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Lingua dei Segni, verso il riconoscimento…

Oggi pomeriggio (16 marzo 2011) dalle 14,00 alle 16,00, sotto una pioggia battente un centinaio di sordi e parecchi interpreti di LIS, si son trovati davanti al Senato ad attendere l’esito della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita per discutere il DDL n.37/S.

Dopo lunga e interminabile attesa, finalmente ci raggiunge il Senatore Antonio Battaglia relatore del DDL e poco dopo la Vice Presidente senatrice Maria Fortuna Incostante con 2 Membri della stessa Commissione, le senatrici Bastico e Adamo, per comunicarci che il DDL/LIS è stato approvato all’unanimità dalla Commissione. Un esplosione di gioia con le mani roteanti verso l’alto dei presenti!

Ora il testo dovrà passare alla Camera per l’approvazione definitiva.

Un passo importantissimo e storico che premia la costanza in cui l’ENS ha portato avanti la battaglia dialogando e mediando con tutte le forze politiche. Continueremo a farlo fino all’approvazione definitiva.

Un Grazie al relatore del DDL e a tutti i membri di maggioranza e opposizione, ai sordi italiani che hanno camminato con noi con pazienza e costanza!

Testo 37/S approvato dal Senato della Repubblica (16 marzo 2011) 

ART. 1. (Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l’acquisizione e l’uso, promuovendo altresì l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l’impiego delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione. Nella provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta anche nell’uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e delle tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l’uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

ART. 2. (Regolamenti).

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell’autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
c) promuovono, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nell’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegnamento, e l’uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;
d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l’uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l’uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall’articolo 38 della medesima legge;
g) dispongono circa i metodi di verifica sull’attuazione della presente legge.

ART. 3. (Neutralità finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Senato della Repubblica e Storia dei Sordi


Intanto alla Camera dei Deputati… (C4207)

LINGUA DEI SEGNI, VERSO IL RICONOSCIMENTO. MA NON TUTTI SONO D’ACCORDO
Dopo l’ok del Senato, le norme sulla Lis attese a Montecitorio. I timori di un comitato di genitori: “Scelta autoescludente, sarà causa di emarginazione sociale”. La replica dell’Ens: “Un’opportunità in più, prevista dalla Convenzione Onu”. E il riconoscimento ufficiale consentirà anche di controllare e migliorare i criteri formativi degli operatori che già oggi lavorano in scuole, tribunali, università

ROMA – Se ne discute da anni, ma il riconoscimento della Lingua dei segni continua a dividere, anche nel mondo delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari: il disegno di legge approvato all’unanimità nel marzo scorso dal Senato è ora atteso sui banchi della Camera dei deputati, per quella che potrebbe essere l’approvazione definitiva di un provvedimento dalla vita parlamentare alquanto tortuosa. Eppure, il via libera ad un testo di legge derivato dall’unione delle varie proposte accumulatesi nel corso delle legislature, continua a non soddisfare tutto. L’ultimo in ordine di tempo è il Comitato nazionale “Genitori familiari disabili uditivi” che, qualche giorno fa in una nota si interrogava sulla necessità di un riconoscimento definito “anacronistico e discriminatorio”, chiedendo peraltro di essere ascoltato in audizione alla Camera. Secondo il Comitato, il riconoscimento della Lis porterebbe con sé anche quello dei sordi come minoranza linguistica e come persone che non parlano, se non a gesti. Il rifiuto dunque è per una scelta definita “ideologica”, “autoreferenziale e autoescludente” e “quindi causa di emarginazione sociale”.

“I disabili uditivi – spiega il Comitato – non si sentono affatto appartenenti ad una minoranza linguistica, non usano i gesti per comunicare, perché negli ultimi decenni in Italia sono stati organizzati ottimi e innovativi servizi che forniscono gratuitamente a tutti la diagnosi precoce, la protesizzazione o l’impianto cocleare, la logopedia, gli ausili tecnologici, per mettere in grado i disabili uditivi di recuperare l’udito funzionale per poter parlare e comunicare nella lingua italiana orale”. “Gli audiologi italiani, medici specialisti della sordità – continua la nota – sono a fianco dei genitori e dei disabili uditivi per difendere insieme un diritto di libertà: la libertà di sentire e di parlare, la libertà di essere autonomi non dovendo dipendere da interpreti gestuali o assistenti alla comunicazione, la libertà di essere italiani a pieno titolo e di non essere identificati come una comunità linguistica basata su una disabilità”.

