Iscriviti: Feed RSS

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobiltà e l’integrazione delle persone con disabilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l’integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2010/2272(INI))

Il Parlamento europeo ,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1) ,

–  vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori(2) ,

–  visti gli articoli 2, 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3) ,

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 in merito(4) ,

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la raccomandazione del Consiglio 98/376/CE, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili(5) ,

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo «Un’agenda digitale europea» (COM(2010)0245),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2000 dal titolo «Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili» (COM(2000)0284),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2001 intitolata «eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche» (COM(2001)0529),

–  vista la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, del 22 maggio 2001 (risoluzione dell’Assemblea mondiale della sanità (AMS) 54.21),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2003 dal titolo «Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d’azione europeo» (COM(2003)0650),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2003 dal titolo «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (COM(2003)0016),

–  visto il Libro verde della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici» (COM(2005)0094),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo «La situazione dei disabili nell’Unione europea: il piano d’azione europeo 2008-2009» (COM(2007)0738),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere»(COM(2010)0636),

–  visto il protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 («il protocollo opzionale»),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 dal titolo «Promuovere l’inclusione nel mercato del lavoro – Uscire dalla crisi e prepararsi al programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010»,

–  vista la petizione n. 1454/2010, presentata da Urzula Weber-Król,

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)0166),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 luglio 2006 nella causa C-13/05, concernente la direttiva 2000/78/CE ‐ Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ‐ Nozione di handicap,

–  vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione(6) ,

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni per i non udenti(7) ,

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulle donne e la disabilità(8) ,

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 1992 sui diritti delle persone mentalmente disabili(9) ,

–  vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sui diritti umani dei disabili(10) ,

–  vista la sua risoluzione del 9 maggio 1996 sui diritti delle persone affette da autismo(11) ,

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1996 riguardante un contrassegno per il parcheggio per i disabili e i diritti dei disabili(12) ,

–  vista la sua risoluzione dell’11 aprile 1997 sulla parità di opportunità per i disabili(13) ,

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2003 sulla comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento dal titolo «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità»(14) ,

–  visti la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2011 intitolata «Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell’UE alla crisi» (COM(2011)0011) e il progetto di relazione congiunta sull’occupazione ad essa allegato,

–  vista la decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione(15) ,

–  vista la sua risoluzione dell’8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’UE(16) ,

–  visto l’accordo quadro sui mercati del lavoro inclusivi, stipulato dalle parti sociali europee il 25 marzo 2010,

–  viste le conclusioni del Consiglio sui valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell’Unione europea (2006/C146/01),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell’8 giugno 2010 sul tema «Equità e salute in tutte le politiche: solidarietà in materia di salute»,

–  visto l’articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A7-0263/2011),

A.  considerando che, come cittadini a pieno titolo, le persone con disabilità (sia fisiche che psicosociali) hanno pari diritti e godono del diritto incontestabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente e alla piena partecipazione alla società,

B.  considerando che oltre 80 milioni di persone, ovvero circa il 16% della popolazione totale dell’Unione europea, sono disabili (comprese le persone affette da problemi di salute mentale, con particolare riferimento all’autismo) e che il tasso di disoccupazione che le riguarda è almeno il doppio di quello relativo alle persone non disabili; che le persone con disabilità costituiscono un gruppo vulnerabile caratterizzato da un tasso di povertà superiore alla media del 70%; che il tasso di occupazione delle persone disabili è pari soltanto al 45% circa e che un impiego di qualità elevata assicura l’indipendenza economica e favorisce la riuscita personale; che la disoccupazione aumenta il rischio di povertà e di esclusione sociale, dato che almeno un quarto della popolazione è colpita almeno una volta nella vita da un problema di salute mentale, che può diventare cronico nel 10% dei casi, il che evidenzia la necessità di politiche attive e mirate per lottare contro il persistere di questa situazione; che tale maggiore esposizione al rischio di povertà è spesso il risultato di un accesso limitato non soltanto all’occupazione e alla formazione, ma anche alle cure sanitarie e a un trattamento adeguato,

C.  considerando che i gruppi più emarginati nella società sono quelli più colpiti dalla crisi e che le persone disabili costituiscono uno dei gruppi che ha maggiormente risentito degli effetti della crisi finanziaria in Europa,

D.  considerando che la commissione per le petizioni riceve regolarmente segnalazioni, da parte dei cittadini interessati, riguardo alle carenze nell’attuazione del principio vigente della parità di trattamento delle persone disabili,

E.  considerando che tra le persone maggiormente escluse dalla società figurano le persone con disabilità che necessitano di un elevato livello di sostegno; che le donne disabili sono generalmente tra i membri più vulnerabili ed emarginati della società e si trovano a essere discriminate ed escluse dall’istruzione, dall’occupazione e dalla vita sociale,

