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Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.

Ministero della Salute. Ordinanza 12 dicembre 2006. Tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione di cani. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 13 gennaio 2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto  l’art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali  d’affezione  e  prevenzione  del  randagismo, in particolare l’art.  1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli  animali  d’affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 28 febbraio  2003,  che  ratifica  l’accordo  6 febbraio  2003 tra il Ministro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  in  materia  di  benessere  degli  animali  da  compagnia  e pet-therapy;
Considerato  che l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare  scosse  o  impulsi  elettrici  sui  cani procura paura e sofferenza  e puo’ provocare reazioni di aggressivita’ da parte degli animali  stessi,  l’impiego  di  tali  strumenti  si  configura  come maltrattamento  e chiunque li utilizzi e’ perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta   la   necessita’  e  l’urgenza  di  adottare,  in  attesa dell’emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
O r d i n a :
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressivita’ dei cani;
b) l’addestramento  inteso  ad  esaltare  il  rischio di  aggiore aggressivita’   di  cani  appartenenti  a  incroci  o   razze  di  cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressivita’;
d) la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi’  come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli  interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali;
2.  Il  divieto  di  cui  al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
Art. 2.
1.  I  proprietari  e  i  detentori  di cani, analogamente a quanto previsto  dall’art.  83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di  polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare  la  museruola  o  il  guinzaglio  ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare  la  museruola  e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2.  I  proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato  devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia  quando  si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia  quando  si  trovano  nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3.  Gli  obblighi  di  cui  al comma 1 del presente articolo non si applicano  ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3.
1.  Chiunque  possegga  o  detenga  cani di cui all’art. 1, comma 1 lettera b)  ha l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a   persone   e  deve  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  di responsabilita’  civile  per  danni  contro terzi causati dal proprio cane.
Art. 4.
1.  L’uso  di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo’ provocare  reazioni  di  aggressivita’ da parte degli animali stessi. Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e’ perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
1.  Si  definisce  cane  con  aggressivita’  non  controllata  quel soggetto  che,  non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrita’ fisica  di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
2.  I  servizi  veterinari  tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori  e  dei  cani con aggressivita’ non controllata rilevati, nonche’  dei cani di cui all’elenco allegato al fine di predisporre i necessari  interventi  di  controllo  per la tutela della incolumita’ pubblica.
3.  L’autorita’  sanitaria  competente,  in  collaborazione  con la Azienda sanitaria locale stabilisce:
a) i  criteri  per  la  classificazione  del  rischio  da cani di proprieta’ con aggressivita’ non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i  percorsi  di  controllo  e  rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l’obbligo  per  i  proprietari  dei  cani  cui  al  comma 1 di stipulare  una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori  prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a  chi  e’  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i  reati  di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del  codice  penale  e,  per  quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita’.
5.  Il  proprietario  o  il detentore di un cane di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e’  in  grado  di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorita’  veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con   le   amministrazioni  comunali  idonee  soluzioni  di  gestione dell’animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze  armate,  di  Polizia,  di  Protezione  civile e dei Vigili del fuoco.
Art. 6.
1.  Le  violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate  dalle  Amministrazioni  competenti  secondo  i  parametri territoriali in vigore.
La  presente ordinanza e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  ha  efficacia  per  un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata  alla  Corte  dei  conti  il  30  dicembre 2006 Ufficio di
controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
Allegato
Elenco  delle  razze  canine  e  di incroci di razze a rischio di aggressivita’  di  cui all’art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell’Anatolia;
Cane da pastore dell’Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.
ln046 (2007)


 

 

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