Iscriviti: Feed RSS

Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 2 della Legge 104/92 (Newsletter della Storia dei Sordi n.280 del 2 luglio 2007)

Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 – Modifica criteri.
Messaggio INPS n.15995 del 18.6.2007 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Al fine  di fornire una soluzione unitaria al problema della  frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata  dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso  la possibilità di fruire dei  tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.

Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.

Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all’orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto.

IL DIRETTORE CENTRALE GOLINO


 

 

Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992 – Massimale orario mensile – Ulteriori istruzioni.
Messaggio n.16866 del 28 giugno 2007 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Si fa seguito al messaggio n.15995 del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri  mensili previsti dall’articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992 per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità.

Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per  giornate lavorative intere.

E’ necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili,indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.

Infatti, l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l’algoritmo di calcolo sarà il seguente:

(40/5) x 3 = 24

Similmente, l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro  plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,
4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,
4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

Applicando l’algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.

Infatti, in tale caso l’algoritmo di calcolo sarà il seguente:

(35/4,75) x 3 =  22,10

IL DIRETTORE CENTRALE – GOLINO

nw280


Newsletter della Storia dei Sordi n.280 del 2 luglio 2007

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag