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Congedo biennale e permessi leggi 104/92. Chiarimenti

Docente – sono titolare di 104 art.3 comma3, per assistenza al genitore, sono un docente di ruolo e quest’anno sono stato nominato fuori regione e dovrò rimanerci per 3 anni. Inoltre, ho un figlio che compirà 12 anni il prossimo novembre. La mia domanda è questa: posso usufruire dei 2 anni di congedo retribuito? Se inizio a prendere i 3 giorni mensili, ci sono conseguenze sul mio diritto al suddetto congedo retribuito di 2 anni? Ci sono condizioni particolari o formalità da seguire per usufruire del suddetto congedo o dei suddetti congedi retribuiti? Vi sarei veramente grato se mi aiutaste.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

il congedo biennale per assistenza al familiare con handicap grave segue delle regole e dei criteri ben precisi e “rigidi”.

Può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  • il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Pertanto, le due condizioni indispensabili sono la convivenza con il disabile e l’ordine non derogabile di chi può richiedere il congedo.

Nel tuo caso quindi, è indispensabile che tu sia convivente con il genitore e che l’altro genitore sia mancante oppure abbia una patologia invalidante certificata. Solo così potrai richiedere il congedo.

Per i 3 gg. invece, basterà dichiarare il grado di parentela e la condizione di referente unico (ovviamente consegnare alla scuola tutta la certificazione).

Ti ricordo l’art. 6, comma 1, del d.lgs n. 119 del 2011 il quale dispone:

“Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dall’amministrazione di riferimento, fermo restando che l’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104 del 1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l’idonea documentazione.
Fonte: orizzontescuola.it

PER SAPERE DI PIU’
Legge 104/92

legge-5-febbraio-1992-n-104

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