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Federalismo fiscale (Newsletter della Storia dei Sordi n. 692 del 20 maggio 2009)

Il Federalismo fiscale è legge. Con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 87 astenuti, il Senato ha definitivamente approvato, nella seduta del 29 aprile 2009, il disegno di legge n. 1117-B, collegato alla manovra finanziaria, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Le dichiarazioni di voto finali hanno confermato l’ampio consenso delle forze politiche intorno ad una riforma ampiamente modificata rispetto alla stesura originaria.

Principi fondamentali del federalismo fiscale sono – da una parte – il coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, che comporterà automaticamente maggiore responsabilità da parte degli enti nel gestire le risorse. Dall’altra parte, la sostituzione della spesa storica, basata sulla continuità dei livelli di spesa raggiunti l’anno precedente, con la spesa standard.

Il federalismo fiscale per diventare operativo necessita di una serie di provvedimenti che si snodano nell’arco di 7 anni: 2 anni per l’attuazione e 5 di regime transitorio. La legge prevede innanzitutto l’istituzione di una commissione paritetica propedeutica per definire i contenuti dei decreti attuativi che dovranno essere predisposti entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge.

E’ prevista anche una commissione per il coordinamento della finanza pubblica da istituire con uno di questi decreti. La commissione avrà carattere permanente e opererà in seno alla conferenza unificata.

Il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, attraverso l’attuazione del federalismo fiscale, comporterà ovviamente la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato.

A favore delle regioni con minore capacità fiscale – così come prevede l’art.119 della Costituzione – interverrà un fondo perequativo, assegnato senza vincolo di destinazione.

Il federalismo fiscale introduce un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello di pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti. Viceversa, nei confronti degli enti meno virtuosi è previsto un sistema sanzionatorio che consiste nel divieto di fare assunzioni e di procedere a spese per attività discrezionali. Contestualmente, questi enti devono risanare il proprio bilancio anche attraverso l’alienazione di parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva. Sono previsti anche meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria diventeranno città metropolitane, contestualmente la provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dall’insediamento della città metropolitana.

Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

L’attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. – nw692

Visualizza la legge sul federalismo fiscale


Newsletter della Storia dei Sordi n. 692 del 20 maggio 2009

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