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Il decreto che semplifica l’Italia. D.L. 9.2.12 n.5 convertito con Legge 4.4.12 n.35

LEGGE SULLE SEMPLICAZIONI D’ITALIA

Ecco alcuni articoli del D.L. n.5 del 9 febbraio 2012, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012 n.35 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), che riguardano la disabilità

Capo II
Semplificazioni per i cittadini
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e’ presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e’ stato revocato, sospeso o modificato.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

3. Il Governo e’ autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

5. Al fine di dare continuità all’attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e’ autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spese di 6 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
1. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e’ inserito il seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 e’ assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale».

2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «La comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro».

3. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa »;

b) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d’ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa ».

Capo I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione,ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche

Sezione I – Innovazione tecnologica
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ istituita una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale
modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi
innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.

Art. 47-bis
Semplificazione in materia di sanità digitale
1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi’ come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Visualizza il testo della Gazzetta Ufficiale sulla Legge 4 aprile 2012, n.36


Nota storica:

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulle semplificazioni. Un provvedimento che, secondo il premier Monti “migliora la qualità della vita degli italiani“.

Un decreto che “migliora la qualità della vita dei cittadini” e al tempo stesso “la competitività dell’economia”. Così il presidente del Consiglio Mario Monti descrive il ‘Semplifica-Italia’ approvato oggi dal Consiglio dei ministri.

Si è scelta la strada del decreto, spiega Monti, “perchè il provvedimento presenta caratteri di necessità e urgenza in quanto è da vedere come parte dell’insieme di politica economica assunto per la crescita”. Politica che si è sviluppata nel dl deliberato venerdì scorso su concorrenza e infrastrutture e ora in questo decreto approvato su proposta dei ministri Patroni Griffi, Passera, Profumo.

Del resto, fa notare Monti, “gli osservatori internazionali e i mercati danno sempre maggiore importanza alle riforme strutturali per la crescita anche per giudicare dei progressi di un Paese nel consolidamento conti pubblici”. Il decreto semplificazioni “dimostra, ancora una volta, l’impegno dell’Italia nelle riforme in linea con le raccompandazioni della Commissione euroepa e di altre istituzioni autorevoli”.

Monti annuncia poi la retromarcia sull’abolizione del valore legale del titolo di studio: “Abbiamo scoperto che il tema è più complicato del previsto e per questa ragione abbiamo deciso di non affrontarlo in questo decreto”, spiega il premier.

Il premier interviene in serata al Tg1. Sulle Semplificazioni  Monti non si aspetta di essere contestato, ma anzi si attende “un plauso”. Il premier aggiunge che “le proteste e le contestazioni non sono giunte dai cittadini, ma da alcune categorie che cercheremo di convincere”.

Fonte: quotidiano.net 27 gennaio 2012

DISABILI – Meno burocrazia per le persone con disabilità: il dl semplificazioni elimina le inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie; il verbale di accertamento dell’invalidità potrà sostituire le attestazioni medico legali richieste, ad esempio, per il rilascio del contrassegno per parcheggio e accesso al centro storico, l’Iva agevolata per l’acquisto dell’auto, l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione al Pra.

SOCIAL CARD – La carta acquisti (o social card) verrà prorogata in via sperimentale nei comuni con più di 250.000 abitanti. Lo stanziamento per l’iniziativa sarà pari a 50 milioni di euro.

INFO:

Semplificazione e persone con disabilità: Decreto-Legge di Carlo Giacombini

 


16 febbraio 2012

Decreto semplificazioni
Primi chiarimenti operativi con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro

Con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 la Direzione generale per l’attività ispettiva fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. decreto semplificazioni), contenente misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e ulteriori misure per favorire la crescita.

Nella circolare in oggetto, in particolare, si segnalano le importanti novità introdotte dalla nuova norma in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.

Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012

nw024 6 febbraio 2012 – 16 aprile 2012

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