. 3.
Modalità di funzionamento e delle commissioni di prima istanza.
1.Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui al precedente art. 1 devono essere presentate, in carta libera, dagli interessati alla commissione di prima istanza dell’U.S.S.L. nel cui ambito essi hanno la residenza anagrafica, corredate da un certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante.
2.Le commissioni devono pronunciarsi su tali domande entro 90 giorni dalla data del ricevimento, ovvero dal termine del periodo di osservazione previsto dal successivo art. 6, terzo comma.
3.In relazione al flusso delle domande, il comitato di gestione può nominare più commissioni fino ad un massimo di una commissione ogni 100 mila abitanti o frazione superiore a 50.000, stabilendone altresì l’ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base.
4.La sede della commissione è stabilita dal comitato di gestione dell’ente responsabile; al fine di facilitare l’accesso da parte dell’utenza, il comitato di gestione può autorizzare la commissione tessa ad effettuare sedute in sedi decentrate.
5.Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all’interessato l’esito dell’accertamento  medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e,  qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in  base alla legislazione vigente, alla prefettura territorialmente competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
6.Nei successivi 10 giorni il segretario della commissione effettua le  comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei  cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della  normativa nazionale vigente (3) .
Art. 4.
Commissione di seconda istanza per l’accertamento degli stati di  invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.
1.Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro 60  giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l’interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione di seconda istanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2.La commissione di seconda istanza è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:
a)un medico appartenente al ruolo del personale regionale di VIII livello o altro medico di livello apicale iscritto o avente titolo all’iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N. con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, che la presiede;
b)due medici di cui uno specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale, uno specializzato in medicina legale e delle assicurazioni o in disciplina  equipollente od affine, scelti indifferentemente tra:
•medici di livello apicale iscritti o aventi titolo alla iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N.;
•docenti universitari di ruolo;
•primari di Istituti a carattere scientifico;
•medici operanti nelle U.S.S.L. della Lombardia in conformità all’accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell’ art. 48 della legge 23 settembre 1978, n. 833 .
c)da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti ), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di invalidità da accertare;
d)da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti a livello regionale.
3.Per la scelta del medico legale e delle assicurazioni si applica quanto previsto dal precedente art. 2, lett. c), ai sensi dell’ art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 1981 (1) .
4.La giunta regionale nomina altresì medici specialisti nelle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente lettera b); tra essi il presidente individua, tenuto conto della natura dell’infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall’interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell’accertamento dell’invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di ortopedia o fisiatria, medicina generale o interna, oculistica,  otorinolaringoiatria o audiologia, o discipline equipollenti od affini.
5.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al VI, designato dalla giunta regionale.
6.I componenti della commissione di cui al presente articolo non possono essere componenti di commissioni di prima istanza.
7.La commissione si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi, la decisione è atto definitivo.
8.Entro 10 giorni dalla data della decisione, il segretario deve comunicare all’interessato e alla competente commissione di prima istanza l’esito dell’accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9.Nei casi in cui l’invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l’esito dell’accertamento medico-legale dovrà essere comunicato, a cura del segretario della  commissione di prima istanza, entro 10 giorni dal ricevimento, alla prefettura territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
10.Entro il termine di cui al precedente comma lo stesso segretario della commissione effettua le comunicazioni alle Associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente.
11.La commissione ha sede in Milano; in relazione al flusso dei ricorsi e ferma restando la composizione della commissione, la giunta regionale può deliberare la costituzione di più sezioni, determinandone altresì la sede e l’ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più enti responsabili dei servizi di zona (4) .
Art. 5.
Norme comuni alle commissioni di prima e seconda istanza.
1.Per ciascun membro effettivo delle commissioni di prima e di seconda istanza, ivi compresi i membri di cui ai precedenti articoli 2), II comma e 4), II comma, devono essere nominati, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, due supplenti, uno dei quali partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
2.Le dimissioni di un componente devono essere presentate all’organo che ne ha deliberato la nomina, il quale provvede alla sostituzione con le stesse modalità; le commissioni durano in carica 5 anni e i loro membri possono essere riconfermati.
