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Il Consiglio di Stato: più sostegno agli alunni disabili

Più chiaro il meccanismo per l’applicazione delle ore di sostegno. Il Consiglio di Stato, applicando una sentenza della Corte Costituzionale e in caso di alunni con grave disabilità, è favorevole alla concessione di un numero maggiore di ore rispetto alla media nazionale.

Una buona notizia per i genitori di quegli alunni con gravi disabilità che hanno bisogno di più ore di sostegno a scuola. Il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza (n. 2231 del 23 marzo 2010), ha applicato la sentenza della Corte Costituzionale (n.80 del 2010), precisando le modalità di assegnazione delle ore di sostegno. L’interpretazione è stata giudicata da alcuni restrittiva, poiché stabilisce che il massimo delle ore di sostegno non debba essere assegnato in tutti i casi di disabilità grave di uno studente. A mio avviso, invece, la sentenza della Corte Costituzionale era stata interpretata frettolosamente in modo troppo estensivo. Per chiarirci meglio le idee sarà bene partire dalla causa che ha dato origine alla decisione.

Una causa per ottenere più ore di sostegno settimanali
Nel 2009 una coppia di genitori vede assegnare al figlio con grave disabilità, che frequenta la scuola superiore, sedici ore di sostegno settimanali. La coppia ricorre al Tar per ottenerne invece trentatrè settimanali, pari al totale delle ore di frequenza del figlio. Il Tar rigetta il ricorso, basandosi sugli articoli 413 e 414 dell’articolo 2 della legge numero 244 del 2007; una legge che, a causa dei tagli alla spesa pubblica, vieta l’aumento di ore aggiuntive che sforino la media nazionale di un posto ogni due alunni e, in ogni caso, un numero massimo nazionale di posti di sostegno. I genitori ricorrono in appello al Consiglio di Stato, il quale prende in decisione la causa nel 2010, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che abroga le norme che erano state poste a base della decisione del Tar. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e dichiara che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale e trattandosi di un alunno con grave disabilità, devono essergli assegnate più ore di sostegno rispetto alle sedici concesse, anche perché lo stesso dirigente scolastico ha ammesso che le ore sono insufficienti.

Le argomentazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato non nega quindi in astratto la possibilità di assegnare un massimo di ore di sostegno che sia pari anche all’intera frequenza scolastica. Precisa però che, in concreto, occorre una verifica delle “effettive esigenze” di ciascun alunno per poter determinare il totale delle ore da assegnare. Ma lo stesso aveva stabilito la Corte Costituzionale quando aveva precisato che occorresse assegnare le ore con riguardo “alla specificità della gravità” dei singoli alunni con disabilità. Il Consiglio di Stato spiega così perché non può essere automatica l’assegnazione di ore di sostegno a favore di alunni certificati con disabilità grave per tutta la frequenza dell’orario scolastico. Innanzitutto l’insegnante è assegnato alla classe e non a un singolo alunno. Questo argomento meriterebbe in realtà un maggior approfondimento, poiché se il docente è assegnato “sulla base delle effettive esigenze”, il riferimento all’alunno è determinante perché possa integrarsi in quella classe. Il tempo trascorso a scuola dall’alunno può essere poi superiore a quello del sostegno. Anche qui bisognerebbe approfondire il ruolo dei docenti curricolari di cui non si parla, come se il sostegno fosse l’unica risorsa didattica. Infine la presenza dell’insegnante di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico rende difficile l’integrazione dell’alunno. Questa è una tesi condivisibile come quella secondo la quale, in certi casi, occorrono delle figure di assistenza per l’autonomia o la comunicazione che non possono considerarsi intercambiabili con quelle del sostegno didattico.

Successivamente, la sentenza precisa come le decisioni degli organi giurisdizionali sulle ore di sostegno abbiano validità solo per quell’anno, perché le autorità sanitarie devono verificare annualmente se vi siano stati miglioramenti che riducono la necessità di ore. Questo aspetto è assai delicato e, a mio avviso, assai grave. Infatti, a parte la delega alle sole strutture sanitarie delle proposte di interventi didattici, ciò comporterebbe un annuale rinnovo delle visite mediche, che invece la legge numero 80 del 2006 ha voluto evitare. Senza contare che, in caso di riduzione di ore di sostegno annuali in disaccordo con la diagnosi medica, i genitori sarebbero costretti a proporre annualmente nuovi ricorsi al Tar, con costi che scoraggerebbero la tutela dei diritti. E, a proposito di costi, sembra strano che il Consiglio di Stato, pur accogliendo il ricorso dei genitori della causa presa in esame, non condanni l’amministrazione a pagare le spese processuali, ma decida di compensarle, con un costo economico per la famiglia che certo non incoraggia il ricorso alla magistratura.

Per chi volesse leggerle, ecco le motivazioni della sentenza:
“Da quanto richiamato risulta in sintesi: a) la qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto fondamentale; b) l’individuazione in questo ambito di un “nucleo indefettibile” di garanzie perché tale diritto sia realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure; c) per cui obbiettivo primario è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi; d) con la possibilità di ricorrere per l’uno o l’altro intervento, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, anche all’assunzione di insegnanti in deroga, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale; e) comportando tutto ciò, in conclusione, che dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve essere orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date”.

Salvatore Nocera. Fonte: superabile,it (10 maggio 2010)

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