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PC alle famiglie. Decreto 7 marzo 2006

Decreto Ministeriale 7 marzo 2006. PC alle famiglie. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2006.
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l’art. 27, comma 1,  che affida al Ministro per l’innovazione e le tecnologie il compito  di  sostenere  iniziative di grande contenuto innovativo, di rilevanza   strategica,   di   preminente  interesse  nazionale,  con particolare  attenzione  per i progetti di carattere intersettoriale, nonche’ di finanziare i progetti del Dipartimento per l’innovazione e le  tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;
Visto  il  medesimo  art.  27  che, al comma 2, istituisce un fondo denominato  «Fondo  di  finanziamento  per  i progetti strategici nel settore  informatico»  affidando  al  Ministro per l’innovazione e le tecnologie,   sentito  il  Comitato  dei  Ministri  per  la  Societa’ dell’informazione,  il  compito  di  individuare i progetti di cui al comma 1;
Visto  il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel  Fondo  le risorse di cui all’art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista  la  deliberazione  del Comitato dei Ministri per la Societa’ dell’informazione  (di  seguito: «CMSI») del 22 dicembre 2005, con la quale  e’  stato  approvato il progetto denominato «PC alle famiglie» (di seguito: «Progetto»), promosso dal Dipartimento per l’innovazione e  le  tecnologie  per  incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti   informatici  e  digitali  tra  le  famiglie  con  reddito inferiore  a  15.000  euro, mediante l’erogazione di un contributo di 200,00 euro IVA inclusa per l’acquisto di un personal computer;
Rilevato  che  nella predetta deliberazione il CMSI ha destinato al progetto  9,5  milioni di euro a valere sul fondo di cui all’art. 27, comma della  legge  16 gennaio  2003, n. 3, come finanziato dall’art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 488;
Visto  il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 10 gennaio  2006,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2006, n.  45,  che,  sulla  base  di quanto deciso dal CMSI del 22 dicembre 2005, individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale,  da  finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti nel  settore  informatico  di  cui  al  citato  art.  27  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il progetto nell’ambito della linea strategica diretta alla alfabetizzazione degli italiani;
Rilevato  che  per l’anno in corso non e’ stato possibile sostenere il  Progetto  con risorse direttamente destinate dal legislatore e si e’  reso necessario utilizzare i finanziamenti di cui al citato Fondo della legge n. 3 del 2003;
Ritenuto  di  dover  provvedere  a  disciplinare  le  modalità  di attuazione del Progetto per l’anno 2006;
Constatato che il Progetto, gia’ attuato dall’anno 2004, ha trovato un  ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari cosi’ come le modalita’ attuative adottate per la sua realizzazione;
Ritenuto  opportuno  che  l’attuazione  del Progetto avvenga con le stesse  modalita’  con  le  quali e’ stato disciplinato il precedente progetto;
Considerato   che  nelle  precedenti  edizioni  del  Progetto,  per l’erogazione  del  contributo, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si e’ avvalso della Societa’ generale d’informatica S.p.a. –  SOGEI,  quale soggetto istituzionalmente in possesso dei necessari requisiti  per l’accesso alla banca dati dei beneficiari in base alla condizione   reddituale  risultante  all’Agenzia  delle  entrate  del Ministero   dell’economia  e  delle  finanze,  nonche’  dotato  delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera   ottimale,   sia  sotto  il  profilo  dell’efficienza  delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, lo scopo prefissato dal legislatore;
Considerata  la  competenza  dimostrata della SOGEI S.p.a., nonche’ l’efficienza  e l’efficacia del servizio reso dalla medesima societa’ per l’attuazione del progetto suddetto;
Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della SOGEI S.p.a.;
Considerato  che  nelle  precedenti  edizioni  del Progetto, per il rimborso  ai  rivenditori  dei  crediti  maturati il Dipartimento per l’innovazione  e  le  tecnologie  si  e’ avvalso della Poste italiane S.p.a.,  quale soggetto istituzionalmente preposto all’erogazione del servizio  postale universale e che, per la sua capillare presenza sul territorio,  e’  in  condizione  di garantire il servizio e l’accesso alla  rete postale in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le  situazioni  particolari  delle  isole  minori e delle zone rurali montane;
Ravvisata,  pertanto,  la  necessita’ di continuare ad avvalersi di Poste italiane S.p.a.;
Ravvisata,  altresi’,  la  necessita’ di destinare apposite risorse per   provvedere   alle   attivita’   relative   alla  comunicazione, informazione  e  finalizzate  ad assicurare la massima conoscenza del Progetto;
Decreta:
Art. 1. – Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell’incentivo
1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2004, i quali per lo stesso anno d’imposta risultano non essere  fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito:
«beneficiari»), che acquistano un personal computer (di seguito:
«PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un incentivo pari ad euro 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.
2. Possono altresì beneficiare dell’incentivo coloro i quali, per lo stesso anno d’imposta, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi e risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente.
3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi; e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet.
4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2.
5. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
6. Il contributo di cui il comma 1 è corrisposto per acquisti effettuati entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2. – Modalità di conseguimento dell’incentivo
1. L’incentivo è conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito www.innovazione.gov.it (di seguito: «sito dell’iniziativa»), esposto in modo visibile all’esterno dell’esercizio commerciale.
2. I soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione, verificato che l’ammontare del reddito complessivo riferito all’anno di imposta 2004 e riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2005 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell’importo indicato al rigo 7), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2005 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell’importo indicato al rigo RN2), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD 2005 sommatoria dei punti 1 e 2) o sulle altre certificazioni di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell’incentivo all’atto dell’acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2004 più rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l’ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
3. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.
4. I beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, per ottenere l’incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, sottoscrivono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, una dichiarazione avente effetto di autocertificazione relativa alla propria posizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi e di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito dell’iniziativa.

