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Tutela delle persone con disabilità e il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana Lis

Misure a tutela delle persone con disabilità.
Decreto-Legge 22 marzo n.41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n.69
Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». (GU n.120 del 21-5-2021 – Suppl. Ordinario n. 21)

Art. 34
Misure a tutela delle persone con disabilita’
1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilita’ e il sostegno a favore delle persone con disabilita’, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilita’», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento e’ trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (( o dell’Autorita’ politica delegata )) in materia di disabilita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalita’ per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. (( Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile e’ acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.
2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento: a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilita’, anche destinate ad attivita’ ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonche’ per il turismo accessibile per le persone con disabilita’. ))
3. All’articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l’anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole « (( e di 20 milioni di euro )) per l’anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 200-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Articolo 200-bis (Buono viaggio). – 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita’ ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu’ esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta’ metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Omissis.”

Art. 34 – bis
Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi

1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalita’, sull’apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita’ sociale delle imprese e delle organizzazioni» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo del comma 8 dell’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Articolo 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). – 1. – 7. Omissis
8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e’
determinato dalla legge finanziaria con le modalita’ di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all’articolo 24 della presente legge. Omissis.»
– Il regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119 recante “Erezione in ente morale della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, in Firenze” e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1930.
– Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita’ e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati):
«3. In relazione alle finalita’ di cui al comma 1, a decorrere dall’anno 1998 e’ concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attivita’ di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione.»


Art. 34 – ter –  Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilita’ uditiva
1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonche’ in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell’interprete in LIS e dell’interprete in LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonche’ nel garantire l’interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalita’ visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le disabilita’, di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l’accesso alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono altresi’ definite le norme transitorie per chi gia’ esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilita’ uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l’anno 2021, e’ incrementato di 4 milioni di euro.
6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 e’ sostituito dal seguente:
«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita’ per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456».
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della Costituzione: «Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.»

«Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
– Si riporta il testo degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «Articolo 21 (Non discriminazione). – 1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’eta’ o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunita’ europea e del trattato sull’Unione europea e’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.»
«Articolo 26 (Inserimento dei disabili). – L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunita’.»
– La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’” e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 marzo 2009, n. 61.
– Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita’ ed ambito di applicazione).
– 1. Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Omissis.»
– Si riporta il testo del comma 456 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonche’ per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e’ trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.»
– Il testo del comma 200 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e’ riportato nei riferimenti normativi all’art. 1-ter.

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