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Patente nautica e Sordi civili titolari della Legge 381/70

La nuova patente speciale ai titolari sordi riconosciuti dalla Legge 381/70. Ecco la normativa che ha modificato l’art. 39 del Codice della nautica da diporto con nuova disposizione del seguente Decreto Legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017 , n. 229 . Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2018 n. 23).

Art. 29
Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
2. All’articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6 – bis . Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all’utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C  anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.
6 -ter . Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.
6 -quater . La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.
6 -quinquies . La facoltà di cui ai commi 6 -ter e 6 -quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».

D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229. G.U. 29 gennaio 2018, n. 23

Note all’art. 29:
– Si riporta la rubrica del Capo IV del Titolo II «Regime amministrativo delle unita’ da diporto», del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come sostituita dal presente decreto legislativo:
«Patenti nautiche».
– Si riporta l’art. 39 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 39 (Patente nautica). – 1. La patente nautica per unita’ da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e’ obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unita’ e’ installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unita’ da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita’ da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e’ installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta’, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta’, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta’, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche’ per le unita’ a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta’ di cui al comma 3, per la partecipazione all’attivita’ di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita’ agonistica, a condizione che le attivita’ stesse si svolgano sotto la responsabilita’ delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilita’ civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unita’ da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.

6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C 
possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validita’, conseguenti all’esito degli
accertamenti medici di idoneita’ psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validita’, anche conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneita’ psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonche’ all’utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente  nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita’ motoria e sensoriale.

6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono 
conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita’ navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita’ navali
d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita’ madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita’ per almeno dodici mesi.

6-quater. La patente nautica di Categoria A e’ conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo’ essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di babilitazione al comando di unita’ navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.

6-quinquies. La facolta’ di cui ai commi 6-ter e  6-quater e’ esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.».

PER SAPERE DI PIU’
Codice della nautica da diporto
Legge 381/70
Patente nautica e disabilità

sordità infantile

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