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Assistenza scolastica della Provincia ai Sordi (utile norma attualizzabile)

Regolamento per l’assistenza ai ciechi e sordomuti poveri rieducabili
Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n.85 del 10/10/1995 e 15 del 16/03/2000
Art.1 (Finalità)
La Provincia Regionale  di Siracusa, in  osservanza ai principi  contenuti nell’art.12,  comma 1°,  della legge  regionale 23-5-1991, n.33, concernente l’assistenza  ai ciechi e sordomuti rieducabili, mira  a realizzare il pieno  inserimento degli stessi  in ambito familiare, sociale e lavorativo al fine del conseguimento da parte degli stessi della autonomia individuale.
A tale fine la Provincia Regionale interviene con servizi integrativi  di quelli prestati dalle istituzioni scolastiche  e sanitarie erogate da altre amministrazioni.
Art.2 (Destinatari degli interventi)
I destinatari degli interventi socio-assistenziali disciplinati con il presente regolamento sono:
1) I soggetti privi della vista, così come definiti dall’art.6 della legge 2-4-1968, n.482  e cioè coloro i quali risultano  colpiti   da cecità assoluta o presentano un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
2) Gli ambliopi, e cioè coloro i quali accusano una significativa riduzione della acuità visiva.
3) I sordomuti, intendendosi  per tali i  minorati sensoriali  dell’udito affetti  da sordità  congenita o  acquisita durante  l’età   evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.
I soggetti di cui ai precedenti nn.1,  2 e 3 sono ammessi ai  benefici disciplinati dal presente regolamento a  condizione che presentino i seguenti requisiti:
1) Minorazione dell’udito  o della  vista attestata  tramite il  verbale di  visita medico-collegiale  rilasciato dalle  commissioni   mediche previste  dalla  legge  n.295/1990,  competenti  per gli  accertamenti  della  invalidità  civile,  condizioni  visive  e   sordomutismo.   Coloro i quali  dovessero risultare sforniti  del predetto verbale,  nelle more dell’accertamento,  verranno ammessi ai  benefici   previsti da questo  regolamento, su presentazione  di apposita certificazione  medico-specialistica rilasciata  da una  struttura   sanitaria pubblica, accompagnata  da una attestazione  di avvenuta presentazione  della istanza ai  fini indicati nel  precedente   comma, rilasciata dalla competente A.U.S.L..
2) La rieducabilità, che dovrà essere attestata tramite la presentazione di un certificato rilasciato dalla équipe pluridisciplinare   della A.U.S.L. di appartenenza, od una certificazione equivalente a questa.
3) La residenza od il domicilio di soccorso presso uno dei Comuni della provincia di Siracusa.
4) La frequenza di  istituti scolastici, dalla  scuola materna al  diploma od alla  acquisizione di una  qualifica professionale,  il   compimento di studi universitari, corsi di specializzazione od abilitazione post diploma o post universitari.
Art.3 (Interventi Socio-assistenziali)
La Provincia Regionale di Siracusa, per il raggiungimento delle  finalità indicate nell’art.1 del presente regolamento  ed in osservanza alle previsioni contenute nell’art.12 della legge regionale n.33/1991,  provvede ad assicurare in favore dei  soggetti di cui all’art.2 i seguenti servizi ed interventi:
a) Assegni di studio;
b) attività extrascolastiche integrative;
c) Soggiorni e vacanze studio;
d) Convitto o semiconvitto presso istituti specializzati di istruzione e di formazione professionale.
L’assegno di studio non può essere corrisposto a coloro i quali risultano in possesso di un reddito personale, se maggiorenni, o familiare, se minorenni, superiore al tetto stabilito annualmente con decreto dell’Assessore Regionale EE.LL. Per reddito familiare si intende quello costituito dalla somma dei redditi di ciascun componente convivente della famiglia. Non si considerano tra i redditi personali o familiari le indennità di accompagnamento ed i trattamenti assistenziali aventi natura risarcitoria e/o finalizzata al riequilibrio del deficit fisico-psichico del beneficiario.
Gli interventi di cui alle lettere  b) e c) vengono erogati a  titolo gratuito o  con la corresponsione  di una quota  di compartecipazione alla spesa, in osservanza alle condizioni determinate annualmente con il predetto decreto dell’Assessore Regionale per gli EE.LL..
Art.4 (Assegni di studio e contributi in danaro)
L’assegno di studio  consiste in un  contributo finanziario che  viene corrisposto alle  famiglie, o  agli interessati  se maggiorenni, come forma  di assistenza diretta  finalizzata al conseguimento  di un titolo  di istruzione  di ogni  ordine e  grado, musicale, artistica ed universitaria, che viene erogato in osservanza a quanto previsto nel precedente art.3.
Viene corrisposto a conclusione di ogni anno scolastico od accademico frequentato, dietro presentazione della documentazione di seguito specificata:
– certificato di frequenza rilasciato dalla competente autorità scolastica od universitaria;
– certificato rilasciato dalla Università con il quale venga attestato il numero degli esami sostenuti nell’anno concluso.
L’assegno verrà erogato sino e non oltre il completamento   del 4° anno fuori corso.
