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Significative innovazioni collocamento obbligatorio Pubbliche Amministrazioni.

Significative innovazioni collocamento obbligatorio Pubbliche Amministrazioni. Le  innovazioni di cui al titolo sono apportate  nell’ordinamento giuridico statale dall’art.7, comma 6, decreto legge n. 101/13 ,convertito in legge n.125/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30 ottobre 2013, ed in vigore dal 31 ottobre 2013, il cui testo si riporta di seguito,precisando che in grassetto e con il segno ((…)) sono individuate le modifiche  intervenute in sede di conversione del provvedimento.

6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base delle  quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata  secondo  la  legislazione vigente.  All’esito   della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere((«a tempo indeterminato))  un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato  e quello allo  stato esistente. La disposizione del presente comma deroga  ai  divieti  di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel  caso in  cui  l’amministrazione   interessata   sia   in   situazione   di soprannumerarietà.

((«Per  i  lavoratori delle categorie protette di cui all’articolo 1 della  legge  12  marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel  rispetto  dell’articolo 7, comma  2,  della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  si applica l’articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti  della quota d’obbligo»));

7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 6.”

L’esame del  suddetto  testo normativo evidenzia  le  seguenti innovazioni  per il  collocamento obbligatorio disciplinato dalla  legge n.68/99  riguardante le  pp.aa.:

1) rideterminazione assunzioni obbligatorie in base alla rideterminazione delle dotazioni organiche;

2) le nuove assunzioni devono avvenire a tempo indeterminato ;

3) per il collocamento obbligatorio, anche in situazioni soprannumerarie, si deroga ai divieti di assunzione ;

4) nei limiti della quota d’obbligo, le pp.aa. per gli invalidi già  in forza a tempo determinato, trova applicazione l’articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i.

5) obbligo di monitoraggio da parte del Dipart.F.P e MLPS circa il rispetto del comma 6 .

Volendo approfondire e meglio specificare il contenuto dei numeri precedenti, risulta quanto segue.

Circa la previsione sub n. 1), si tratta di tener conto che l’applicazione dell’art.2 del  decreto legge n.95/12, convertito in legge n.135/12, ha comportato  la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale  delle pubbliche amministrazioni , nella  misura rispettiva  del 20% e dell’ulteriore 10%.

Pertanto l’art.7, comma 6 , del provvedimento in questione stabilisce che ,a fronte  dell’intervenuta riduzione necessita adeguare la percentuale da riservare obbligatoriamente all’assunzione del personale appartenente alle categorie protette  in relazione alla previsione della legge n.68/99, tenendo conto,  se del caso ,della dotazione organica così  come rideterminata  in applicazione  della  normativa  prima  richiamata .

La previsione sub n.2),a sua volta ,concerne un’innovazione radicale  nell’applicazione della  legge  n.68/99 alle pp.aa. , nel senso che,a differenza di quanto stabilito dalla  medesima, non  essendo più consentite alle pp.aa. assunzioni obbligatorie a termine , le medesime  devono  coprire  le scoperture  in favore delle categorie protette  ,pari alla differenza fra il numero come  rideterminato e quello allo stato esistente.  esclusivamente con rapporti a tempo indeterminato.

In ordine alla previsione sub n.3) , si rimarca  che la disposizione del comma 6  deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui  l’amministrazione interessata sia in condizione  di sopranumerarietà.

Di conseguenza, le assunzioni (a tempo indeterminato) delle categorie protette vanno comunque  realizzate anche se  attraverso le stesse  si determini  un numero di dipendenti superiore a quello previsto della rispettiva dotazione organica .

La previsione sub n.4), prendendo  in considerazione la situazione degli invalidi assunti a tempo determinato dalle pp.aa., stabilisce  che nei confronti degli stessi trovano applicazione , nei limite della quota d’obbligo,i commi e 4 quater e 4 sexies dell’art.5 del dec.legvo n.368/01 e s.m.i.,  che così recitano:

Comma 4 quater : Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno  più contratti a termine  presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore   a sei mesi ha diritto di precedenza ,fatte salve diverse disposizioni di contratti  collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni   sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in   esecuzione dei rapporti a termine;

Comma sexies : Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater  … può  essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro  …sei mesi dalla data di   cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno  dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In merito  alla previsione  di cui ai commi richiamati ,si precisa che:

a) non potendo più le pp.aa. ‘ effettuare assunzioni a tempo determinato, va da se’ che il diritto di precedenza in questione è prerogativa dei soggetti invalidi  che, alla data  del 31 ottobre 2013 (entrata in vigore legge 125/13) hanno avuto ovvero hanno ancora in atto rapporti di lavoro a termine di durata superiore a sei mesi, costituiti  ai sensi e per gli effetti  della legge n.68/99;

b) provvedano a  manifestare (per iscritto),entro sei mesi dalla data di cessazione dei precedenti rapporti  a termine, ai rispettivi  datori  di lavoro pubblici la disponibilità a venire assunto   con rapporti  a tempo indeterminato che facciano riferimento alle mansioni già espletate, da effettuare   entro   12  mesi dalla cessazione dei rispettivi  rapporti a termine.

Peraltro, per  conoscere le   modalità  con cui troverà  applicazione  il  diritto di precedenza in questione,  si ritiene confacente attendere le indicazioni  che ,come assicurato dal Ministro della Funzione Pubblica, dovrebbero essere fornite a mezzo di specifica circolare a breve scadenza su tutte le disposizione del decreto n.101/13 e   sulle   modifiche apportate dalla legge di conversione n.125/13.

Infine, in merito alla previsione sub n.5), è  da dire che appaiono evidenti i fini  perseguiti dalle attività di monitoraggio, che dovranno essere realizzate.

Dal Dipartimento  F.P e  dal MLPS, identificabili nella volontà  di riuscire a garantire  l’applicazione in modo corretto e completo delle innovazioni introdotte dalle disposizioni esaminate in materia di collocamento obbligatorio nelle pp.aa.
Francesco Colaci. Fonte: Diritto.net – nw136 (2013)

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