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Sentenza Corte Costituzionale. L’aumento della pensione di invalidità civile.

Maggiorazione pensione per sordi
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del successivo decreto legge “agosto” (DL, 14 agosto 2020 n.104, articolo 15), l’ INPS ha emanato la Circolare applicativa n.107 del 23/09/2020 che prevede una maggiorazione economica ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, a partire dai diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali. Vediamo in specifico quanto previsto per le persone sorde:

A chi spetta l’aumento?

  • che ha più di 18 anni
  • e che sta prendendo la pensione in quanto non ha un reddito personale superiore a € 16.814,34
    infatti è una maggiorazione della pensione fino a €.651,51 per tredici mensilità.

Spieghiamo meglio.

# La maggiorazione può essere al massimo di €.364,70 al mese (Pensione €.286,81 + maggiorazione €.364,70 = €. 651.51) e si abbassa più è alto il reddito.

Infatti il limite di reddito personale è di €. 8.469,63 (651,51 x 13), poichè

la pensione annua è di 3.728,53

  • se non ho altri redditi influenti (vedi sotto) prendo la maggiorazione intera,
  • se ho altri redditi superiori a 4.741 non ne ho diritto,
  • se ho per esempio un altro reddito di €.1.000 la mia maggiorazione annua sarà di €.3.741 cioè al mese di €.287.76 invece dei €.364,70.
    # Dicevamo il limite di reddito personale è di €. 8.469,63
  • se vivo in famiglia il reddito dei famigliari (genitori, fratelli, figli..) non conta.
  • se sono sposato il limite di reddito coniugale è di €.14.447,42, cioè insieme non dobbiamo superare questo reddito. Devo rientrare però in tutti e due i limiti. Per esempio, se col mio coniuge abbiamo redditi entro i 14.447,42 euro, ma io ho un reddito personale di €. 9.000 non ho diritto alla maggiorazione.

Quali redditi sono da calcolare?

NON CONTANO: il reddito della casa di abitazione, l’indennità di comunicazione, l’indennità di accompagnamento, l’indennizzo da vaccinazione o trasfusione,gli assegni familiari e le pensioni di guerra,

VANNO CONTEGGIATI: tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, le borse lavoro, la stessa pensione per sordo, le pensioni previdenziali anche quelle ai superstiti (vedovi, figli inabili), e altre pensioni di invalidità anche civili…,praticamente tutti i redditi, anche se esenti da IRPEF o soggetti a tassazione separata.

Bisogna fare domanda?

NO l’INPS col pagamento di novembre 2020 della pensione deve aggiungere la maggiorazione con arretrati dal 20 settembre.

L’INPS dovrebbe calcolare l’importo prelevando i redditi da quelli già in suo possesso nella banca dati. Non si esclude però che possano crearsi degli indebiti, specialmente rispetto al reddito del coniuge, che potrebbe non avere in banca dati.

Se vi accorgete che l’INPS ha pagato la maggiorazione, ma sapete di non averne diritto per superamento dei limiti di reddito previsti, vi consigliamo di rivolgervi a un patronato per comunicare i vostri redditi all’INPS così da bloccare l’erogazione, per evitare l’accumulo di un indebito in attesa che L’INPS possa vedere i vostri redditi con i normali controlli.
Fonte: Fiadda

Corte Costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale. L’aumento della pensione di invalidità civile. Pensioni, Scatta l’adeguamento al “milione” per gli invalidi civili totali

Lo prevede un passaggio del Decreto Legge “Agosto” in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale numero 152/2020 (23 giugno 2020 n.d.r.). Dal 20 Luglio adeguamento a 651,51 euro al mese ma solo per i soggetti sprovvisti di altri redditi.

Pensioni di invalidità più alte per gli invalidi civili totali
L’articolo 15 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) in vigore ufficialmente dallo scorso 15 Agosto riconosce, infatti, anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti nonchè ai titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui alla legge 222/1984 la corresponsione della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge 448/2001 (il cd. “incremento al milione”) dal 18° anno in poi (anziché dal 60° anno) in presenza dei rispettivi requisiti reddituali. Il provvedimento recepisce così la sentenza numero 152/2020 con cui la Consulta aveva dichiarato inadeguato l’importo della pensione riconosciuta agli invalidi civili totali e discriminatorio l’accesso alla maggiorazione sociale solo al raggiungimento dell’età anagrafica di 60 anni.

Incremento non retroattivo
Per effetto della suddetta modifica normativa a decorrere dal 20 luglio 2020 gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti potranno godere di un aumento dei relativi trattamenti assistenziali sino a 651,51 euro mensili (x 13 mensilità). L’aumento non è riconosciuto a tutti i titolari ma solo a coloro che rispettano un reddito annuo: a) personale non superiore a 8.469,63 se trattasi di beneficiario non coniugato; b) personale non superiore a 8.469,63 e coniugale non superiore a 14.447,42 se trattasi di beneficiario coniugato. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da irpef) con l’esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, l’importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia. Non ci sono effetti retroattivi, quindi non saranno corrisposti arretrati riferiti a periodi temporali anteriori al 20 luglio 2020.

Si noti, pertanto, che l’incremento avrà un perimetro di applicazione più ristretto rispetto alle platee attualmente beneficiarie delle prestazioni di invalidità civile. Chi non avrà titolo all’aumento continuerà a fruire della prestazione nella misura base (es. 286,81€ nel 2020).

Gli effetti
Sostanzialmente a seguito della novella: 1) gli invalidi civili totali con età compresa tra 18 e 59 anni potranno godere di un aumento della pensione di invalidità civile dagli attuali 286,81 euro al mese a 651,51€ euro al mese (+364,7€); 2) i sordomuti con età compresa tra 18 e 59 anni potranno godere di un aumento della pensione speciale da 286,81 euro al mese a 651,51€ euro al mese (+364,7€); 3) i ciechi civili assoluti con età compresa tra 18 e 59 anni potranno godere di un aumento della pensione da 310,17€ (se non ricoverati) a 651,51€ al mese (+ 341,34€) e da 286,81 euro al mese (se ricoverati) a 651,51€ al mese (+ 364,7€).

Beneficiano dell’incremento anche i titolari di pensione di inabilità assoluta di cui alla legge 222/1984 di età compresa tra 18 e 59 anni (a prescindere dall’anzianità contributiva maturata) se il predetto importo risulta inferiore a 651,51 euro mensili (sempre in presenza dei requisiti reddituali sopra esposti).
Vittorio Spinelli. Pensioni Oggi del 18/08/2020

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
(art. 15 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in corso della conversione per Legge)
1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta’ pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta’ superiore a diciotto anni».
2. L’articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114.

PER SAPERE DI PIU’

Decreto Legge n. 104 del 2020 (testo coordinato)

Sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 2020

Legge 381 del 1970

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