3.Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro 60 giorni dalla data della scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.
4.Le commissioni deliberano con la presenza di tutti i componenti; ogni decisione è espressa a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5.Le commissioni possono incaricare due propri componenti medici di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente all’invalidità in esame, di procedere alla visita medica e di predisporre una relazione scritta; qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, le commissioni, su richiesta documentata dell’interessato, possono disporre che detta visita medica sia effettuata presso il domicilio dello stesso.
6.Nella prima seduta successiva, le commissioni, valutate le relazioni di cui al comma precedente, decidono sull’accertamento delle condizioni di invalidità, con la presenza di tutti i loro componenti.
7.Per l’accertamento davanti alle predette commissioni il cittadino interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia (5) .
Art. 6.
Compiti delle commissioni.
1.La commissione di prima istanza, previa verifica che la causa invalidamente – di origine fisica, psichica o sensoriale – rientra nella propria sfera di competenza, accerta l’esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado della minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con D.P.R. a cura del ministero della sanità.
2.La commissione svolge altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi della U.S.S.L. e all’interessato al fine di tutelarne la salute e il recupero funzionale e sociale.
3.La valutazione dello stato di inabilità permanente e totale deve essere preceduta da approfonditi accertamenti diagnostici e, ove necessario, dopo adeguato periodo di osservazione.
4.In ogni caso per la valutazione definitiva dovrà essere rispettato il periodo massimo di cui al precedente art. 3.
Art. 7.
Utilizzo dei servizi dell’U.S.S.L.
1.Le commissioni di cui al precedente art. 1, al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione, e di un corretto recupero funzionale e sociale dell’interessato, possono consultare i competenti servizi della U.S.S.L. o delle strutture convenzionate specializzate per la riabilitazione e richiedere ad esse accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
Art. 8.
Collocamento obbligatorio al lavoro.
1.L’accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati secondo le norme di legge vigenti in materia.
Art. 9.
Raccolta dati statistici ed epidemiologici.
1.Le commissioni di prima istanza trasmettono al comitato di gestione dell’ente responsabile i dati sull’attività svolta e sul numero delle domande in attesa di esame, secondo le modalità previste per il sistema informativo delle U.S.S.L.
2.Le associazioni di volontariato e di categoria e gli enti o istituti interessati alla gestione dei servizi a favore dei soggetti portatori di handicap possono chiedere al comitato di gestione le informazioni e i dati in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale.
Art. 10.
Aggiornamento dei componenti delle commissioni di prima e di seconda istanza
1…… (6) .
Art. 11.
Congedo straordinario per cure.
1.L’autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per  cure di cui all’ art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , è  rilasciata dal responsabile del competente servizio della U.S.S.L. nel cui ambito territoriale risiede l’interessato.
Art. 12.
Contrassegno parcheggio a favore degli invalidi.
1.Il competente servizio dell’U.S.S.L., provvede, su richiesta dell’interessato, a rilasciare la dichiarazione comprovante che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta dai comuni ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 .
Art. 13.
Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.
1.I collegi medici indicati dall’ art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 sono nominati dall’Assemblea generale dell’Ente responsabile dei servizi di zona di Milano e dal Comitato di gestione degli Enti responsabili degli ambiti territoriali n. 3, 11, 22, 29, 51, 41, 47, 77, di cui all’allegato a) alle LL.RR. 5 aprile 1980, n. 35 e 36, sentiti i Comitati di gestione delle altre U.S.S.L. interessate.
2.Ciascun collegio è composto:
a)dal responsabile del servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della U.S.S.L. o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede;
b)da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro;
c)da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti ) operanti a livello provinciale, il quale partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare;
d)da un medico scelto all’interno delle proposte degli Enti di patronato operanti sul territorio.
3.Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente in servizio presso le U.S.S.L., del ruolo amministrativo, tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal Comitato di gestione.
4.Il funzionamento dei collegi medici è disciplinato dalle norme  relative alle commissioni di prima istanza e, per quanto non previsto, secondo quanto contenuto nell’art. 20 della legge del 2 aprile 1968, n.482 (7) .
