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Agevolazioni ai disabili-settore auto. Consulenza giuridica (Newsletter della Storia dei Sordi n.163 del 17 gennaio 2007)

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Servizio di documentazione tributaria. Risoluzione del 17/01/2007 n. 4, avente per l’oggetto: Agevolazioni ai disabili-settore auto. Consulenza giuridica. Quesito
Con nota del… l’Ufficio Alfa ha posto a Beta un quesito teso a
conoscere se sia possibile concedere le agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, di cui all’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente ad un veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile.
I genitori del soggetto disabile si trovano in regime di comunione dei beni ed il veicolo e’ stato intestato alla moglie che, insieme al figlio, e’ fiscalmente a carico del marito.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Ufficio Alfa ritiene che, previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori, possano essere riconosciute, nel caso in questione, le agevolazioni previste per l’acquisto di autovetture necessarie per la locomozione di soggetti disabili.
Cio’ in quanto, a parere dell’Ufficio Alfa, considerato che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il veicolo, seppure acquistato da un solo genitore, puo’ essere cointestato ad entrambi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riconosce ai soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la loro locomozione:
1. Ai fini dell’Irpef, la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;
2. Ai fini dell’Iva, l’applicabilita’ dell’aliquota Iva ridotta del 4% in relazione all’acquisto di detti veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonche’ sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;
3. l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Il medesimo art. 8 della legge n. 449 del 1997 precisa, altresi’, che le agevolazioni fiscali previste si applicano solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
L’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha, inoltre, esteso le predette agevolazioni, prima precluse ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti, anche a questa categoria di disabili ribadendo che i veicoli agevolati devono essere ceduti o ai soggetti non vedenti o ai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
Infine, l’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso le medesime agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita’ tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita’ di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a prescindere dall’adattamento del veicolo, operando un semplice richiamo all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Pertanto, anche per tali categorie di disabili, il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare  possessore di reddito di cui risulti a carico.
Cio’ premesso, relativamente al caso in questione, il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprieta’ di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo e’ stato intestato alla madre disabile, fiscalmente a carico del marito.
Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l’intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.
In proposito si fa presente che, poiche’ le norme in discorso recano norme agevolative, l’interpretazione delle stesse non puo’ fondarsi su criteri analogici o estensivi.

nw163 (2007)


Newsletter della Storia dei Sordi n.163 del 17 gennaio 2007

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