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Obbligo del Certificato Anamnestico per patente di guida…

Obbligo del Certificato Anamnestico per chi vuole conseguire una patente di guida

Il  Ministero della Salute, in risposta ai quesiti sollevati dalle Regioni Lombardia e Toscana,  scioglie il dubbio se sia o meno obbligatorio il certificato anamnestico per sottoporsi ai prescritti certificati di idoneità psicofisica.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio II – Qualità degli ambienti di lavoro e di vita – radioprotezione – Prot. n. 46247-P-05/I.4.C.D.2.2
Roma, 5 novembre 2010

OGGETTO: Quesiti applicativi comma 2-ter e comma 3 Art. 119 Codice della Strada – Parere.

La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto alcune modifiche al Codice della strada, tra cui in particolare l’introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell’articolo 119 , che detta disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida, di seguito riportati:

“comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

Comma 3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia”.

In riferimento a tali modifiche sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti interpretativi riassumibili nei seguenti punti:

a) se l’obbligatorietà del certificato medico previsto al comma 2-ter sia immediatamente vigente o meno;

b) se l’obbligatorietà della presentazione di tale certificazione sia riferita al solo esame di guida per il conseguimento della patente o se invece tale obbligo riguardi eventualmente anche il rinnovo della patente di guida;

c) se sia già in vigore la previsione riguardante la produzione del certificato del medico di fiducia, chi si intenda con tale definizione (se il medico di libera scelta o un qualsiasi sanitario), quali sono i precedenti morbosi da certificare e con quali modalità, se vi sia obbligatorietà o meno di produrre tale attestazione;

d) se la certificazione riguardante i precedenti morbosi deve essere prodotta anche per visite effettuate presso la commissione medica locale;

e) quali sono le modalità e limiti di rilascio della certificazione per la guida per i soggetti ultraottantenni.
Su tali punti lo scrivente Ufficio ritiene opportuno esprimere il proprio parere, quale utile elemento di chiarimento.

Stante la formulazione del comma 2-ter dell’articolo 119 appare chiaro che la certificazione prevista deve essere necessariamente acquisita dal medico monocratico ed anche dalla commissione medica locale, quando ne ricorra il caso, in riferimento al rilascio del certificato di idoneità psicofisica alla guida.

Sia la certificazione introdotta dal comma 2-ter sia la certificazione di cui al comma 2 per il conseguimento della patente di guida devono essere redatte in data non antecedente a tre mesi rispetto alla presentazione della domanda di esame, come precisato nel comma 3.

Il rilascio della certificazione utile a riscontrare il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti deve avvenire sulla base di specifici accertamenti clinico-tossicologici con modalità che saranno puntualmente individuate con la pubblicazione del previsto decreto ministeriale.

Tale certificazione deve inoltre essere acquisita anche in occasione di rinnovo della patente o in sede di revisione della stessa limitatamente a:

1. possessori di certificato di abilitazione professionale tipo KA e KB;

2. i soggetti di cui all’art. 186-bis comma 1, lettere b), c) e d);

3. i soggetti richiedenti revisione o conferma di validità del certificato CFP o patentino filoviario; nonché in occasione del rinnovo del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, nel solo caso in cui tale rinnovo non coincida con il rinnovo della patente di guida.

A norma del comma 4 dell’art. 23 della legge 120/2010, l’obbligo certificativo di cui sopra decorre rispettivamente dopo dodici mesi per i soggetti individuati al punto 1 e dopo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, nei restanti casi.

Venendo alle integrazioni introdotte al comma 3 dell’art. 119 del Codice, appare utile preliminarmente chiarire che con le stesse non si è inteso riproporre tal quale il “certificato anamnestico”, a suo tempo previsto nel Dlgs 285/92 e successivamente eliminato nel Dlgs 575/94, ma si è voluto perseguire una migliore e più certa conoscenza sull’esistenza di precedenti morbosi in grado di interferire con la sicurezza alla guida, utilizzando le conoscenze dirette in possesso del medico di fiducia dell’interessato, che devono essere acquisite quale ulteriore elemento di valutazione per il rilascio della certificazione dell’idoneità alla guida.