A richiesta dell’interessato, la Provincia Regionale può concedere una anticipazione pari al 30% dell’assegno di studio, su  presentazione di attestato di iscrizione e frequenza scolastica, universitaria o di formazione professionale.
L’ammontare  dell’assegno  viene  determinato  annualmente  dalla  Giunta  provinciale, in base alle disponibilità di bilancio ed alle richieste pervenute.
La Provincia Regionale può autorizzare  l’acquisto di ausili  e presidi didattici  non inseriti nel  nomenclatore tariffario dei  presìdi concessi dal Servizio Sanitario Nazionale, su richiesta dei rappresentanti legali o dei tutori degli alunni non vedenti o non  udenti iscritti alla scuola dell’obbligo. Per l’autorizzazione, deve essere prodotta istanza corredata del preventivo della ditta produttrice o venditrice dell’articolo. Il pagamento in favore del fornitore verrà effettuato direttamente dalla Provincia Regionale con atto formale del competente organo o ufficio.
La corresponsione  dell’assegno di  studio e  del contributo  di cui  sopra non  sono compatibili  con il  convitto od  il semiconvitto.
Art.5 (Attività extrascolastiche integrative)
Le attività extrascolastiche consistono in attività fisico-sportive, culturali, teatrali, musicali e ricreative in genere, nonché in tutte quelle attività mirate  alla conoscenza ed all’uso di ogni  tecnica e strumento idoneo  a facilitare l’accesso  alla cultura ed all’informazione e ad incrementare le capacità e le possibilità di  apprendimento, nonché il superamento ed il  contrasto del fenomeno dell’analfabetismo  di ritorno, rivolte  ai soggetti non  udenti e non  vedenti inseriti nelle  sezioni e nelle  classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.
Le predette attività si svolgono in orario diverso da quello scolastico ed anche in periodi infrascolastici o di vacanza e comprendono il trasporto degli utenti dall’abitazione al luogo dove le attività vengono svolte e viceversa.
La fruizione di questo servizio è incompatibile con il convitto od il semiconvitto perché in essi già compreso.
Le attività extrascolastiche  indicate nel comma  1° possono assumere  anche la forma  di corsi  strutturati inseriti  in progetti di educazione globale degli utenti del servizio.
Art.6 (Soggiorni di vacanze e/o studio)
I soggiorni di vacanze e/o  studio consistono nell’avviamento  dei soggetti non  udenti o non  vedenti in località  marine, alpine e turistiche  in genere, site anche fuori del territorio  nazionale, per periodi, di norma, da  un minimo di un giorno ad  un massimo di 15 giorni, aumentabili sino a trenta per motivi di studio.
Art.7 (Convitto e semiconvitto in istituti specializzati)
L’assistenza finalizzata  alla istruzione,  sia in  regime di  convitto che  di  semiconvitto, concerne  l’ammissione  dei soggetti aventi diritto in istituti specializzati per i minorati della vista e dell’udito. I suddetti istituti impartiscono nelle  proprie strutture l’istruzione  di ogni ordine  e grado ed  organizzano corsi di  formazione professionale anche fuori dalla propria struttura.
Il convitto comprende le seguenti prestazioni:
– Frequenza della scuola di ogni ordine e grado e/o del corso di formazione professionale.
– Soggiorno residenziale dell’alunno per l’intero anno scolastico, compresi i giorni festivi nel  caso in cui l’alunno non si  trovi  presso la sua famiglia.
– Vitto giornaliero.
– Attività di doposcuola per gli alunni.
– Attività extrascolastiche integrative.
– I trasporti  dall’istituto a  scuola e  viceversa per  i soggetti  che  frequentino scuole  normali  o corsi  professionali  fuori  dall’Istituto.
Il semiconvitto comprende le seguenti prestazioni:
– Frequenza della scuola  di ogni ordine  e grado e/o  del corso di  formazione professionale  o di  recupero sia  dentro che  fuori  l’istituto.
– Soggiorno dell’alunno dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
– Vitto giornaliero.
– Trasporto dall’abitazione all’istituto e viceversa.
– Doposcuola per gli alunni.
– Attività extrascolastiche.
Art.8 (Criteri di ammissione presso gli istituti)
L’ammissione dei soggetti aventi diritto presso gli istituti avviene secondo le modalità seguenti:
– Adesione alla  richiesta avanzata  dagli utenti  in ordine  alla scelta  del  tipo di  istruzione  o di  formazione  professionale  richiesto.
– Ove il numero dei posti disponibili presso gli istituti con sede nel territorio provinciale non fosse sufficiente a soddisfare  le  domande ammesse, si segue il criterio di privilegiare la reale condizione socioeconomica del richiedente, agganciandolo alla difficoltà economica ovvero privilegiare i soggetti con reddito familiare inferiore ai fini  dell’ammissione preferenziale presso  gli  istituti con sede nel territorio provinciale.
