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Disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

Non dimenticare che bisogna integrare in giusta direzione la risoluzione delle barriere di comunicazione … (con l’ausilio dei sottotitoli su tutte le reti televisive digitali, gli schermi pubblici di avviso: Fs, tram, bus, ospedali, ecc., l’inserimento obbligatorio dell’oggetto “visivo” negli altoparlanti audio-vocali, ecc.)

“Nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (C. 4573 Carmen Motta), ha svolto le audizioni informali di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish Onlus) e della Federazione associazioni nazionali disabili (Fand).”

Camera dei Deputati – VIII Commissione
Giovedì 2 febbraio 2012, in sede referente – Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.
La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 4573 Motta. (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge, di cui oggi si avvia l’esame, è volta all’emanazione di un unico regolamento in cui far confluire i diversi provvedimenti sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, al fine di assicurare l’omogeneità e l’unitarietà della normativa.

Si tratta di una problematica non nuova già trattata in questa Commissione come dirà nel prosieguo. Non soffermandosi in questa sede a ricostruire il quadro normativo nei dettagli, ricorda che la disciplina attuativa è attualmente contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che reca norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici in attuazione dell’articolo 27 della legge n. 118 del 1971, e nel decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, che reca le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 13 del 1989.

A quest’ultimo riguardo segnala che è stata costituita una Commissione ministeriale al fine di aggiornare le prescrizioni tecniche valide per gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e che tale Commissione ha concluso i suoi lavori nel 2006 predisponendo uno schema di regolamento e una relazione conclusiva del lavoro svolto in cui si segnalavano le discrasie risultanti dal combinato disposto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Successivamente, come risulta da atti parlamentari, la Commissione ministeriale è stata ricostituita ed era anche sul punto di ultimare i lavori, ma il testo del regolamento non è mai stato emanato.

Rileva, inoltre, che nella risoluzione Motta n. 7/00266, approvata dalla Commissione Ambiente il 17 marzo 2010 con il parere favorevole del Governo, è stata evidenziata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all’emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Fa presente, peraltro, che nella relazione conclusiva della Commissione si poneva il problema di adottare una norma di legge primaria che giustificasse l’adozione di un unico regolamento di riordino e che sono state presentate proposte emendative in tal senso in occasione dell’esame di decreti legge nell’ambito dei quali sono state ritenute inammissibili.

Fatta questa premessa e tornando al contenuto della proposta di legge in titolo, che consta di un unico articolo, rileva che il comma 1 prevede l’emanazione di un unico regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Sullo schema di regolamento dovrà essere altresì acquisito, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Dovrà essere, altresì, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nel nuovo regolamento dovranno, pertanto, essere coordinate ed aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel citato decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Il successivo comma 2 dispone, quindi, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente della Repubblica saranno conseguentemente abrogati il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 ed il decreto ministeriale n. 236 del 1989.

Nel segnalare in conclusione che dalla proposta di legge non derivano effetti per la finanza pubblica, auspica che l’esame in Commissione possa registrare un orientamento condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Roberto TORTOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.

nw036 (24 febbraio 2012)

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