Appare utile chiarire che al medico di fiducia non viene richiesta una attestazione riguardante tutti i pregressi precedenti morbosi del candidato all’esame di guida, ma, da un punto di vista logico, la sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell’attualità possono rappresentare un concreto rischio per la guida e pertanto costituire una necessaria informazione per una migliore e più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida.

È superfluo sottolineare che i precedenti morbosi, oggetto di certificazione, devono essere stati accertati dal medico di fiducia sulla base di conoscenze clinico-anamnestiche direttamente acquisite a seguito dello svolgimento di attività di medico curante, anche per aspetti specialistici, svolta nei confronti dell’interessato in continuità di un rapporto di assistenza (che apparirebbe congruo rapportare almeno ad un arco temporale non inferiore all’anno), tale da consentire di poter conoscere i precedenti morbosi dell’interessato o anche, in assenza di elementi clinico-anamnestici di diretto riscontro, di poterne attestare la negatività nell’arco temporale di assistenza prestata in qualità di curante.

Dal momento che l’attestazione in parola ha l’importante funzione di costituire un utile elemento orientativo per il medico monocratico o, nei casi previsti, anche per la CML, che sono tenuti a valutare l’idoneità del soggetto alla guida tenendo nel dovuto conto quanto dichiarato nella attestazione certificata del medico di fiducia, si ribadisce l’utilità della stessa sia nel caso di attestazione dell’esistenza di precedenti morbosi pericolosi per la guida, sia anche nel caso di esclusione degli stessi, sulla base di una negatività clinico-anamnestica direttamente conosciuta (non potendo ovviamente essere certificate circostanze che ove semplicemente richieste potrebbero essere state negate o taciute dal proprio paziente).

Fatte salve situazioni in cui il ruolo di medico curante è rivestito da figure specialistiche o è riconducibile a situazioni di rapporto fiduciario personali, stante la funzione di curante di riferimento affidata nell’ambito del servizio sanitario al medico di medicina generale, che la esercita nei confronti di tutti i cittadini che ne effettuino la scelta, si ritiene che, se non in via esclusiva, in via principale la figura del medico di fiducia preposto al rilascio della certificazione inerente i precedenti morbosi che possono costituire un rischio per la guida, sia da identificare funzionalmente nel medico di medicina generale, quale medico di assistenza primaria.

In merito alla obbligatorietà di acquisizione da parte del medico monocratico o, nei casi previsti, da parte della CML, del certificato del medico di fiducia attestante i precedenti morbosi nel caso di primo rilascio di patente di guida, introdotta dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 119 del Codice, si precisa che tale obbligo è entrato in vigore a far data dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, non essendo sul punto previsto alcun decreto attuativo.

Al solo scopo di facilitare ed uniformare il rilascio della certificazione, da parte del medico di fiducia, si propone l’utilizzazione del facsimile di modello riportato in appendice.

Infine con riferimento alle novità riguardanti le persone che hanno compiuto gli ottanta anni appare utile precisare – in attesa delle predisposizioni delle linee-guida che dovranno orientare l’operato delle commissioni mediche locali – che per gli stessi il rinnovo della patente di guida può avvenire solo per il tramite della commissione medica locale che, con riferimento alle condizioni psicofisiche presentate dal soggetto, potrà riconoscere, di rinnovo in rinnovo, una idoneità biennale, fatta sempre salva la possibilità di prevedere una minore scadenza sulla base delle condizioni individuali presentate.

Appare evidente pertanto che la modifica normativa introdotta si risolve sul piano pratico in una ridotta validità nel rinnovo della patente posseduta dai soggetti ultraottantenni, senza alcun limite di età prestabilito.

