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Scuola

L’obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordi (*), nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l’articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e l’articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l’attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordi (*) le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.
Art. 10 della Legge 517/77
(*) il termine “sordomuti” vengono sostituiti con “sordi” in ossequio alla Legge 95 del 2006
PER SAPERE DI PIU’

1) Nozione di muto e di «sordo che non parla» alla luce della legge 20 febbraio 2006, n.95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).
2) L’articolo 57 Legge Notarile
3) Interprete
4) 4 I testimoni
5) Dichiarazione del minorato
6) Lettura dell’atto
7) Comunicazione dell’atto al minorato che non sappia leggere
8) Impossibilità a sottoscrivere


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