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Finanziaria sensibile ai Disabili

Finanziaria sensibile ai Disabili. Ulteriore aumento delle detrazioni per i figli a carico portatori di handicap e nuova agevolazione per le spese di interpretariato dei sordomuti.
In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzato le agevolazioni fiscali previste per loro.
Anche l’ultima finanziaria non è stata da meno, infatti, oltre ad aver disposto per gli invalidi totali con più di 60 anni l’aumento della maggiorazione fino a 517 euro mensili, ha disposto che, dal 2002:
– per ogni figlio portatore di handicap la detrazione per figli a carico è aumentata a 774,69 euro (articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448);
– le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti danno diritto ad una detrazione d’imposta del 19 % (articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448).
Diamo di seguito un quadro aggiornato delle agevolazioni previste.
In che consistono le principali agevolazioni
1. per il settore auto
– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni.Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante;
– l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati;
– l’esenzione dal bollo auto si applica ai veicoli, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione;
– l’esenzione dall’imposta di trascrizione al Pra (che però non si applica ai non vedenti e sordomuti) in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
2. per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
– la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto, senza togliere le 250 mila lire. Tra i sussidi tecnici rientrano, ad esempio, fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;
– l’Iva agevolata al 4%. Tra i sussidi tecnici e informatici rientrano le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
3. per l’abbattimento delle barriere architettoniche
– proroga per il 2002 della detrazione d’imposta del 36% per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
4. per l’assistenza personale
– la deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di lire 3 milioni) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. personale per la cura e la compagnia delle persone disabili).
5. per il cane guida dei non vedenti
– la detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di lire 35 milioni. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione può essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione ovvero in quattro quote annuali di pari importo;
– la detrazione forfettaria di un milione di lire delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (dal periodo d’imposta 2000) senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente è preclusa la possibilità di usufruire della detrazione forfetaria di un milione anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Chi sono i disabili ammessi alle agevolazioni per il settore auto.
Sono ammesse alle agevolazioni previste per questo settore le seguenti categorie: – disabili con ridotte o impedite capacità motorie
– non vedenti e sordomuti
– disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
– disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 104/92, certificatata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap presso la ASL).
Per tutte queste categorie di disabili il diritto alle agevolazioni fiscali relativamente ai veicoli, spetta, per espressa disposizione di legge, senza necessità che l’auto sia adattata. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie che non risultino, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, il diritto alle agevolazioni continua, invece, ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.
Familiari con disabile a carico. Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia dei 5,5 milioni di lire. Superando questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare). Tuttavia, ai fini del limite dei 5,5 milioni, non si tiene conto dei redditi esenti, come a esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
Camilla Ariete Fonte: fiscooggi.it
nw050 (2006)


 

Newsletter della Storia dei Sordi n.50 del 12 giugno 2006

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