IL DIRIGENTE dott. Giancarlo Marano

Allegato al parere prot. n. 46247-P-05/I.4.C.D.2.2 del 5.11.2010

Si certifica, sulla scorta dei dati anamnestici e clinici in mio possesso, che il Sig./la Sig.ra ……………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………………………..
da me in cura da più/da meno (cancellare la voce che non interessa) di un anno,

presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) pregresse condizioni morbose che possono costituire un rischio attuale per la guida in riferimento a:

Apparato cardio-circolatorio: SI NO
(se si, specificare diagnosi)

Diabete mellito SI NO

Sistema endocrino: SI NO
(se si, specificare diagnosi)

Sistema neurologico: SI NO
(se si, specificare diagnosi)

Patologie psichiche: SI NO
(se si, specificare diagnosi)

Epilessia SI NO

Condizioni di dipendenza da: alcol/sostanze stupefacenti e psicotrope: SI NO
(cancellare la voce che non interessa)

Apparato uro-genitale: Insufficienza renale grave SI NO

Sangue ed organi emopoietici: SI NO

Sindromi emofiliche, linfomi o leucemie in trattamento (specificare)

Apparato osteo-articolare: gravi alterazioni anatomiche o funzionali SI NO

Organi di senso: gravi patologie visive evolutive SI NO

Data …………………..

Timbro del Medico Firma del Medico
(con indicazione eventuale specializzazione  posseduta e numero regionale se medico di assistenza primaria)


Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 16-02-2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011
Modalita’  di  trasmissione  della  certificazione  medica   per   il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (11A02042)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti la navigazione  ed i sistemi informativi e statistici

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modificazioni ed integrazioni, di seguito  denominato  «Codice  della strada» ed in particolare  l’art.  119,  come  da  ultimo  modificato dall’art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonche’ gli articoli da  319 a 331 del del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di  esecuzione  del  Nuovo  codice della strada»;
Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di  certificazioni  mediche,  attestanti  il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari  al  conseguimento della  patente  di  guida,  da  parte  di  uffici  con  funzioni   di medicina-legale appartenenti alle unita’ sanitarie locali, da  medici responsabili dei servizi di base dei distretti  sanitari,  da  medici appartenenti al ruolo dei  medici  del  Ministero  della  salute,  da ispettori medici delle Ferrovie dello  Stato,  da  medici  del  ruolo professionale dei sanitari della Polizia di  Stato,  dai  medici  del ruolo  sanitario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici militari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;
Visto altresi’ il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta  attivita’  di  certificazione  possa  essere espletata  dai  predetti  medici  anche  quando  abbiano  cessato  di appartenere alle amministrazioni  ed  ai  corpi  suindicati,  purche’ abbiano svolto l’attivita’  in  parola  negli  ultimi  dieci  anni  o abbiano fatto parte  delle  commissioni  mediche  locali  per  almeno cinque anni;
Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120  del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti la disciplina delle  modalita’  di  trasmissione  della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici  e psichici  necessari  al  conseguimento  della   patente   di   guida, rilasciata dai medici previsti all’art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall’art. 103, comma 1, lettera a) del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il predetto art. 103, comma  1,  lettera  a)  che  affida  le
funzioni relative all’accertamento medico dell’idoneita’  alla  guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di  esame  per  titoli professionali  e  iscritti  in  apposito  albo   tenuto   a   livello provinciale, confermando al contempo  le  modalita’  di  trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure  di  cui  all’art. 126, comma 5 del Codice della strada;
Ritenuto che,  in  apposito  tavolo  tecnico  istituito  presso  la
