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Invalidità civile: Trasferimento delle ultime competenze dell’ex Ministero del Tesoro all’INPS (Newsletter della Storia dei Sordi n.218 del 4 aprile 2007)

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Circolare Ministeriale 29 marzo 2007, n. 759. Prot. 38935  (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale degli Uffici e dei Servizi del Tesoro). Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di perfezionamento, è stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005) circa il trasferimento all’INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, detto provvedimento amministrativo, oltre a definire le unità di personale da trasferire all’Istituto previdenziale e a determinare le risorse strumentali e finanziarie da destinare al medesimo Istituto, fissa al 1° aprile 2007 la data di inizio dell’effettivo esercizio, da parte dell’INPS, delle funzioni ad esso demandate.

In particolare, per i verbali di accertamenti sanitario trasmessi a decorrere dal 1° aprile 2007 da parte della Aziende sanitarie locali alle Commissioni mediche di verifica per il controllo di legge (art. 1, comma 7, della legge n. 295/1990 e D.M. Tesoro n. 387 del 1991), le Commissioni mediche di verifica dovranno dichiarare il proprio difetto di competenza, in quanto l’esercizio della relativa funzione è stato assunto dall’INPS (art. 5, comma 1); detti fascicoli, pertanto, dovranno essere sollecitamente restituiti alle Aziende sanitarie locali le quali provvederanno agli adempimenti occorrenti.

Per contro, in ordine a quei fascicoli trasmessi per il prescritto esame alle Commissioni mediche di verifica in data anteriore al 1° aprile 2007, le cui procedure di controllo non siano, alla data del 31 luglio 2007, state portate a compimento dalle Commissioni mediche di verifica, i verbali di accertamento, corredati della certificazione sanitaria e di ogni altro documento acquisito al fascicolo istruttorio, dovranno essere inoltrati ai competenti organi periferici dell’INPS, ai fini dell’assunzione in carico e della conseguente trattazione da parte dell’Istituto previdenziale (art. 5, comma 2).

Per quanto concerne, poi, gli accertamenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari nei riguardi degli invalidi civili titolari di benefici economici (art. 4 della legge n. 425 del 1996 ed art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 30.09.2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24.11.2003), le cui procedure, alla data del 31 marzo 2007, non siano concluse, i relativi fascicoli dovranno essere inoltrati alle sedi periferiche dell’NPS.

Nei ricorsi giurisdizionali depositati a decorrere dal 1° aprile 2007, ancorché relativi ad atti e provvedimenti emanati in data anteriore al 1° aprile 2007, la soggettività giuridica e quindi la legittimazione passiva nei giudizi di specie spetterà all’INPS, come stabilito dall’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. in oggetto.

Le SS.LL sono invitate, in adesione ad un generale principio di leale cooperazione istituzionale, a stabilire contatti con i competenti Settori delle Aziende sanitarie locali al fine di concordare, nella fase di trasferimento delle funzioni, gli adempimenti e le modalità per l’attuazione, nelle forme operative ritenute più idonee, della devoluzione delle competenze nonché gli accorgimenti atti a garantire, anche in tale sede, la funzionalità dei servizi resi all’utenza.

Il direttore generale Dott. Arturo Carmenini

Ecco il testo dell’art. 10 della Legge 2 dicembre 2005, n.248.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 2 dicembre 2005. Per quanto riguarda il testo del decreto-legge coordinato con la presente Legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 2 dicembre 2005):

Art. 10 – Trasferimento all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana dei ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Consultare l’intero testo della presente Legge clicca qui.

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