Art. 14.
Ambiti territoriali dei collegi medici di cui al precedente art. 13.
1.I collegi medici di cui all’articolo precedente operano nelle U.S.S.L. di seguito elencate, con competenza estesa agli ambiti territoriali rispettivamente indicati:
•U.S.S.L. n. 29: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
•U.S.S.L. n. 51: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 51, 52,53;
•U.S.S.L. n. 75: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76;
•U.S.S.L. n. 3: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9;
•U.S.S.L. n. 11: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80;
•U.S.S.L. n. 22: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 20, 21,22, 23, 24;
•U.S.S.L. n. 41: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;
•U.S.S.L. n. 47: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 45, 46,47, 48, 49, 50;
•U.S.S.L. n. 77: opera nell’ambito territoriale delle zone n. 77, 78,79.
Art. 15.
Spese di funzionamento.
1.Le modalità di corresponsione e l’entità del compenso omnicomprensivo, per seduta, spettante al presidente e ai componenti  delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive, del sordomutismo, dell’handicap e della disabilità sono determinate con delibera della Giunta regionale (8) .
Art. 16.
Nomina delle commissioni.
1.Gli organismi di cui agli artt. 2, 4 e 13 della presente legge devono essere nominati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16-bis.
1.Il Comitato di gestione dell’ente responsabile dei servizi di zona, qualora accerti l’impossibilità di costituire la commissione di cui al precedente art. 2, promuove le opportune intese con altro ente responsabile dei servizi di zona viciniore, al fine di garantire l’esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità dei cittadini residenti nel proprio territorio.
2.L’accertamento degli stati di invalidità civile dei cittadini residenti nel territorio dell’ente responsabile dei servizi di zona n. 80 (Campione d’Italia) è effettuato dall’ente responsabile dei servizi di zona n. 11 (Como) (9) .
Art. 17.
Norma transitoria.
1.Le commissioni attualmente operanti sul territorio lombardo ai sensi delle leggi 118/71 e successive modificazioni, 382/70, 381/70, art. 20, anche se scadute, proseguiranno la loro attività fino all’insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.
2.Fino a quando non saranno nominati i responsabili di servizio, la presidenza delle commissioni di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, condizioni visive e sordomutismo di cui all’art. 2, nonché del collegio medico di cui all’art. 13 della presente legge, è attribuito al coordinatore sanitario della U.S.S.L. o ad altro medico, suo delegato, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.
Art. 17-bis.
1.Il comitato di gestione dell’ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima dell’entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l’esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all’insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge (10) .
(1) Recante l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell’ art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(2) L’articolo è stato così modificato dalla L.R. 25 marzo 1985, n. 18.
(3) Il comma è stato aggiunto dall’ art. 2 della L.R. 25 marzo 1985,n. 18.
(4) L’articolo è stato così sostituito dall’ art. 3 della L.R. 25 marzo 1985, n. 18.
(5) L’articolo è stato così sostituito dall’ art. 4 della L.R. 25 marzo 1985, n. 18.
(6) L’articolo è stato abrogato dall’ art. 7 della L.R. 25 marzo 1985, n. 18.
(7) L’articolo è stato così sostituito dall’ art. 5 della L.R. 25 marzo 1985, n. 18.
(8) L’articolo è stato sostituito dalla lett. a) del settimo comma dell’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 .
(9) L’articolo è stato aggiunto dall’ art. 8 della L.R. 25 marzo 1985, n. 18.


Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale. Regione Lombardia. Legge Regionale 16 novembre 1984, n.57. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 21 novembre 1984, n. 47.
Art. 1.