Conferenza unificata Stato regioni ed enti  locali,  con  riferimento alle modalita’ di trasmissione della certificazione medica attestante il  possesso  dei  requisiti   fisici   e   psichici   necessari   al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai  medici  di  cui all’art. 103, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112,  e’  stata  rappresentata  la  previa  esigenza  di  un coordinamento nazionale, tra  tutte  le  amministrazioni  competenti, relativamente alle procedure di esame  per  titoli  professionali  ed iscrizione in apposito albo tenuto a  livello  provinciale,  previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera a);
Ritenuto  altresi’  che,  nelle  more  della  definizione  di  tale
disciplina, il predetto tavolo tecnico  ha  formalizzato  il  proprio
assenso alla possibilita’ di procedere comunque alla disciplina delle modalita’ di trasmissione della certificazione medica, attestante  il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari  al  conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori  previste dall’art. 119, comma 2 del Codice della Strada;
Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all’art. 119 del Codice della strada, non riguardano  le  commissioni  mediche locali  che,  in  sede  di  rilascio  della   certificazione   medica necessaria ad attestare la sussistenza  dei  requisiti  di  idoneita’ alla guida continuano ad operare secondo  le  modalita’  e  procedure gia’ in vigore;
Visto l’art. 21, commi 1 e 2 della piu’ volte citata legge  n.  120
del 2010 che rispettivamente  modificano  l’art.  126,  comma  5  del Codice della strada e rinviano  ad  un  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l’individuazione dei  contenuti e delle procedure di comunicazione del  rinnovo  di  validita’  della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;
Tenuto conto che le modifiche introdotte all’art. 126, comma 5  del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data  di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto che tanto il decreto di cui all’art. 21, comma  2,  quanto quello di cui all’art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono  ad  una  medesima  finalita’,  ovvero  quella  di   poter attribuire  con  univocita’  e  certezza  la  certificazione   medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici  di  idoneita’ alla guida ad un soggetto certificatore  in  possesso  dei  requisiti previsti dalla legge;
Considerato che,  prima  dell’entrata  in  vigore  delle  modifiche all’art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalita’ era garantita dalla  appartenenza  dei  predetti soggetti alle amministrazioni e corpi  indicati  dal  comma  2  dello stesso articolo;
Tenuto conto che l’ampliamento a soggetti certificatori,  non  piu’ necessariamente  appartenenti  alle  predette  strutture,  richiede l’individuazione  di  sistemi   idonei   al  soddisfacimento   delle suindicate finalita’;
Considerata pertanto la necessita’  di  individuare  procedure  che
consentano   di   risalire   con   certezza    all’estensore    della
certificazione medica da allegare alla domanda per  il  conseguimento
della patente di guida nonche’ a quella di rinnovo di validita’ della medesima;
Ritenuto comunque, nelle more dell’emanazione del  decreto  di  cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter  estendere tali procedure anche  ai  medici  che  operano  presso  le  strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;
Ritenuto altresi’ che, assicurata  con  le  predette  procedure  la finalita’ di  certa  ed  univoca  attribuzione  della  certificazione medica attestante il possesso dei  requisiti  fisici  e  psichici  di idoneita’ alla  guida  ad  un  soggetto  estensore  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile  consentire  ai  medici certificatori di cui all’art.  119  del  Codice  della  strada,  come novellato,  di  procedere  al  rilascio  anche  delle  certificazioni mediche attestanti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici necessari  al  rinnovo  di  validita’   delle   patenti   di   guida, disciplinandone  le  procedure  per  la  trasmissione  al  competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per  la motorizzazione;
Considerato infine che la molteplicita’ dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall’art.  119,  comma  2  del  Codice  della strada  richiedono   modalita’   e   tempistiche   differenti   nella realizzazione delle procedure di cui sopra;
Visto,  infine,  l’art.  8  del  decreto   legislativo   del   Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di  iscrizione ai rispettivi albi professionali per l’esercizio  di  ciascuna  delle professioni sanitarie;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in  data 20 gennaio 2011;
Decreta:
Art. 1
Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi

