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Regole etiche sull’informazione e la disabilità

Proponiamo un rapido excursus attraverso i documenti e i codici che nel corso degli ultimi anni hanno affrontato, anche se non sempre in modo diretto e preciso, i diritti delle persone disabili rispetto ai temi dell’informazione e della comunicazione.

1. CARTA DELL’USIGRAI, 1990
Il paragrafo 20 è intitolato “Tutela dei soggetti deboli”. Non vi si fa alcun cenno, neppure implicito o indiretto, a titolo di esempio, alle persone disabili, limitandosi a trattare del diritto alla riservatezza dei minori e delle persone implicate in vicende giudiziarie.

2. CARTA DI TREVISO, 1990
Anche questo documento non fa alcun riferimento esplicito ai disabili. Dopo aver richiamato il Codice di procedura penale che vieta la diffusione dei dati personali e dell’immagine di minori coinvolti in vicende giudiziarie, la Carta accenna in due successivi punti a “soggetti deboli”, che, dato il contenuto del documento, debbono però intendersi i “minori”, senza alcuna altra specificazione
Nel primo punto si precisa che l’informazione su loro vicende non deve evidenziare caratteri di eccezionalità, ma necessita di un controllo incrociato delle fonti e di approfondimenti, con appositi servizi ed esperti.
Nel secondo punto è interessante l’invito all’organizzazione di “seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli”.

3. LA LEGGE-QUADRO 104, 1992
E’ la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
L’art. 25 (comma 1) prevede che il Ministero delle Comunicazioni contribuisca ai progetti di innovazione tecnologica delle concessionarie di servizio pubblico finalizzati a favorire l’accesso all’informazione radiotelevisiva delle persone disabili.
La legge stabilisce anche (all’art. 25, comma 2) che in ogni occasione di rinnovo o di modifica delle concessioni di servizio si prevedano iniziative per favorire la ricezione dei programmi “di informazione, culturali e di svago” da parte delle persone con handicap sensoriali.
Questa è la prima volta che le persone disabili sono considerate dal legislatore come “soggetti” titolari del “diritto di accesso ai servizi radiotelevisivi”. La legge prevede, all’art. 42, anche il finanziamento di progetti per l’introduzione di tecnologie innovative.
Non si dice nulla, invece, circa la tutela dei diritti e dell’immagine delle persone disabili come “oggetto” di trasmissioni radiotelevisive

4. LA CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA, 1993
Stipulata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, la Carta si caratterizza per essere fortemente radicata sui principi costituzionali del diritto alla libertà di stampa e d’informazione e sul dovere fondamentale di rispetto della dignità altrui.
In tale quadro è fissato l’obbligo per il giornalista di “non discriminare nessuno per condizioni fisiche o mentali”.
Il giornalista non deve inoltre pubblicare fotografie “comunque lesive della dignità della persona”.
L’espressione, nella sua formulazione generale, comprende certamente anche la tutela dell’immagine delle persone disabili.

5. LE REGOLE STANDARD DELLE PARI OPPORTUNITA’ DELLE PERSONE DISABILI, ONU/1993, UE/1994
Il documento, approvato dall’Assemblea generale dell’ONU, e recepito con una Risoluzione dall’Unione Europea nel 1994, attribuisce molta importanza all’informazione. Infatti i primi tre paragrafi vertono sulla necessità che gli Stati si adoperino per:
– sensibilizzare le persone disabili sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione;
– sensibilizzare l’opinione pubblica sulla parità di diritti e doveri delle persone disabili;
– stimolare i “media” a presentare i disabili “sotto una luce favorevole”.

In particolare
– la regola n.5, a proposito dell’accessibilità all’informazione ed alla comunicazione, evidenzia la necessità di utilizzare modi semplici e di facile comprensione;
– la regola n.14 prevede che quanti hanno responsabilità nella diffusione delle informazioni debbano “mettere i loro programmi a disposizione delle persone disabili”;
– la regola n.19 auspica che vi sia un’adeguata informazione e formazione degli operatori e che nei programmi formativi, in cui i docenti dovrebbero essere le persone disabili stesse, si insista sull’importanza dell’integrazione sociale e delle pari opportunità.

