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Informazioni utili sull’invalidità civile per la sordità.

Informazioni utili sull’invalidità civile per la sordità. Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, un numero telefonico e l’indicazione delle modalità per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile.
CHE COSA E’
Consiste nel riconoscimento di uno stato di invalidità (invalido civile, cieco o sordo), non dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio, in base al quale l’interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.
COME RICHIEDERLA
E’ necessario presentare domanda in carta semplice alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell’interessato.
Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesti la patologia invalidante.
COME SI OTTIENE
La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se la Commissione medica A.S.L. non provvede entro tale termine il richiedente può presentare una diffida, in carta semplice, all’Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che fissa la data della visita entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito.
Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.
In sede di visita medica è opportuno presentare tutta la documentazione sanitaria che si possiede a dimostrazione dell’esistenza dell’infermità che ha causato lo stato di invalidità.
Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.
La Commissione medica A.S.L., dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale.
Se la commissione medica A.S.L. accerta l’invalidità, trasmette copia del verbale di visita, completo della documentazione, alla Commissione medica di verifica competente per territorio.
La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L..
Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l’A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.
Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oppure la Commissione medica di verifica (nel caso in cui questa ultima abbia effettuato la visita diretta) trasmette all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un originale del verbale di visita.
Benefici economici – ASSEGNO, PENSIONE O INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO O DI COMUNICAZIONE.
Qualora le competenti Commissioni mediche accertino che il richiedente possiede i requisiti sanitari necessari per ottenere benefici economici, trasmettono il verbale della visita alla Regione competente per territorio o ad altra Amministrazione individuata dalla Regione stessa.
Dopo aver accertato, nei confronti dell’interessato, l’esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc.), viene emanato il provvedimento concessivo per l’invio alla sede dell’INPS territorialmente competente, che provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l’Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.
HANDICAP E DISABILITA’
HANDICAP (legge n. 104 del 1992)
L’handicap consiste in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, causata da infermità fisiche, psichiche o sensoriali che producano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992).
Nei casi in cui le infermità riducano l’autonomia della persona in modo tale da rendere necessario l’intervento assistenziale in modo permanente e continuativo, la situazione di handicap assume connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).
Il riconoscimento della situazione di handicap e della situazione di handicap grave consente l’accesso ai benefici socio-assistenziali previsti dalla legge istitutiva (legge n. 104 del 1992), dalla normativa statale successivamente intervenuta e dalle singole normative emanate dalle autonomie locali.
DISABILITA’ (legge n. 68 del 1999 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000)
La disabilità è la condizione accertata a seguito dell’esame della capacità globale, sia attuale che potenziale, della persona e delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione ed all’integrazione lavorativa.
Il riconoscimento delle condizioni di disabilità dà diritto all’iscrizione negli appositi elenchi tenuti dai Centri servizi per l’impiego istituiti in ciascuna Provincia (ex Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione); l’interessato, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, può accedere all’inserimento lavorativo in occupazioni conformi alle proprie capacità lavorative.
La domanda per ottenere l’accertamento della situazione di handicap o il riconoscimento delle condizioni di disabilità va presentata alla A.S.L. di residenza dell’interessato.
L’esame della domanda viene effettuato dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile.
La normativa prevede tuttavia che la Commissione medica della A.S.L., per la valutazione di tali domande, sia integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 4 della legge n. 104 del 1992 ed art. 1 della legge n. 68 del 1999).
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 326 del 2003, anche le Commissioni mediche di verifica di questa Amministrazione sono integrate, per la valutazione dell’handicap e della disabilità, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Pertanto la procedura per ottenere l’accertamento dell’handicap oppure il riconoscimento delle condizioni di disabilità è ora la stessa di quella da seguire per avere l’accertamento dell’invalidità civile
PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE
Il Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge 24 novembre 2003, nr. 326, art. 42, ha cambiato in modo significativo la disciplina del contenzioso in materia di invalidità civile, attribuendo alle Direzioni Provinciali dei servizi vari, Uffici periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la competenza a ricevere la notifica degli atti di causa e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione.
In considerazione del ruolo di particolare rilievo che questi Uffici hanno assunto nelle controversie di tale specie, è stato pertanto deciso di trasferire loro anche le competenze relative al pagamento delle spese conseguenti ad una eventuale conclusione della lite sfavorevole all’amministrazione.
Dal 1° ottobre 2004, le Direzioni provinciali dei servizi vari, in esecuzione di sentenze emesse dall’autorità giurisdizionale in materia di invalidità civile, dispongono:
·  il pagamento di somme dovute a titolo di spese di giudizio;
·  il pagamento di spese relative alle consulenze tecniche d’ufficio rese in corso di causa.
Le Direzioni provinciali operano come segue:
·  eseguono i provvedimenti giurisdizionali emessi dal 1° ottobre 2004 relativamente a ricorsi presentati dal 1° gennaio 2004
·  eseguono le decisioni emesse da organi giurisdizionali aventi sede nella medesima provincia.
L’Ufficio XIV del Servizio Centrale per gli Affari Generali continua ad amministrare i pagamenti disposti da provvedimenti giurisdizionali riguardanti i ricorsi presentati prima del 1° gennaio 2004 e i pagamenti relativi a provvedimenti emessi entro il 30 Settembre 2004, indipendentemente dalla data del ricorso.
Per contattare l’uff. XIV del servizio centrale per gli affari generali: tel. 06/47618571
Per contattare la singola Direzione provinciale si rimanda alla sezione DPSV della pagina cliccando qui. Contatti: numero telefonico 06.4761.5247

Sordità


 

Newsletter della Storia dei Sordi n. 21 del 27 aprile 2006

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