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Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili. Provvedimento della Conferenza Unificata. (Newsletter della Storia dei Sordi n.139 del 13 dicembre 2006)

LA CONFERENZA UNIFICATA TRA GOVERNO,REGIONI, PROVINCE E COMUNI E COMUNITA’ MONTANE.
PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006
Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 992/CU). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7-12-2006,
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 16 novembre 2006:
Visto  l’art.  9,  comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta’ di  promuovere  e  sancire  accordi  tra  Governo, regioni, province, comuni  e  comunita’ montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive  competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita’ di interesse comune;
Visto  l’art.  8,  comma 6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale  prevede  che, in sede di Conferenza unificata, il Governo puo’ promuovere  la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al  lavoro  dei  disabili,  con  particolare riferimento all’art. 11, disciplinante   le   convenzioni   e   convenzioni   di  integrazione lavorativa;
Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione  sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto  il  decreto  ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui  all’art.  18  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  recante  norme  generali  sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  con particolare riferimento all’art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell’art.  11  della  legge  12 marzo  1999,  n. 68, sulla base delle direttive  impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento della finzione pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;
Considerato  che,  in  attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della funzione pubblica, con nota  n.  7206/U/GAB  del  21 marzo  2006,  ha trasmesso lo schema di direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili;
Considerato  che  le  regioni e gli enti locali, nel condividere la necessita’  di  dare  corso  alle  procedure  che diano attuazione al diritto  al  lavoro  dei  disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva  in argomento, si faccia ricorso allo strumento dell’intesa prevista dall’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003;
Considerato   che   l’Ufficio   legislativo   per   le   riforme  e l’innovazione  nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio 2006,  ha  reso  noto di accogliere la richiesta di fare ricorso allo strumento  dell’intesa  prevista dall’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 in luogo della richiamata direttiva;
Considerato  che l’argomento in parola e’ stato iscritto all’ordine del  giorno delle sedute di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del 20 aprile 2006;
Considerato  che,  nella  riunione,  a  livello  tecnico,  tenutasi l’8 novembre 2006 e’ stato condiviso il testo dell’intesa indicata in oggetto  che  e’  stata  trasmessa,  in  data  10 novembre 2006, alle amministrazioni  statali  interessate,  alle  regioni  ed  agli  enti locali;
Acquisito,  pertanto,  l’assenso  del Governo, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;
Sancisce la seguente intesa tra  il  Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Art. 1 – Campo di applicazione
1.  Nelle  more  dell’adozione  delle  linee  guida da emanarsi con riferimento  alle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  la  presente  intesa  si  applica, in coerenza con la normativa  regionale  in  materia,  alle  assunzioni  dei  lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili.
Art. 2. – Determinazione del numero dei posti
  1. Ferme restando le quote di riserva di cui all’art. 3 della legge n.  68  del  1999,  le  amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell’adozione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto  dall’art.  5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano, entro  il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque   non   inferiore  al  trenta  per  cento  e  non  superiore all’ottanta  per  cento  di  quelli  non  coperti  e da coprire con i lavoratori  disabili,  attraverso  l’attivazione  dei tirocini di cui all’art.  6  della  presente  intesa.  Il  quaranta  per  cento delle percentuali  di cui sopra puo’ essere destinato a lavoratori disabili di cui all’art. 6, comma 2, della presente intesa.
2.  Per  la  copertura  della  quota restante di posti riservati ai lavoratori  disabili,  l’amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento  degli  obblighi  di  assunzione,  gli  ordinari istituti previsti  dalla legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate  o  procede  a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.
Art. 3.- Pubblicità dei posti da coprire
1.   Le   amministrazioni  pubbliche  provvedono  a  dare  adeguata pubblicita’, anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualita’ dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.
2.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma 1 devono necessariamente recare l’indicazione:
