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Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana LIS (Disegni e Proposte di Legge)

Atti Parlamentari — Camera dei Deputati – XV Legislatura — Proposta di Legge n.644 d’iniziativa del deputato Angela Napoli -Presentata il 10 maggio 2006 – Riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana
ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia abbiamo una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali utili ad inserire le persone portatrici di handicap nella vita sociale ed a ripristinare a loro favore l’esistenza di eguali condizioni di partenza che costituiscono l’irrinunciabile diritto di ogni cittadino. Ricordo, tra le altre, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che, in particolare, al titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato, dettando norme speciali per gli alunni sordi. Ma e` proprio in riferimento a quest’ultima categoria che si rende necessario un ulteriore intervento.
I sordi in Italia sono circa 70 mila, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita, sia coloro che hanno perso l’udito dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficolta` per una piena integrazione sono evidentemente maggiori per i primi. Nasce allora l’esigenza di uno strumento che consenta ai bambini sordi il pieno sviluppo cognitivo nell’ambito della propria comunita` , utile all’accesso all’istruzione, alla cultura e all’inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento e` rappresentato dalla lingua dei segni italiana, che ha una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalita` di espressione della lingua italiana.
La lingua dei segni, infatti, e` la lingua naturale delle persone sorde, perche´ per la sua modalita` visivo-gestuale puo` essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato. Non si tratta di contrapporre il linguaggio orale alla lingua dei segni, bensì di integrare le diverse possibilita` per portare la persona sorda ad inserirsi meglio nella societa` , ad avere sicurezza in se stessa, a sentirsi partecipe delle varie situazioni sociali.
In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al piu` alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni dei sordi.
L’Unione europea dei sordi creata nel 1985, che rappresenta attualmente le associazioni di quattordici Stati membri dell’Unione europea, tra questi l’Italia, dopo l’approvazione della citata risoluzione ha posto al centro della sua azione il riconoscimento della comunita` dei sordi come minoranza linguistica e conseguentemente il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunita` dei sordi da parte degli Stati membri dell’Unione europea, e nell’Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles il 27 settembre 1997 ha approvato una risoluzione in cui si chiede a tutti gli Stati membri dell’Unione europea di garantire piena ed eguale partecipazione nella societa` ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili.
Ormai anche in Italia esistono dizionari della lingua dei segni, e molte altre pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della lingua dei segni italiana.
Nel corso degli ultimi anni anche la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l’informazione dei sordi; analoghe funzioni saranno sempre piu` richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria ed altri.
La proposta di legge prevede all’articolo 1 il riconoscimento della lingua dei segni italiana quale lingua propria della comunita` dei sordi e come lingua di una minoranza linguistica degna della tutela prevista dall’articolo 6 della Costituzione.
All’articolo 2 si prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione della legge in modo che la lingua dei segni italiana possa essere usata nel corso dei procedimenti giudiziari, in tutti i rapporti che i sordi hanno con le pubbliche amministrazioni, e nelle scuole di ogni ordine e grado.

PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana come lingua propria della comunita` dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. L’uso della lingua dei segni italiana gode di tutte le garanzie e dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
ART. 2.
1. Il Governo emana, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l’attuazione della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza sordomuti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve:
a) fissare le modalita` atte a consentire l’uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;
b) prevedere disposizioni volte a consentire l’uso della lingua dei segni italiana nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalita` tecniche;
c) prevedere l’insegnamento della lingua dei segni italiana nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l’adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni sordi;
d) garantire l’utilizzo dell’interprete della lingua dei segni nelle universita`;
e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l’uso della lingua dei segni italiana piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.


 

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XV Legislatura — Proposta di Legge n.669 d’iniziativa dei Deputati ZANOTTI, ATTILI, BAFILE, BARATELLA, BRANDOLINI, BURTONE, CANCRINI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CORDONI, D’ANTONA, DATO, DE BRASI, D’ELIA, FASCIANI, FRANCI, FRONER, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, MADERLONI, MOTTA, MUSI, NICCHI, OTTONE, PEDRINI, ROCCO PIGNATARO, PINOTTI, PIRO, ROTONDO, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SQUEGLIA, TRUPIA, VANNUCCI, VENIER, ZANELLA – Presentata il 15 maggio 2006 – Riconoscimento della lingua dei segni italiana
ONOREVOLI COLLEGHI ! — I sordi in Italia sono oltre 70 mila: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordita` ), sia le persone che sono diventate sorde, dopo aver appreso il linguaggio parlato.
Specie per i primi, i cosiddetti « sordomuti », che possono imparare la lingua parlata solo dopo un iter di riabilitazione, e` molto importante disporre della lingua dei segni italiana (LIS), con una propria specificita` morfologica, sintattica e lessicale.
La LIS consente ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell’ambito della propria comunita` che includa sia persone sorde che udenti. Tale sviluppo e` la base per un pieno accesso all’istruzione, alla cultura e all’inserimento lavorativo e sociale.
La lingua dei segni infatti e` la lingua naturale delle persone sorde perche´ la sua modalita` visivo-gestuale puo` essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
In Italia, la prima ricerca sulla LIS si e` svolta negli anni ottanta presso l’Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato ad indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano mai stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre di stretta connessione con quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei.
Ormai esistono in Italia, così come in tanti altri Paesi europei ed extraeuropei, dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della LIS.
Si rileva che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l’informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre piu` richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e molti altri.
Esistono gia` alcune leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde; possiamo citare come esempio:
– la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;
– il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, per il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione dell’alunno, portatore di handicap;
– la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme sul diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.
Esistono infine, in tale senso, importanti atti delle istituzioni europee:
– risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull’Europa dei cittadini (Gazzetta Ufficiale n. C345 del 12 dicembre 1985, pagina 27);
– comunicazione della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull’integrazione sociale dei minorati (Gazzetta Ufficiale n. C347 del 31 dicembre 1981, pagina 14) e risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento (Gazzetta Ufficiale n. C347 del 31 dicembre 1981).
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. In applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi del  Parlamento europeo del 17 giugno 1988, la lingua dei segni italiana (LIS) e` riconosciuta come lingua della comunita` dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento.
2. Con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti (ENS), le relative norme di attuazione.  nw060 (2006)

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