1.È concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione interna di competenza regionale, nonché sulle funivie Albino-Selvino, Campodolcino-Alpe Motta e Argegno-Pigra con esclusione degli autoservizi di gran turismo alle seguenti categorie di cittadini:
•cavalieri di Vittorio Veneto;
•privi della vista con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
•invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori (1) ;
•invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai 2/3 fino al 100% (risultante dal verbale dell’apposita commissione sanitaria o dal provvedimento di pensione) e loro eventuali accompagnatori (2) ;
•soggetti provvisti di pensione minima od integrata al minimo, corrisposta dall’istituto nazionale della previdenza sociale o dalle casse di previdenze dei lavoratori autonomi purché non percettori di altri redditi esclusi quelli derivanti dalla proprietà di solo alloggio;
sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 (3) .
2…… (4) .
3.Per ottenere tali agevolazioni gli interessati devono munirsi di tesserino di riconoscimento con validità quinquennale, rilasciato dal gestore del servizio di trasporto, secondo modalità fissate da apposita circolare della giunta regionale; tale tesserino è emesso dalla giunta regionale servizio trasporti e navigazione interno (5)(6) .
4.Il prezzo del tesserino di riconoscimento, a carico dell’interessato e a favore del gestore del servizio di trasporto, è pari al valore della carta legale per usi civili (5) .
Art. 2.
1.Le tessere che, ai sensi delle precedenti disposizioni legislative regionali sono state rilasciate con le limitazioni di orario e di linea ivi previste, fino alla loro rispettiva scadenza danno comunque diritto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla circolazione senza limitazioni di orario per le linee per cui sono state rilasciate, fatto salvo il diritto dei titolari di dette tessere di provvedersi del tesserino di cui alla presente legge.
Art. 3.
1.È riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla polizia di Stato, all’arma dei carabinieri, al corpo della guardia di finanza nonché agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia e al corpo forestale dello Stato in servizio di pubblica sicurezza.
2.Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro.
Art. 4.
1.Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
•art. 10 della L.R. 27 aprile 1977, n. 20 .
•art. 5 della L.R. 26 gennaio 1982, n. 7 .
•art. 9 della L.R. 25 gennaio 1984, n. 2 .
Art. 5.
1.In sede di determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell’erogazione dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale, verranno stabilite le modalità del rimborso dell’onere derivante dall’applicazione della presente legge.
Art. 6.
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 43 dello statuto regionale e dell’ art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
(1) L’alinea è stato così modificato dall’ art. 1 della L.R. 28 settembre 1992, n. 39 .
(2) L’alinea è stato così modificato dal 1º comma dell’articolo unico della L.R. 16 febbraio 1985, n. 12 .
(3) L’alinea è stato aggiunto dal 2º comma dell’articolo unico della  L.R. 16 febbraio 1985, n. 12 .
(4) Il comma è stato abrogato dal 3º comma dell’articolo unico della L.R. 16 febbraio 1985, n. 12 .
(5) Il comma è stato così sostituito dal 4º comma dell’articolo unico della L.R. 16 febbraio 1985, n. 12 .
(6) Cfr. L.R. 2 Aprile 1987, n. 14 L’articolo 1 di tale legge così dispone:
“Con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegate alle province e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, istituiti rispettivamente con decreto del prefetto di Como n. 1252/II del 29 gennaio 1975 e del prefetto di Milano n. 77476 del 4 maggio 1965:
a)… Omissis……
b)… Omissis……
c) il rilascio delle tessere di libera circolazione di cui L.R. 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni;”


Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia(1). Regione Lombardia. Legge regionale 9 agosto 1993, n.24. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 14 agosto 1993, n. 32.
Art. 1.
Finalità della legge.
1.La regione Lombardia, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di L. 200 milioni in favore dell’unione italiana ciechi, 200 milioni in favore dell’ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, € 103.291,38 a favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, 200 milioni in favore dell’associazione nazionali mutilati e invalidi civili, e L.200 milioni alla associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (2) .
2.Il contributo di cui al primo comma è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati, della vista, dell’udito e della favella, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili e del lavoro (3) .
Art. 2.
Erogazione dei contributi.
1.Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell’unione italiana ciechi, al comitato regionale di coordinamento dell’ente nazionale per la protezione e assistenza sordomuti, al comitato regionale della Lombardia dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell’associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità:
a)il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
b)il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale. (4)
Art. 3.