F.  considerando che il successo della strategia Europa 2020, il cui obiettivo è sviluppare una crescita europea intelligente (basata sull’innovazione e la ricerca), sostenibile e inclusiva, richiederà necessariamente miglioramenti strutturali in materia di mobilità e inclusione delle persone con disabilità,

G.  considerando che la percentuale relativa alla disabilità aumenterà considerevolmente negli anni a venire, con l’inevitabile inversione della piramide demografica, dato che più di un terzo delle persone di età superiore ai 75 anni soffre di disabilità che limitano in certa misura le loro capacità e che oltre il 20% ha capacità molto limitate,

H.  considerando che l’Unione europea ha formalmente ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale è stata altresì firmata da tutti i 27 Stati membri dell’UE e ratificata da 17 di essi,

I.  considerando che le competenze dell’Unione europea nell’ambito della tutela contro le discriminazioni per motivi di disabilità sono attualmente limitate al mondo del lavoro, dell’occupazione e della formazione professionale (direttiva 2000/78/CE); che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità costituisce un accordo misto in virtù del quale le istituzioni e gli Stati membri dell’UE condividono obblighi relativi alla sua attuazione, e che le proposte e i suggerimenti contenuti nella presente relazione saranno esaminati e trattati nel quadro della prossima proposta di atto legislativo della Commissione sull’accessibilità nell’UE;

J.  considerando che le politiche sociali destinate alle persone disabili rientrano spesso nell’area di competenza degli Stati membri e si basano pertanto sulla cultura e sulle tradizioni nazionali, sulle consuetudini sociali e sullo sviluppo economico nonché sull’importantissimo ruolo svolto da famiglie e associazioni nel sostenere i disabili nel loro percorso verso l’autonomia e l’inserimento nel tessuto sociale,

K.  considerando che la disabilità è un concetto in evoluzione che scaturisce dall’interazione tra persone con disturbi e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza e di pari dignità con gli altri,

L.  considerando che esiste una stretta correlazione tra mobilità, disabilità e inclusione sociale, soprattutto per quanto riguarda la libertà di comunicazione e l’accesso a quest’ultima (compreso il Braille, la lingua dei segni e altre forme alternative di comunicazione), la libertà di movimento in tutti gli ambiti dell’esistenza e l’accesso ai servizi; che occorre promuovere la piena partecipazione in tutti gli aspetti della società, prendendo atto dell’importanza delle politiche dell’Unione riguardanti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la domotica e le soluzioni comunicative online, e tenendo presente la necessità di avanzare verso la piena accessibilità promuovendo norme compatibili nel mercato unico e agevolando la loro diffusione,

M.  considerando che l’accesso alle informazioni (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali) e alla cultura, come dichiara la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all’accessibilità delle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità, svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo intellettuale delle persone, comprese quelle disabili, e incide quindi direttamente sulle loro possibilità occupazionali,

N.  considerando che le persone con disabilità hanno diritto a servizi a livello locale che favoriscano una vita indipendente, all’assistenza personale e all’indipendenza economica e sociale nonché alla piena partecipazione alla società e al mercato del lavoro; che se le attività di sostegno fossero remunerate costituirebbero quasi il 50% del PIL (Commissione sulla misurazione delle prestazioni economiche e del progresso sociale, 21 aprile 2010),

O.  considerando che le barriere all’accessibilità di utilizzo dei beni e servizi offerti a tutti costituiscono ostacoli significativi per le persone con disabilità,

P.  considerando che le persone con disabilità subiscono, in taluni Stati membri e in taluni settori, discriminazioni durante tutta la loro vita e in particolare nel periodo dell’istruzione e della formazione a causa della mancata individuazione e dei mancati interventi in fase precoce per i bambini e gli studenti disabili, e che ciò comporta una riduzione delle loro possibilità occupazionali future,

Q.  considerando che, nella fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni, il tasso di descolarizzazione è pari al 37% per le persone con disabilità e al 25% per le persone aventi un certo grado di disabilità, rispetto al 17% per le persone che non soffrono di alcuna disabilità,

R.  considerando che l’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, ratificata dall’UE nel dicembre 2010, vieta l’esclusione dal sistema educativo per motivi fondati sulla disabilità e che un’istruzione inclusiva costituisce il mezzo più efficace per combattere gli atteggiamenti discriminatori, costruire una società all’insegna dell’integrazione e conseguire l’istruzione per tutti,