1. Ai fini del rilascio  del  certificato  di  idoneita’  fisica  e psichica necessario per il  conseguimento  della  patente  di  guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa,  i medici  appartenenti  ad  uffici  con  funzioni  di   medicina-legale appartenenti alle unita’ sanitarie locali, i medici responsabili  dei servizi di base dei distretti  sanitari,  i  medici  appartenenti  al ruolo dei medici del Ministero  della  salute,  i  medici  del  ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici  militari in servizio permanente effettivo, i medici del  ruolo  sanitario  del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  gli  ispettori  medici  del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  quelli  delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per  il  tramite  degli  uffici  di appartenenza,  un  codice  di   identificazione   all’ufficio   della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove  ha sede l’ufficio al quale appartengono.

2. Il Codice  di  cui  al  comma  1  e’  riportato  in  calce  alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore  ed  all’indicazione  dell’ufficio  di appartenenza dello stesso.

3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma  1  comunicano  al centro  elaborazioni   dati   della   Direzione   generale   per   la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione  del  rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall’incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.
Art. 2
Rilascio di certificazioni da parte  di medici militari in quiescenza

1. Ai fini del rilascio  del  certificato  di  idoneita’  fisica  e psichica necessario per il  conseguimento  della  patente  di  guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa,  i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione  di apposita  richiesta  corredata  di   dichiarazione   sostitutiva   di certificazione   relativa   al   proprio   stato    di    quiescenza, all’iscrizione  all’albo  professionale  dei  medici   chirurghi   ed odontoiatri,  nonche’  alla  non   sussistenza   di   situazioni   di destituzione dall’incarico per motivi disciplinari  o  a  seguito  di condanne  penali,  ne’  di  dispensa  dal  servizio  per  ragioni  di particolari infermita’ inabilitanti l’attivita’ certificativa.

2. Il Codice  di  cui  al  comma  1  e’  riportato  in  calce  alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente  alla  firma  del medico certificatore.

Art. 3
Rilascio di certificazioni da parte di medici non piu’ appartenenti alle strutture

1. Ai fini del rilascio  del  certificato  di  idoneita’  fisica  epsichica necessario per il  conseguimento  della  patente  di  guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa,  i medici di cui all’art. 1, comma 1, che hanno cessato  di  appartenere alle amministrazioni ed  ai  corpi  ivi  previsti  anche  per  motivi diversi  dallo  stato  di  quiescenza,  richiedono   un   codice   di identificazione  all’ufficio  della  motorizzazione  competente   per territorio in ragione del luogo ove hanno  la  residenza  anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata  di  dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla  quale  risulta  che  gli  stessi hanno svolto attivita’ di accertamento  dei  requisiti  fisici  e  di idoneita’ alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all’art.  119  comma  4,  negli ultimi  cinque  anni.  Nella  medesima  dichiarazione  deve  altresi’ risultare l’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri,  la  non  sussistenza  di  situazioni  di   destituzione dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne’ di dispensa dal servizio per ragioni  di  particolari  infermita’ inabilitanti l’attivita’ certificativa.

2. Il codice  di  cui  al  comma  1  e’  riportato  in  calce  alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente  alla  firma  del medico certificatore.

Art. 4
Trasmissione  delle  certificazioni  attestanti   il   possesso   dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ della   patente di guida

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui  all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui all’art.  1, ai  fini  della  trasmissione  delle  certificazioni  attestanti   il
possesso dei requisiti fisici e  psichici  necessari  al  rinnovo  di
validita’ della patente di guida, provvedono secondo le procedure  di cui all’art.  126,  comma  5  del  Codice  della  strada,  previgenti rispetto alle modifiche apportate allo stesso dalla predetta legge.

2. A decorrere dal termine di cui all’art. 6, comma 2, e fino  alla
data di entrata in vigore del decreto di cui  all’art.  21,  comma  2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui agli articoli 2 e 3,  ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti  il  possesso dei requisiti fisici e psichici necessari  al  rinnovo  di  validita’ della patente di guida, procedono  entro  cinque  giorni  dalla  data della certificazione all’inoltro della  stessa  all’ufficio  centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione  generale  per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 126,  comma 5, quarto, quinto e sesto periodo, del Codice della strada.

Art. 5
Controlli e pubblicita’
1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del  codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3,  effettuano  controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.

2. Il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i  sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata  pubblicita’ dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della  certificazione di idoneita’ fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 6
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione

1. La richiesta di rilascio del  codice  di  identificazione  degli articoli 1, 2 e 3,  e’  presentata  agli  uffici  competenti  secondo
quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:

a)  dai  medici  di  cui  all’art.  2,  a  decorrere  dal  giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dai medici di cui all’art. 3,  a  decorrere  dal  trentunesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto;

c)  dalle  strutture  di  cui  all’art.  1,   a   decorrere   dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore  del presente decreto.

2. A far data dal sessantunesimo giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli  articoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneita’ psico-fisica  alla  guida secondo le modalita’ previste dal presente decreto.

3. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici  di  cui  all’art.  1
possono rilasciare i certificati di idoneita’ psico-fisica, necessari
al  conseguimento  della  patente  di  guida,  secondo  le  modalita’ previgenti rispetto alle disposizioni dello stesso art. 1.

Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il   trentesimo   giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2011
Il Capo Dipartimento: Fumero

 

 

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