Programma speciale.
1.Nell’ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all’art. 1 dovranno operare, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra (5) ;
b)favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;
c)promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
d)incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
e)rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e dalle famiglie dei caduti e dispersi in guerra (6) .
Art. 4.
Relazione sullo stato d’attuazione dei progetti.
1.Gli enti di cui al precedente art. 2, sono tenuti a presentare entro il 30 settembre di ogni anno alla giunta regionale, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell’anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno, il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.
2.La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui al precedente comma a rettificare i programmi annuali di attività.
Art. 5.
Norma finanziaria.
1.È autorizzata per le finalità di cui al precedente art. 1 la concessione di contributi per l’esercizio finanziario 1993 per L. 800.000.000.
2.Alla determinazione della spesa di cui al precedente comma, si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1994 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’ art. 22 – 1º comma – della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3.Al finanziamento dell’onere complessivo di Lire 800.000.000 per l’anno 1993 si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1993.
4.All’ambito 2, settore 2, obiettivo 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1993 è istituito il capitolo 2.2.2.1.3434 “Contributo ordinario all’unione italiana ciechi, all’ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, all’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e all’associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della regione Lombardia” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.
Art. 6.
Dichiarazione d’urgenza.
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
(1) Il titolo è stato modificato dalla lett. a) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 .
(2) Il comma è stato modificato dalla lett. b) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 .
(3) Il comma è stato modificato dalla lett. c) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 .
(4) Il comma è stato modificato dalle lett. d) ed e) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 .
(5) La lettera è stata modificata dalla lett. f) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 .
(6) La lettera è stata modificata dalla lett. g) del primo comma dell’art. 5 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 .


Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate. Regione Lombardia. Legge Regionale 4 agosto 2003, n.13. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 8 agosto 2003, n. 32.
Art. 1.
Finalità.
1.La Regione e le province promuovono l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro  associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all’ articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) , secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi  per l’impiego).
2.A tale fine la Regione:
a)promuove e sostiene l’inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili ;
b)promuove la cultura dell’integrazione e dell’inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili , avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
c)promuove l’organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all’inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.
Art. 2.
Destinatari ed ambito di applicazione.
1.La presente legge si applica alle persone di cui all’ articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) , d’ora in poi definite “persone disabili ”.
Art. 3.
Iniziative.
1.Le finalità di cui all’articolo 1 sono realizzate attraverso:
a)iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell’istruzione, a favore delle persone di cui all’articolo 2, in conformità alle valutazioni, in ordine all’accertamento dell’handicap, della commissione di cui all’ articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ;
b)un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c)forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999 .
2.La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a)coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b)integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l’inserimento professionale e l’occupazione delle persone disabili ;
c)finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili ;
d)personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell’efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l’inserimento al lavoro delle persone disabili ;
e)cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.
Art. 4.
Organizzazione dei servizi e monitoraggio.
1.Gli uffici competenti di cui all’ articolo 6 della legge 68/1999 sono individuati nelle province, le quali operano in conformità alle modalità di gestione dei servizi previsti dalla L.R. 1/1999 .
2.È istituito l’Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.
3.Tale Osservatorio, presieduto dal direttore generale competente per materia o da suo delegato, è composto da nove rappresentanti tecnici designati per due terzi dalle parti sociali e dalle associazione degli invalidi, civili e del lavoro, presenti nella Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all’ articolo 7 della L.R. 1/1999 e, per un terzo, da tecnici designati dagli assessori provinciali presenti nel Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo 8 della L.R. 1/1999 .
4.L’Osservatorio, costituito presso l’Agenzia regionale per il lavoro, presenta un rapporto annuale al Consiglio regionale in ordine all’applicazione della legge 68/1999 e della presente legge; promuove inoltre iniziative informative funzionali alla conoscenza delle opportunità previste dalla normativa nazionale e regionale in ordine all’inserimento lavorativo mirato delle persone disabili .
5.Analogamente, presso ogni Provincia, si costituiscono con gli stessi criteri, modalità e compiti, Osservatori provinciali che operano in sinergia e integrazione con l’Osservatorio regionale.