a) del  numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonche’ delle funzioni da svolgere;
b) del   titolo   di   studio   e   dei  requisiti  scolastici  e professionali;
c) iscrizione  negli  elenchi  di  cui  all’art. 8 della legge n. 68/1999,  in  data  antecedente  a  quella  dell’avviso,  nell’ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;
d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
e) delle  modalita’ di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo art. 6.
Art. 4.- Ammissione al tirocinio
1.  Fatto  salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2, le graduatorie  per  l’ammissione  al  tirocinio, sono predisposte sulla base  del  punteggio  risultante  dalla  graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio.
2.  In ogni caso, qualunque sia la modalita’ di scelta operata, gli interessati  sono ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 1 della legge n. 68 del 1999.
Art. 5. – Inquadramento in ruolo
1.  Al  termine del periodo di tirocinio, debbono essere effettuati la   verifica  della  permanenza  dello  stato  invalidante  e  delle condizioni   di  disabilita’  di  cui  all’art.  8  del  decreto  del Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   13 gennaio   2000   e l’accertamento  delle  condizioni  di compatibilita’ allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio.
2  I  disabili,  dichiarati  idonei allo svolgimento delle mansioni relative,   sono  inquadrati,  previa  sottoscrizione  del  contratto individuale  di  lavoro, nei ruoli dell’amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si e’ svolto il tirocinio.
Art. 6 – Tirocini realizzati nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999
    1.  Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e  dell’art.  39 del decreto legislativo n. 165/2001,  tra  le  singole  amministrazioni  o  le sedi e gli uffici periferici  delle  stesse  e  i  servizi per l’impiego competenti per territorio  di  cui  all’art.  6  della  legge n. 68 del 1999, devono indicare:
a) la durata della convenzione;
b) le  linee  fondamentali in base alle quali dovra’ svolgersi il periodo  di  tirocinio  finalizzato  all’assunzione,  che  non  puo’, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;
c) il numero dei posti da coprire;
d) i  tempi  e  le  modalita’  delle  assunzioni,  che la singola amministrazione  si  impegna  ad  effettuare  con  individuazione dei servizi  territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e  di  effettuare  apposite  verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali,  volte  all’accertamento  del  regolare  svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.
2.   La  convenzione  puo’  prevedere  l’inserimento  con  chiamata nominativa,  fino  ad  un  massimo  del  quaranta per cento dei posti disponibili,  quale  ulteriore  modalita’  di  scelta, dei lavoratori disabili  che presentano una riduzione della capacita’ lavorativa non inferiore  al  67%  o  invalidita’  ascritta  dalla prima alla quarta categoria  del  testo  unico  delle pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 915/1978 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili  con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali  di  invalidita’,  da  avviare  al  tirocinio finalizzato all’assunzione.
3.  La  chiamata nominativa e’, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza  e  a  procedure  aperte  alla  partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2.
4  Le  assunzioni  obbligatorie  previste  nella convenzione di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso dell’intero periodo di validita’ della convenzione medesima.
5.  Durante  il  periodo  di  vigenza  della convenzione, i servizi competenti  di  cui al comma 1, non procedono ad avviamenti d’ufficio ai  sensi della legge n. 68/1999, per le unita’ lavorative dedotte in convenzione e per l’intera durata della convenzione.
6.   Il   servizio  competente,  qualora  riscontri  nell’attivita’ periodica  di  verifica  di  cui  al  comma 1, lettera d), il mancato adempimento  degli  obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale  indicata,  con  atto  formale  di  diffida  ne richiedera’ l’adempimento  entro trenta giorni, decorsi i quali e, persistendo il comportamento   inadempiente   dell’amministrazione   contraente,  la convenzione   si   intende   immediatamente   risolta.   Il  servizio provinciale   competente   procede   all’avviamento   d’ufficio   con riferimento   alle   funzioni  da  svolgere  gia’  individuate  nella convenzione.
Art. 7. – Norme transitorie
1.  In  via  transitoria  le  amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti  dalla  legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione,  possono procedere all’assunzione dei lavoratori disabili che,  alla  data  di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto  presso  le  amministrazioni  attivita’ di tirocinio con esito positivo o, comunque, attivita’ lavorativa per almeno due anni.
2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati  ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999.
Roma, 16 novembre 2006
Il presidente: Lanzillotta –  Il segretario: Busia

nw139 (2006)


 

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