6. LA DICHIARAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE DISABILI, 1993
Il documento, adottato dall’Assemblea dell’ONU insieme alle Regole sulle pari opportunità, insiste moltissimo sul ruolo dei media e sul ruolo informativo della stessa celebrazione.

7. CARTA DI TREVISO/VADEMECUM ’95, 1995
A cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso il Vademecum ne riconferma il valore e puntualizza alcune regole di comportamento.
In particolare il punto 5 richiama l’attenzione sulla diffusione delle immagini di bambini disabili, che “in nome di un sentimento pietoso” potrebbero, e non devono, scadere nel sensazionalismo.
Il richiamo all’importanza dell’informazione e della formazione rispetto alla diffusione di un’immagine positiva delle persone disabili non è usuale e compare per la prima volta.

8. IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO SUL PLURALISMO, 1997
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi Il documento richiama la Rai “al rispetto del principio del pluralismo nella programmazione e in ogni tipo di trasmissione” e indica gli ambiti in cui deve trovare attuazione. Sotto la voce b. Pluralismo sociale il documento indica al servizio pubblico il dovere di rappresentare “l’autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha”.
Tra queste realtà si intende compresa anche quella delle persone disabili; in particolare, per i disabili sensoriali va prevista una programmazione speciale, e “nelle trasmissioni di intrattenimento e di informazione deve trovare spazio adeguato la cultura dell’inserimento e della integrazione sociale dei disabili”.

9. IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI, 1997
Il contratto di servizio individua in termini precisi gli impegni del servizio pubblico nei confronti delle persone disabili, privilegiando due principi:
Il diritto all’accesso e il dovere di facilitare il superamento delle barriere alla comunicazione, in particolare per quanto riguarda i disabili sensoriali;
– la trasversalità delle tematiche dell’handicap rispetto a tutti i generi dell’offerta radiotelevisiva.

In particolare:
gli articoli 2 e 3 (programmazione televisiva e programmazione radiofonica) indicano tra i destinatari delle trasmissioni di servizio lo specifico target delle disabilità sensoriali;
l’art. 6 (programmazione speciale dedicata a portatori di handicap) prevede per il servizio pubblico diversi obblighi specifici:

– trasmettere programmi specifici radiotelevisivi e di televideo per i minorati della vista e dell’udito, in attuazione dell’art. 25 della legge quadro 104/1992; sono indicati telegiornali speciali con traduttori in video per i non udenti, sottotitolazione di un’edizione quotidiana del TG e di altri generi di offerta, in misura crescente; pagine speciali di televideo per non udenti; servizi di telesoftware e di audiodescrizioni per i non vedenti;

– presentare un piano di attuazione e di consolidamento delle iniziative intraprese;

– garantire adeguati spazi ai “problemi dei portatori degli handicap sensoriali e delle fasce deboli … anche all’interno dei diversi generi dell’offerta informativa”.

Inoltre l’art. 26 (servizi multimediali) impegna la Rai a “valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, televisione” allo scopo di fornire servizi multimediali anche “alle aree di emarginazione” e l’art. 28 (sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione via satellite) consente la sperimentazione di canali satellitari dedicati di “spiccata utilità sociale”. Entrambe le prescrizioni sono di grande interesse per gli sviluppi possibili sui temi dell’handicap.