Art. 3. – Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato all’interno del sito dell’iniziativa, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l’anno 2004 è sufficiente l’eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l’apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito dell’iniziativa.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l’identità del beneficiano, accede alla propria posizione sul sito dell’iniziativa e compila l’apposito foglio elettronico inserendo i dati relativi all’operazione e, specificatamente, le generalità dell’acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l’assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione ed il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L’operazione di cui al comma 2 è automaticamente inibita nel caso in cui il beneficiario abbia già fruito dei benefici previsti da analoghe iniziative del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché in caso di esaurimento dei fondi destinati al Progetto di cui all’art. 8, comma 1.
4. Nell’ipotesi di beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 2, il rivenditore riceve l’autocertificazione di esonero dalla dichiarazione dei redditi nonché di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, sottoscritta dal beneficiario medesimo ed inserisce le relative informazioni nel campo appositamente  predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita presente sul sito dell’iniziativa, attendendo il riscontro in tempo reale per l’assenso alla vendita e la conseguente registrazione.
5. Il rivenditore è tenuto a conservare l’autocertificazione sottoscritta dal beneficiario unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento ed allo scontrino emesso per la vendita dei PC, per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di emissione dello scontrino. Tale documentazione deve essere disponibile presso la rivendita e deve essere esibita a richiesta di verifica disposta da Dipartimento o effettuata dagli organi di polizia giudiziaria. Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
6. A fronte di ogni operazione effettuata è riconosciuto al rivenditore un rimborso pari a 200,00 euro IVA inclusa, sulla base dell’elenco mensile degli acquisti di PC effettuati di cui all’art. 4, comma 1, lettera c). Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all’atto dell’adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono a carico dei rivenditori.

Art. 4. – Attività del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, della Società generale d’informatica S.p.a. – SOGEI per quanto concerne:
a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;
b) il riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell’attività commerciale del rivenditore;
c) la predisposizione dell’elenco mensile degli acquisti di PC effettuati e dei relativi rimborsi da corrispondere ai rivenditori;
d) il supporto al Dipartimento per le attività di controllo e monitoraggio del Progetto;
e) assistenza ai rivenditori che hanno aderito all’iniziativa per informazioni sintetiche sul Progetto.
2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie assicura, tramite stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:
a) rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell’art. 3, comma 4;
b) organizzazione e gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le esigenze di informazione da parte dei beneficiari.
3. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:
a) all’attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell’andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 5. – Modalità di erogazione dei contributi
1. Al fine di consentire al Dipartimento di corrispondere il rimborso ai rivenditori del contributo di 200,00 euro IVA inclusa per gli acquisti di PC di cui all’art. 1:
a) la SOGEI predispone l’elenco delle operazioni effettuate mensilmente dai rivenditori aderenti al Progetto e lo trasmette al Dipartimento;
b) il Dipartimento trasferisce l’importo mensile di rimborsi da corrispondere ai rivenditori su un apposito conto corrente postale ed autorizza Poste italiane S.p.a. ad effettuare il versamento dell’importo spettante a ciascun rivenditore, secondo le indicazioni fornite da ciascuno secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4.

Art. 6. – Sanzioni a carico dei partecipanti al progetto e revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, interrompe o revoca il contributo, e inibisce, altresì, la partecipazione al progetto.
2. La revoca dei contributi comporta l’obbligo dì riversare all’erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 7. – Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede utilizzando i fondi destinati al progetto pari a 9,5 milioni di euro per:
a) la corresponsione del contributo di 200,00 euro IVA inclusa di cui all’art. 1;
b) lo svolgimento delle attività convenzionali strumentali all’effettuazione del progetto di cui all’art. 4, commi 1 e 2;
c) l’attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa, di cui all’art. 4, comma 3, lettera a).
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
nw055 (2006)


  Newsletter della Storia dei Sordi n.55 del 19 giugno 2006

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