S.  considerando che le donne disabili sono spesso vittime di una doppia discriminazione e che i governi possono contrastare tale fenomeno integrando la prospettiva di genere in tutti i settori pertinenti della politica in materia di disabilità,

T.  considerando che la crisi economica costituisce una sfida in termini di occupazione in generale, e per le persone disabili in particolare, dato che l’aumento del tasso di disoccupazione è considerevolmente maggiore per le persone con qualche forma di disabilità e visti i timori crescenti che le prestazioni di disabilità possano essere utilizzate per controllare l’offerta di manodopera,

U.  considerando che i familiari delle persone con disabilità subiscono discriminazioni per associazione e che le misure a sostegno delle famiglie avranno a loro volta un effetto positivo sul pieno e paritario riconoscimento dei diritti delle persone disabili,

V.  considerando che nel 2007 è stata presentata alla Commissione europea una petizione firmata da 1 364 984 cittadini che chiedeva di assicurare alle persone con disabilità un’ampia tutela in tutte le politiche dell’Unione europea e che, sino ad ora, la Commissione non ha tenuto nel debito conto questa legittima istanza,

Obiettivi

1.  sottolinea che l’obiettivo della strategia Europa 2020 di conseguire un tasso di occupazione pari al 75% per la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni non può essere in alcun modo raggiunto, se non vi si include la popolazione con una qualche forma di disabilità;

2.  sottolinea che la spesa finanziaria e gli investimenti economici a favore delle persone con disabilità costituiscono un investimento a lungo termine per il benessere di tutti e per una società sostenibile in cui le persone possano vivere più a lungo e lavorare con maggiore efficienza in condizioni migliori; sottolinea in questo senso che non sono accettabili, nell’ambito di misure di austerità dei conti pubblici, tagli ingiustificati ai servizi per persone con disabilità o ai progetti finalizzati alla loro inclusione sociale, dal momento che questi tagli significherebbero il venir meno della garanzia di alcuni diritti fondamentali ed inalienabili delle persone con disabilità; ritiene anzi che in questi ambiti gli investimenti andrebbero sensibilmente aumentati; ribadisce che tutti i sistemi sanitari dell’Unione europea dovrebbero essere fondati sui valori fondamentali dell’universalità, l’accessibilità di un’offerta assistenziale di qualità e la solidarietà;

3.  osserva che, nel corso della crisi finanziaria, dalla quale vi sono ora segnali di ripresa, è rimasta nelle società europee una solidarietà intrinseca; riconosce pienamente e sottolinea la necessità di prevedere misure personalizzate per le persone con disabilità che, in funzione dei diversi livelli e caratteristiche delle disabilità, necessitano di un sostegno più incisivo, basato sui diritti umani e sulla dignità, e riconosce altresì il rischio di discriminazione, del quale sovente non si tiene conto e che deve essere pertanto evidenziato mediante campagne di sensibilizzazione dei cittadini europei; segnala che occorrerebbe pertanto tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità sulla base dei loro bisogni specifici, per poter trovare soluzioni adeguate durante tutte le fasi dell’istruzione, della formazione e della vita professionale;

4.  sottolinea l’importanza degli obiettivi della nuova strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (SED) e chiede, in particolare, la definizione di azioni più dettagliate per tutti i livelli di governance sulla base di dati attendibili; reputa necessario osservare il principio di base riassumibile come «Niente su di noi senza di noi», ossia che le persone con disabilità devono essere coinvolte in tutte le misure e le decisioni che le riguardano;

5.  deplora che la comunicazione della Commissione concernente la strategia europea in materia di disabilità non comprenda una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere, nonostante il fatto che le donne con disabilità siano spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e siano più spesso vittime di povertà e di esclusione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli aspetti di genere in modo trasversale nella strategia europea in materia di disabilità 2010-2020;

6.  sottolinea la necessità di un nuovo approccio efficiente nei confronti della disabilità, a partire dalla creazione di un comitato europeo per la disabilità, che si riunirebbe regolarmente e con il coinvolgimento diretto del Parlamento europeo e la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e dall’istituzione di task force nazionali atte a garantire meccanismi più efficaci per il coordinamento e il controllo – nonché la valutazione – dell’attuazione della SED nell’ambito dei programmi e delle strategie della Commissione e degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

7.  rammenta che una società sostenibile, in cui le persone vivono più a lungo in migliori condizioni di salute, dovrebbe inoltre comportare miglioramenti in materia di progettazione degli spazi urbani e comuni e accessibilità dei beni e dei servizi disponibili, tra cui la parità di accesso alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in modo da migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità ed evitare l’esclusione sociale;