– Si garantisce la scelta dei servizi  ritenuti più idonei anche al di  fuori della circoscrizione  territoriale così come  previsto  dall’art.5, comma 1,  lett. l), della legge  5-2-1992, n.104, legge  quadro sull’handicap, secondo  la valutazione degli  assistenti  sociali su proposta delle équipes pluridisciplinari del territorio della provincia, al fine di favorire la permanenza dei soggetti  nell’ambito familiare.
Art.9 (Convenzioni con istituti specializzati)
abrogato
Art.10 (Criteri di scelta degli istituti specializzati)
abrogato
Art.11 (Comitato di rappresentanza familiare e delle associazioni di categoria)
E’ istituito  un  comitato di  rappresentanza  dei  familiari  e/o  tutori degli  inabili,  con  la  partecipazione  delle associazioni di categoria  degli inabili, dell’Assessore  ai Servizi Sociali, che lo presiede,  o di un  suo delegato, con  sede permanente presso  la Provincia Regionale di Siracusa.
Il comitato ha  carattere propositivo riguardo  alle necessità operative  di interesse  collettivo od  individuale e  di tutela degli interessi degli inabili, e risulta composto come segue:
– assessore ai servizi sociali o suo delegato che lo presiede;
– due rappresentanti dei familiari e/o tutori dei minorati dell’udito liberamente scelti tra di essi;
– due rappresentanti dei familiari e/o tutori dei minorati della vista liberamente scelti tra di essi;
– un delegato per ognuna delle associazioni legittimate alla rappresentanza di categoria in osservanza alla legislazione vigente;
Il Comitato è convocato almeno ogni bimestre e le sedute saranno verbalizzate da un dipendente provinciale, di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Presidente del Comitato.
Art.12 (Istituzione di corsi professionali a favore dei tutori e/o familiari dei soggetti svantaggiati)
La Provincia Regionale di Siracusa istituisce corsi di formazione educativa e professionale di base peri tutori e/o per i familiari dei soggetti che ne facciano richiesta al fine di migliorare la competenza cognitiva nei confronti  del soggetto svantaggiato per favorirne l’integrazione sociale nell’ambito familiare.
Art.13 (Rette di ricovero)
Fino alla emanazione di una specifica  disposizione in materia  da parte dell’Assessorato Regionale, il tetto massimo delle  rette giornaliere per il ricovero negli istituti privati è determinato nel modo seguente:
– Convitto L.65.000
– Semiconvitto con la scuola pubblica, parificata privata per  i  disabili  che   frequentano   la  scuola  dell’obbligo . L.34.000
– Semiconvitto con scuola privata per corsi  professionali,  post scuola  dello obbligo  L.43.000
Il predetto limite non è applicabile per gli istituti pubblici, mentre per gli istituti privati è derogabile esclusivamente per esigenze ben determinate da specificare e motivare nell’atto deliberativo che approva la convenzione con l’istituto.
Le  rette  di  ricovero  da  corrispondere  agli  istituti  privati  vengono  rivalutate  secondo  gli  indici   elaborati dall’I.S.T.A.T. in relazione all’aumento del costo della vita.
Al pagamento delle  rette si farà  luogo trimestralmente, a  seguito dell’accertamento circa  il possesso  da parte  degli istituti di tutte le professionalità, strutture e messi idonei allo svolgimento della attività e che inoltre siano stati raggiunti i livelli di standards dei servizi degli obiettivi prefissati.
Art.14 (Modalità di erogazione dei servizi di cui agli artt.5 e 6)
I servizi  di cui  all’art. 5  ed all’art.  6 sono  realizzati  direttamente dalla Provincia Regionale  o  attraverso la  stipula  di convenzioni con appositi istituti, associazioni senza fine di lucro e che abbiano maturato esperienza nel settore della  disabilità, enti pubblici  e privati  dotati di  personale specializzato,  scelti  tra quelli  che  hanno inoltrato  istanza  a seguito    della pubblicazione dei bandi della Provincia Regionale, nei quali sono fissati i requisiti ed i documenti richiesti, in relazione alla specifica attività da svolgere.
I bandi sono resi noti con le modalità specificate nell’art.9 ed inviati a tutte le associazioni del settore.
Art.15 (Istanze per l’accesso ai servizi)
Le istanze per la fruizione dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, fatta eccezione per il servizio di soggiorni vacanze e studio, devono essere presentate entro il 31 maggio  di ogni anno per l’anno scolastico successivo. Per casi di eccezionale  necessità si potrà procedere ad accogliere istanze pervenute successivamente.
Le istanze relative al convitto, al  semiconvitto ed alle attività extrascolastiche  pervenute successivamente al  termine previsto, sono ammesse soltanto nell’ambito dei posti convenzionati disponibili per rinunzia o decadenza.
Le istanze  relative a  tutti i  servizi previsti  nel presente  regolamento devono essere  corredate dalla  documentazione attestante il possesso dei requisiti di  cui all’art.2, nonché della certificazione attestante  il reddito di tutti i componenti  il nucleo familiare  maggiorenni e  dichiarazione sostitutiva  dell’atto di  notorietà, del  certificato di  stato  di famiglia  e  del certificato contestuale del soggetto da assistere.
Art.16 (Norme finali e transitorie)
abrogato

sp006 (2000)

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