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Ausili informatici: perché il nomenclatore tariffario é fermo?

Ausili informatici: perchè il nomenclatore tariffario è fermo?
Salvatore Nocera, vicepresidente Fish e responsabile del settore giuridico dell’osservatorio dell’Aipd (Associazione italiana persone down) sull’integrazione scolastica, ripercorre le tappe fondamentali della legislazione che hanno portato all’attuale normativa. E lancia un appello al governo: coinvolgete le associazioni
Nella manifestazione di Handimatica 2006 è stato denunciato il fatto che il nomenclatore tariffario delle protesi è fermo all’elenco contenuto nel decreto del Ministero della Salute n. 332 del 1999 e non ha avuto aggiornamenti. Cerchiamo di capire i termini del problema, attraverso una sommaria descrizione della normativa e dei problemi organizzativi relativi.
La nostra Costituzione all’articolo 32, seguendo clima dominante a quei tempi nell’Europa occidentale, ha riconosciuto la salute come un diritto fondamentale di cui deve farsi carico la collettività tramite gli interventi delle pubbliche amministrazioni. Pertanto per le persone con disabilità (e anche per i minori in attesa del riconoscimento) la normativa ha previsto l’attribuzione del diritto alla riabilitazione, la cui norma fondamentale si rinviene nell’articolo 26 della legge 833/78. La riabilitazione si realizza attraverso un progetto di presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale, che prevede specificamente le protesi, gli ausili ed i presidi necessari alla sua realizzazione: prestazioni riabilitative ed assegnazione di protesi sono strettamente collegate nel progetto.

Nei primi decenni della nostra vita costituzionale, la cultura dominante dava prevalente importanza alle protesi ortopediche, lasciando nello sfondo, sia pur in modo differenziato, altri strumenti riabilitativi, ad esempio per i sordi, per gli ipovedenti. Nulla si prevedeva ad esempio per i ciechi, considerati ormai irrecuperabili. Ma alla luce clima culturale instauratosi col decentramento degli anni Settanta e Ottanta, la nuova legge-quadro sui diritti delle persone “handicappate” n. 104/92 ha ribadito il principio del diritto alla riabilitazione nell’articolo 7 ed alle protesi nell’articolo 34, tramite l’adozione del “nomenclatore tariffario” aggiornabile secondo i progressi delle nuove tecnologie. Cominciarono così ad essere introdotte nuove protesi nell’elenco contenuto nel nomenclatore, contrassegnate da appositi numeri di codice, a ciascuno dei quali corrispondeva un prezzo che il Servizio sanitario nazionale si accolla in tutto o in parte e che va aggiornato secondo i prezzi di mercato. Vengono indette gare fra i produttori di protesi, per il loro accreditamento, in modo che i vincitori possano garantire, non solo la presenza sul mercato delle protesi previste in numero e qualità sicure, ma anche l’assistenza in caso di rottura.

Qualunque persona con disabilità certificata abbia bisogno di una protesi per la realizzazione del proprio progetto riabilitativo si fa prescrivere dal medico dell’Ausl lo strumento, col corrispondente codice e, dopo averlo ottenuto dal fornitore, compreso fra i vincitori della gara, lo fa collaudare dallo specialista dell’Ausl e ne diviene proprietario, gratuitamente o con piccoli tickets, non potendone ottenere altro identico o tecnologicamente più avanzato, se non dopo un certo numero di anni, variabili da protesi a protesi. A partire quindi dalla legge-quadro n. 104/92 il numero e soprattutto la tipologia delle protesi è venuta aumentando ed i costi per il Servizio sanitario nazionale sono sempre più lievitati. Sono stati introdotti prodotti del tutto nuovi, come ad esempio software per consentire ai ciechi di poter leggere e scrivere tramite programmi computerizzati di sintesi vocale.Così, a causa anche delle politiche di necessario contenimento della spesa pubblica, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, ed in particolare con la legge n. 30/97, accanto al sistema di incremento delle nuove tipologie di protesi ed ausili, inseriti nel nomenclatore, cominciò a diffondersi il nuovo sistema, di derivazione anglosassone, di operare sul versante delle agevolazioni fiscali: le protesi venivano sempre meno incluse nel nomenclatore tariffario, ma si consentiva a chi le acquistava una riduzione nell’ammontare dell’Iva ed il diritto di detrarre dalle imposte da pagare una percentuale del prezzo sostenuto.Questo nuovo sistema però ha l’inconveniente che chi a causa del basso reddito non è tenuto a pagare imposte, non può beneficiare dell’agevolazione fiscale, mentre deve addirittura pagarsi la protesi non inclusa nel nomenclatore. Rimane, per tutti, l’obbligo della prescrizione ma, a causa del rapido sviluppo del progresso tecnologico, non sempre i prescrittori sono informati sulle nuove tecnologie e ciò può comportare qualche problema con chi ne chiede la prescrizione o il collaudo, documenti sempre necessari, non più per il caricamento del costo sul Servizio sanitario nazionale, ma per la documentazione da indicare sulla dichiarazione dei redditi o nella documentazione Iva dei fornitori. A causa del crescente diffondersi del sistema delle detrazioni e dell’ulteriore contenimento della spesa pubblica, l’aggiornamento del nomenclatore tariffario si è fermato al decreto n. 332/99.

Proprio per garantire maggiore eguaglianza di opportunità a persone con disabilità gravi, come le persone “stomizzate, incontinenti e con piaghe da decubito” la legge Finanziaria per il 2006, all’articolo 1 comma 292, ha previsto che “in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale” in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso  per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni  da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza  integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed  ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.”

La previsione dell’inclusione di alcune prestazioni di ausili e protesi nei ” livelli essenziali delle prestazioni sanitarie”, attualmente elencati nel Dpcm del 14 Febbraio 2001, come modificato dal Dpcm del 26 Novembre 2001, offre una maggiore garanzia per queste persone. Inoltre la previsione della formazione del “repertorio ” delle protesi ridà l’avvio ad una revisione seria ed aggiornata del nomenclatore. Infine le previsioni della Finanziaria per il 2007 circa l’utilizzo dei maggior proventi ottenuti dalla lotta all’evasione fiscale a favore dei più poveri, offrono spazio per il riconoscimento di un contributo sostitutivo delle detrazioni fiscali a favore di quelle persone con disabilità che, a causa del basso reddito, non possono fruire di tali agevolazioni perchè non debbono pagare le imposte.
Certo il riavvio del sistema del nomenclatore dovrà affrontare numerosi problemi organizzativi. E’ infatti necessario chiarire la differenza di ruoli fra i prescrittori ed i collaudatori, come pure quella fra produttori o distributori e i prescrittori, poiché fra gli uni e gli altri s’instaura, oggettivamente, un potenziale conflitto di interessi. L’augurio è che il governo, nel procedere all’attuazione della norma citata, si avvalga di un continuo e serrato dialogo con le principali federazioni delle associazioni di persone con disabilità, come la Fish e la Fand che rispettivamente rappresentano le nuove associazioni e quelle “storiche”, entrambe portatrici di esperienze preziose.  (8 dicembre 2006 – nw137)


 

Newsletter della Storia dei Sordi n.137 del 12 dicembre 2006

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