Diritti civili e umani

8.  chiede che sia pienamente rispettata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che siano promossi i principi del «progettare per tutti» («Design for all») e della progettazione universale («Universal Design»); riconosce gli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite riguardo alla normativa volta a rafforzare la piena integrazione delle persone disabili nella società, ma è dell’avviso che occorra fare di più;

9.  sottolinea in particolare la necessità di assicurare, anche per i minori disabili, il pieno rispetto dei diritti enunciati nella Convenzione sui diritti dell’infanzia, tra cui il diritto al gioco, all’istruzione, alla partecipazione alla vita della propria comunità, anche culturale ed artistica, alle cure mediche richieste dalla loro situazione personale, alla libertà di ricercare e ricevere informazioni e idee; ricorda in particolare che l’articolo 23 di questa Convenzione riconosce ai minori con disabilità il diritto a «condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità» e richiede che essi «abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro pieno sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale»;

10.  chiede di integrare efficacemente la disabilità in tutti gli aspetti della strategia UE 2020 e nelle relative iniziative faro, compresa l’Unione dell’innovazione, nella quale mancano riferimenti alla disabilità;

11.  richiama l’attenzione sul fatto che molte persone disabili continuano a subire discriminazioni per la mancanza di un pari riconoscimento di fronte alla legge e alla giustizia e invita gli Stati membri a correggere tali carenze e a porvi rimedio, anche assicurando l’effettivo accesso alla giustizia per le persone con disabilità e una formazione adeguata per coloro che lavorano nel settore dell’amministrazione della giustizia, compreso il personale di polizia e delle carceri, e sottolinea l’importanza di garantire e assicurare la pari partecipazione alla vita politica e pubblica, compreso il diritto di voto, di candidarsi alle elezioni e di ricoprire cariche ai sensi dell’articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in quanto, secondo stime realizzate da ONG competenti e da esperti elettorali, soltanto una piccola percentuale di persone con disabilità riesce a partecipare alle elezioni;

12.  ritiene che l’acquisto di beni e servizi, comprese informazioni pertinenti e accessibili sugli stessi, debba comprendere soluzioni di acquisto agevoli (online) nonché beni e servizi concepiti in modo da essere accessibili a lungo termine; evidenzia la necessità di omologare i prodotti destinati alle persone con disabilità in base alle norme sia europee che mondiali; invita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti adeguati per promuovere lo sviluppo di beni e servizi progettati in modo universale e l’accesso a questi, come sancito dall’articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso lo scambio di buone prassi;

13.  sottolinea il fatto che, alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, numerosi studi hanno dimostrato che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione per motivi legati sia al genere che alla disabilità; invita la Commissione, in considerazione della quasi totale mancanza di meccanismi al riguardo, a inserire nei sistemi di protezione sociale provvedimenti speciali per le donne con disabilità;

14.  sottolinea che numerose persone con disabilità mentali e menomazioni intellettuali sono particolarmente esposte al rischio di abusi e violenze; invita gli Stati membri a istituire un meccanismo di controllo sviluppato per fornire servizi sociali e protezione giuridica alle vittime e garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà delle persone che risiedono in istituti, con particolare riferimento alle donne e ai minori disabili; invita l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere a realizzare studi sulla situazione delle ragazze e delle donne con disabilità in relazione alla violenza; sottolinea la necessità di misure e azioni volte a combattere la duplice discriminazione delle donne e promuovere la piena parità di diritti e di opportunità; invita la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare provvedimenti attivi ed efficaci onde sostenere e favorire la transizione dall’assistenza in istituti all’assistenza nella collettività, facendo buon uso delle possibilità di finanziamento offerte dall’Unione europea, quale il programma Progress, per attuare misure di sensibilizzazione pubblica sulla situazione dei disabili residenti in istituti; invita gli Stati membri a garantire alle donne con disabilità che subiscono violenze l’accesso prioritario agli alloggi popolari, ai contributi per adattare l’ambiente domestico, al sostegno domiciliare e ai servizi pubblici previsti per i casi di violenza di genere;

15.  sottolinea che è necessario incoraggiare gli Stati membri a prestare molta più attenzione agli aspetti sociali della disabilità; ritiene che una condizione necessaria per la capacità individuale di esercitare i diritti civili sia la creazione di un contesto normativo per un meccanismo decisionale di sostegno; invita gli Stati membri a incoraggiare il più possibile eventuali forme di sostegno quali l’assistenza personale e altri servizi che favoriscano la vita indipendente, nell’ottica di ridurre, in linea generale, le cure prestate in istituti a favore di forme alternative di sostegno; invita la Commissione a condurre uno studio approfondito su questi aspetti e a sensibilizzare la società al riguardo; sottolinea il ruolo del volontariato quale indispensabile fonte di supporto ai disabili e invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire e migliorare le iniziative e i programmi di sostegno a esso dedicati;