A rispondere a queste perplessità l’Ens (Ente nazionale sordi), che invece sostiene con forza l’approvazione della proposta di legge. Precisando di non essere a conoscenza dell’esistenza del Comitato, e dicendosi disponibile all’avvio di un dialogo comune, la presidente Ida Collu ipotizza che le paure esposte possano essere dovute a “fonti di informazione errate o travisate”, o a “qualcuna delle precedenti revisioni dei testi” e ricorda che “la Lis esiste, è utilizzata da gran parte della popolazione sorda e da un numero crescente di persone udenti, in primis dai familiari: riconoscerla formalmente non darà a una lingua il potere di creare minoranze, cittadini italiani “non a pieno titolo”, ghetti, enclave o altre segmentazioni, ma un’opportunità di veder riconosciuto e regolamentato un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia il 3 marzo 2009 con legge n. 18″.

L’Ens elenca numerose normative europee e nazionali, ad iniziare dalla Convenzione Onu che, all’art. 21, “impegna gli Stati membri a riconoscere le Lingue dei Segni nei rispettivi Paesi”, e dalla Dichiarazione sulla Lingua dei segni varata dal Parlamento Europeo il 19 novembre 2010. Altri esempi che rimandano ad un uso reale e quotidiano della Lis sono le norme del contratto di servizio Rai che “prevede il Tg Lis su tutte le reti generaliste”, così come la legge 104/92 che “prevede la figura dell’assistente alla comunicazione a scuola e dell’interprete Lis all’Università”. Il riconoscimento – spiega ancora la presidente dell’Ens – “consentirà di standardizzare, migliorare, controllare i criteri formativi degli operatori che già lavorano nelle scuole, nei tribunali, nelle università: la legislazione attuale già prevede l’uso della Lis; non riconoscerla significa soltanto evitare di regolamentarla e lasciare che i servizi vengano erogati da interpeti o assistenti alla comunicazione di cui nessuno ha testato la preparazione, fuoriusciti da corsi di formazione disomogenei per durata, natura, obiettivi senza un profilo professionale ed un percorso formativo standardizzato ed in grado di garantire livelli di qualità elevati ed omogenei”. (eb)
(Fonte: superabile.it 9 maggio 2011)


Se imparare l’inglese mi rende meno italiana…
di Ida Collu.

Facciamo riferimento alle dichiarazioni circolate su alcuni siti web dedicati al mondo della sordità in queste ore, diramate da un “Comitato Nazionale Genitori Familiari disabili uditivi” di cui non conoscevamo neanche l’esistenza. In Italia le famiglie di ragazzi sordi fanno riferimento a diverse realtà associative, quelle con cui in genere trovano una maggiore sintonia: Familis, Chiocciolina, Afisbi, Fiadda, Vedo Voci, e tante altre, compreso lo stesso ENS negli spazi dedicati ai familiari. Di questo Comitato ignoravamo l’esistenza, saremo ben lieti di avviare un dialogo anche con questa realtà.

Entrando nel merito di quelle dichiarazioni è evidente che queste fanno riferimento a fonti di informazione errate o travisate, o forse a qualcuna delle precedenti numerose revisioni dei testi di legge poi unificati in un unico ddl, oggi in discussione alla Camera dopo l’unanime approvazione del Senato. Ci chiediamo innanzitutto perché ancora tante disquisizioni su concetti filosofici quali “minoranza linguistica” – peraltro del tutto assente dal testo di legge – che non tengono conto della realtà dei fatti: la LIS esiste; è utilizzata da gran parte della popolazione sorda e da un numero crescente di persone udenti, in primis dai familiari; è prevista già in alcune fonti normative italiane. Il riconoscerla formalmente non darà a una lingua il potere di creare minoranze, cittadini italiani non “a pieno titolo”, ghetti, enclave o altre segmentazioni, ma un’opportunità di veder riconosciuto e regolamentato un diritto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia il 3 marzo 2009 con legge n. 18. La Convenzione all’art. 21 impegna gli Stati membri a riconoscere le Lingue dei Segni nei rispettivi Paesi; mentre il 19 novembre 2010 in Parlamento Europeo veniva siglata la Dichiarazione UE sulle Lingue dei Segni. Inoltre consentirà di standardizzare, migliorare, controllare i criteri formativi degli operatori che già lavorano nelle scuole, nei tribunali, nelle università, per fare alcuni esempi. Perché una persona sorda che sceglie di essere assistito da un interprete LIS in Tribunale in quanto imputato o testimone (come già previsto dal codice di procedura penale), ha diritto di avvalersi di un interprete qualificato, così come chi stipula un atto pubblico dinanzi a un notaio (come la legge notarile già prevede) o deve partecipare ad un esame o un concorso.

