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Diritto al lavoro dei disabili. Ripartizione fondo 2007 (Newsletter della Storia dei Sordi n.329 del 6 ottobre 2007)

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Decreto 19 Luglio 2007. Oggetto:  Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007)
IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
Visto  l’art.  13,  comma 4,  della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce  il  Fondo  per  il  diritto  al  lavoro dei disabili, con apposita  dotazione  finanziaria,  di  lire  40  miliardi pari a euro 20.658.275,96  per  l’anno  1999,  di  lire  60  miliardi pari a euro 30.987.414,00  a  decorrere  dall’anno  2000,  e di euro 37.000.000 a decorrere dall’anno 2007;
Visto  l’art.  4,  comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che  delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;
Visto  l’art.  5  del  citato  decreto  n.  91/2000 che definisce i criteri,  tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e della  previdenza sociale opera per la ripartizione delle risorse del Fondo,   tenuto  conto  dell’effettiva  attuazione  delle  iniziative regionali  in  materia  d’inserimento  dei  disabili  e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle Regioni  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 1,  nonche’  delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse;
Considerato  che  per  la  ripartizione  del  corrente  anno  2007,
relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, e’
stata   concordata   tra   Ministero,  Regioni  e  Province  autonome l’individuazione  di  taluni  criteri  che  traducono  in  indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l’attribuzione di punteggi in  funzione  dei  contenuti  degli  inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;
Considerato  che  i  medesimi soggetti hanno concordato, per l’anno 2007, quanto segue:
di  riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, gia’ introdotto l’anno precedente, secondo cui il computo del  10%  delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al  numero  complessivo  dei  residenti  in  ogni Regione o Provincia autonoma  (dati  ISTAT  2004);  l’entita’  delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento  correttivo  del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo  e’  individuato nella proporzionalita’ con la popolazione residente  posto  che  la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema   dei   servizi  per  il  collocamento  mirato)  non  prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
– l’applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due
criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un  peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;
– l’indicazione   nelle   tabelle  impiegate  per  il  calcolo  del punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art. 13, L. 68/99 e finalizzati all’assunzione; tale opportunita’ sussiste esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
– l’individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole  Regioni  e  Province autonome nella misura del 23% per cento delle  risorse  disponibili  per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo  proporzionalmente  le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome;
Considerato,  altresi’,  che  il  riparto  tiene parzialmente conto
delle  risorse  assegnate  nelle  precedenti annualita’ ed ancora non programmate,  come da apposite comunicazioni delle Regioni e Province autonome;
Tenuto  conto  delle  restanti  somme gia’ assegnate alle Regioni e Province  autonome  con  le  precedenti  ripartizioni  ed  ancora non programmate,  che  rimangono  nella  disponibilita’  delle rispettive tesorerie    con    il    medesimo   vincolo   di   destinazione   e, conseguentemente,   utilizzabili   negli   anni  successivi  per  gli interventi  di  fiscalizzazione  di cui all’art. 13 della legge n. 68 del 1999;
Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, riuniti nei  tavoli  tecnici  ed  in  assemblea  plenaria  per  l’esame  e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza sociale, definitivamente approvata nella riunione del 19 luglio 2007;
D E C R E T A:
Art. 1.
1.  Il  Fondo  per  il  diritto  al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento  e’  autorizzata  la  spesa  di  euro  37.000.000,00 e’ ripartito  tra  le  Regioni  e  Province  autonome  secondo  l’elenco allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto) tranne  che  per  le  Regioni:  Valle  d’Aosta  e  Calabria che hanno comunicato  di  non  avere  ancora  esaurito  i fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti.
Il  presente  decreto  verra’  inviato  alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2007
Il direttore generale: Menziani
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138

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