10. IL CODICE DEONTOLOGICO DEI GIORNALISTI, 1998
approvato dal Garante della tutela dei dati personali. Si tratta di un provvedimento adottato in esecuzione della Legge n. 675/96, nota come “legge sulla privacy”, intervenuto dopo un lungo confronto fra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ed il Garante.
Occorreva contemperare con equilibrio l’interesse all’informazione, che oltre ad essere un interesse pubblico costituisce anche la sostanza della professione giornalistica, e l’interesse alla riservatezza delle persone, specie quando i dati personali riguardano le condizioni di salute, ritenute dalla legge 675/96, “dati sensibili” e quindi meritevoli di particolare tutela.
Il testo rappresenta l’accordo raggiunto fra il Garante ed il Consiglio dell’Ordine e riguarda le persone disabili in vari punti.
L’art. 2, trattando degli archivi redazionali o personali, oltre ad imporre l’obbligo di custodia dei dati personali, impone anche l’obbligo di consentire agli interessati il diritto di accesso per verificare o rettificare le notizie a loro relative o di chiederne la cancellazione.
L’art. 3 estende anche ai luoghi di cura e di riabilitazione la tutela di riservatezza dovuta al domicilio.
L’art. 5, concernente, tra l’altro, l’informazione relativa a dati idonei a “rivelare condizioni di salute”, impone al giornalista di attenersi “all’essenzialità dell’informazione” e sempre che si tratti di “notizie di rilevante interesse pubblico o sociale”.
L’art. 9, concernente l’ambito, assai dibattuto, del diritto-dovere di cronaca, impone, tra l’altro, al giornalista la “non discriminazione per condizioni personali fisiche o mentali”.
L’art. 10, concernente l’informazione sullo “stato di salute di una persona”, impone al giornalista il rispetto della sua “riservatezza, dignità e decoro”.
Tutte queste norme sono chiaramente dettate nel rispetto della “privacy” anche di persone disabili, che necessitano di una difesa contro eventuali aggressioni informative. Sono quindi norme di “tutela negativa”, cioè tali da difendere l’identità e l’immagine delle persone disabili.
Nel caso delle persone disabili, spesso le informazioni riguardano malattie ereditarie e dati genetici, e sono considerate dalla legge “dati particolarmente sensibili”, sia per quanto riguarda la loro raccolta e trattamento, sia per la loro “comunicazione e diffusione”.

11. LA CARTA DEI DOVERI E DEGLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO, 1999
Si tratta di una raccolta di “indirizzi e direttive” di diversa provenienza, emanata nel novembre 1998, e successivamente rivista e ripubblicata alla fine del 1999. Le fonti hanno, per gli operatori destinatari, una diversa natura giuridica, a seconda che si tratti di “delibere” del consiglio di Amministrazione o di “ordini di servizio” della Direzione generale, a carattere vincolante per gli operatori Rai, oppure di “indirizzi” della Commissione parlamentare di vigilanza, che hanno valore politico, o di “codici di autoregolamentazione”, che hanno un valore etico generale, assumendone uno giuridico vincolante solo per i sottoscrittori.
Nella prima parte (Pluralismo), per quanto riguarda i doveri del servizio pubblico nei confronti di chi “non ha voce” e si trova in particolari condizioni di debolezza, la Carta richiama testualmente, al punto 5 (Pluralismo sociale), il Contratto di servizio e il Documento di indirizzo sul pluralismo della Commissione parlamentare di vigilanza.
Nella quinta parte (Programmazione), sono riproposte tre distinte indicazioni.
A. Nelle trasmissioni di servizio, concernenti gli interessi e i diritti di determinate fasce di cittadini, devono essere previsti spazi adeguati riservati alle persone disabili.
B. Vanno previste trasmissioni speciali, accessibili ai minorati della vista e dell’udito. Il testo ricalca, quindi, le disposizioni contenute nell’at. 25 della legge quadro 104/1992 e nel Contratto di servizio del 1997;
C. Le trasmissioni di intrattenimento e d’informazione, devono concorrere alla diffusione di una cultura d’integrazione delle persone disabili. Questo secondo testo è più chiaro di quello del Contratto di servizio del 1997 e sembra raccogliere le stimolazioni contenute nelle Regole Standard dell’ONU e nella dichiarazione di proclamazione della Giornata mondiale dei disabili.
inoltre
Nella nona parte (Tutela dei minori), riprendendo la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione, al punto 5 si fa esplicito riferimento alla diffusione delle immagini e delle vicende di bambini disabili, al fine di “evitare lo sfruttamento della loro persona o la propaganda di terapie in forme sensazionalistiche”.
La Carta raccoglie anche (parte terza, Responsabilità degli operatori e parte quarta, Tutela della privacy) i principi contenuti nella Carta dei doveri del giornalista e nel Codice deontologico approvato dal Garante della privacy, che riguardano le persone disabili nei modi già indicati.
Mancano norme di “tutela positiva”, tali cioè da indicare ai giornalisti le modalità di presentazione di un’immagine normale e positiva delle persone disabili, come ad esempio è ripetutamente sancito nella Carta delle “Regole standard dell’ONU”.
Fonte: segretariatosociale.rai.it 


 

Newsletter della Storia dei Sordi n.121 del 20 novembre 2006

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