Il contratto di servizio RAI prevede, inoltre, il TG LIS su tutte le reti generaliste, mentre la Legge 104/92 prevede la figura dell’Assistente alla Comunicazione a scuola e dell’Interprete LIS all’Università.

Già la legislazione attuale prevede l’uso della Lingua dei Segni. Non riconoscerla significa soltanto evitare di regolamentarla e lasciare che i servizi vengano erogati da interpreti o assistenti alla comunicazione di cui nessuno ha testato la preparazione, fuoriusciti da corsi di formazione disomogenei per durata, natura, obiettivi senza un profilo professionale ed un percorso formativo standardizzato ed in grado di garantire livelli di qualità elevati ed omogenei.

E poi basta con questa storia del sordo che se usa la LIS non parla e si esprime a gesti: perché una persona non può imparare e utilizzare più lingue? Apprendere l’inglese rende meno italiani? Abbiamo giovani sordi che usano la LIS e l’italiano parlato e scritto, discutono tesi di dottorato, lavorano come architetti o psicologi. Negli Stati Uniti vediamo giovani sordi con impianto cocleare che utilizzano l’American Sign Language, parlano, scrivono, vivono.

Eppure da anni – per particolari vicende storiche che hanno influenzato lo sviluppo di un’educazione dei sordi – in Italia siamo impantanati in una polemica manichea che vede contrapposti i sostenitori di questo o quel metodo educativo, questa o quella lingua, chi vuole la lingua dei segni, chi vuole l’oralismo. In molti paesi, europei ed extra, tale contrapposizione è stata culturalmente superata mediante l’adozione di un approccio globale alla sordità e alla disabilità in generale: ovvero la necessità di garantire TUTTI gli strumenti educativi, linguistici, formativi in grado di garantire la piena inclusione sociale delle persone sorde, tenendo conto di tutte le sfumature di tale complessa disabilità sensoriale.

Questa è la filosofia che pervade la Convenzione ONU ratificata dall’Italia e tutti gli altri provvedimenti che a livello internazionale sono stati presi negli ultimi anni e che hanno condotto al riconoscimento delle lingue dei segni dei diversi Stati.

E questa è la filosofia che pervade anche questa proposta di legge, che ci dice che un approccio alla sordità non esclude l’altro, ma che entrambi hanno dignità di esistere.

Nella stessa si dice, infatti, che “la Repubblica riconosce la Lingua dei Segni e ne promuove l’acquisizione e l’uso” ma in Senato è stato aggiunto anche “promuovendo altresì l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l’impiego delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione”.

All’art. 2 si afferma che i regolamenti attuativi di questa legge dovranno disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, ma anche  l’utilizzo della LIS nei tribunali, nella Pubblica Amministrazione, nella scuola, nell’accesso all’informazioni ed insieme promuovere la diffusione delle tecnologie, anche informatiche.

Si tratta di un testo molto equilibrato, che per di più non prevede alcun costo a carico dello Stato. Siamo stanchi di questa retorica strumentale, che punta i riflettori solo sulla lingua dei segni, come se lo schierarsi di qua o di là, a favore o contro, aiutasse a risolvere tutti i problemi che le persone sorde devono affrontare nella vita quotidiana. Riconoscere la LIS risolverà tutto? No, ma è un buon passo, doveroso, in quella direzione. Sabotarne continuamente il percorso legislativo non fa che prolungare una situazione di stallo che dura da troppo tempo e i cui effetti disastrosi si ripercuotono sulle persone sorde. E sulle loro famiglie.

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«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
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«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
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“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini

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