Art. 5.
Strumenti del collocamento mirato.
1.Il collocamento mirato è diretto all’obiettivo dell’inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a)analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili , dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
b)interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);
c)azioni di tutoraggio e di supporto all’inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
d)incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999 ;
e)agevolazioni per le assunzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999 ;
f)adeguamenti di posti di lavoro di cui all’ articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999 ;
g)utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l’accesso al lavoro delle persone disabili .
Art. 6.
Convenzioni.
1.La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.
2.Per favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all’ articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità da individuarsi negli atti di indirizzo di cui alla L.R. 1/1999 sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.
Le province possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all’inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s’impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell’ambito di quanto definito nell’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.
Art. 7.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili .
1.La Regione, in attuazione dell’ articolo 14 della legge 68/1999, istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili , di seguito nominato “Fondo”, ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l’organo amministrativo.
2.Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.
3.La Regione con tale Fondo finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Art. 8.
Organo amministrativo del fondo.
1.È istituito il “Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ”, di seguito denominato “Comitato”, in modo tale da garantire la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili .
2.Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a)l’assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
b)quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c)quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d)quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
e)tre rappresentanti delle province designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
3.Ciascuna delle componenti di cui al comma 2 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4.La nomina dei componenti del Comitato, di durata pari a quella della legislatura, è effettuata con decreto del direttore generale competente per materia; con lo stesso decreto si individua la struttura preposta allo svolgimento delle funzioni di segreteria. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura e deve essere rinnovato entro sessanta giorni dalla data di scadenza. Il Comitato decaduto continua ad esercitare le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.
5.Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del presidente e senza diritto di voto, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di lavoro, il direttore generale della direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali ed il direttore della Agenzia regionale per il lavoro, al fine di garantire il necessario supporto alle decisioni del medesimo.
6.Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un componente di ciascuna delle parti rappresentate nel Comitato, nonché la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato stesso; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7.Il Comitato, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale, formula proposte ed esprime il parere obbligatorio in merito alle proposte di deliberazione della Giunta regionale concernenti iniziative a valere sulle risorse del Fondo.
8.Il Comitato relaziona alla Commissione regionale per le politiche del lavoro semestralmente sullo stato delle attività, delle entrate, dei contributi erogati e da erogare.
9.I componenti del Comitato non percepiscono gettoni di presenza o emolumenti di qualsiasi genere per l’espletamento del loro operato né sono previsti costi a carico della Regione per il funzionamento del Comitato stesso.
Art. 9.
Rete dei servizi d’inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale.
1.La Regione, al fine di promuovere efficaci azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale e di personalizzazione degli interventi di orientamento, educativi e formativi e di tirocini, sostiene il raccordo della rete tra i servizi per il lavoro delle province definiti dalla l.r 1/1999 e i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e Programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia) e i servizi educativi e formativi presenti sul territorio.
2.A tal fine la Giunta regionale emana appositi atti di indirizzo intesi a promuovere apposite convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.
Art. 10.
Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate.
1.Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili , si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla L.R. 1/1999 .
2.Ai fini della presente legge per “persone svantaggiate” si intendono quelle di cui alla legge 381/1991 .
Art. 11.
Disciplina delle unità d’offerta.
1.Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, d’intesa con la commissione consiliare competente, disciplina le unità d’offerta preposte all’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate.
Art. 12.
Norma finanziaria.
1.Alle spese per le iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 6, comma 2 ed articolo 7, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.5.3.1.2.79 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego” a fronte degli introiti di cui all’articolo 7, comma 2 del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ” di cui all’UPB 3.4.10 “Introiti diversi” dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
2.Alle spese per l’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.5.3.1.2.79 “Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
3.Alle spese per le iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 10 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.6.1.1.2.87 “Rafforzare l’organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili , minori e dipendenze” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
4.Alle spese per gli interventi della presente legge concorrono, nel rispetto delle singole finalità, altresì i fondi di derivazione nazionale e comunitaria.
5.All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

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