16.  sottolinea l’importanza di garantire e assicurare pari accesso all’informazione pubblica, con particolare riferimento alla gestione pubblica di catastrofi naturali o provocate dall’uomo, in conformità dell’articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per prepararsi ad affrontare le calamità naturali e quelle causate dalla negligenza umana, con particolare riferimento alla fornitura di informazioni adeguate ed utili alle persone con disabilità, anche attraverso la presentazione di utili e idonei esempi internazionali;

18.  sottolinea la necessità di intervenire a livello sia nazionale che europeo per favorire la transizione dall’assistenza in istituti all’assistenza nella collettività, facendo uso dei Fondi strutturali accompagnati da misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei disabili residenti in istituti;

Importanza della raccolta dei dati e della consultazione dei soggetti interessati

19.  sottolinea che attualmente mancano o scarseggiano, negli Stati membri, dati coerenti e specifici in base al genere sulle questioni legate alla disabilità e ai servizi correlati alla disabilità, compresi indicatori e informazioni specifici riguardo al numero e alla qualità degli istituti e delle case di cura, e che Eurostat dovrebbe fornire maggiori dati annuali, specifici in base al genere, sui disabili e sulle persone che li assistono;

20.  esprime delusione per la mancanza di trasparenza e la partecipazione limitata di persone con disabilità nella raccolta dei dati e nella consultazione e ritiene che la Commissione europea dovrebbe incoraggiare la partecipazione di persone con disabilità alle procedure di consultazione che devono essere totalmente accessibili in base alle esperienze delle ONG, concepite in modo tale da consentire osservazioni specifiche e supportate da efficaci campagne di informazione; sottolinea che il fatto che la consultazione online svolta nel 2009 dalla Commissione sul suo sito web centrale per le consultazioni abbia ricevuto dalla società civile soltanto 336 risposte dimostra che le campagne di informazione non hanno raggiunto i gruppi cui erano destinate e rileva inoltre che il mezzo informatico non era accessibile per le persone non vedenti che utilizzavano software di lettura dello schermo («screen reader»); invita gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano possano partecipare a tutti i processi di attuazione a ogni livello, come sancito dall’articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

21.  invita la Commissione ad accelerare il processo di controllo, cooperazione e scambio di buone prassi tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati confrontabili specifici in base al genere e indicatori di progresso, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati a livello nazionale e comunitario; sottolinea che le misurazioni dovrebbero basarsi sulle esigenze dei disabili e non essere fondate esclusivamente su elementi medici, ma dovrebbero includere anche gli aspetti sociali, occupazionali e ambientali; sottolinea nel contempo l’importanza di coordinare gli sforzi per combattere le violazioni e il fenomeno dei falsi invalidi;

22.  ricorda che la registrazione delle persone con disabilità nell’ambito dei servizi e del sostegno basato sul bilancio pubblico non deve determinare violazioni dei loro diritti umani e della loro vita privata, né stigmatizzazioni;

Cambiamenti demografici e un ambiente privo di barriere

23.  sottolinea che i cambiamenti demografici determineranno inoltre un aumento del numero di persone anziane con disabilità, poiché l’allungamento della vita media comporterà anche il fatto che più persone sperimenteranno l’insorgenza di una disabilità, e si renderanno quindi maggiormente necessari lo sviluppo e la concezione di servizi e soluzioni a vantaggio sia delle persone con disabilità, indipendentemente dalla loro età, che degli anziani con o senza disabilità;

24.  incoraggia le alleanze tra i due gruppi nella società, al fine di contribuire alla crescita innovativa, anche sulla base dell’occupazione e dello sviluppo sociale negli Stati membri, e al fine di soddisfare le nuove esigenze derivanti dall’invecchiamento della società e dal cambiamento demografico;

25.  invita la Commissione a rafforzare sia le sanzioni che gli incentivi positivi affinché gli Stati membri attuino l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e rispettino gli obblighi giuridicamente vincolanti ivi contenuti; invita la Commissione a rafforzare le norme antidiscriminazione e le disposizioni in materia di accessibilità nella futura politica di coesione 2014-2020 e a controllare e valutare la corretta attuazione dei programmi di finanziamento europei e l’utilizzo dei fondi europei;

26.  invita la Commissione a promuovere l’utilizzo dei Fondi strutturali europei, segnatamente del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, onde migliorare l’accessibilità di beni e servizi e l’ambiente edificato avvalendosi dei fondi europei;

Libertà di circolazione e servizi privi di barriere

27.  riconosce che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale all’interno dell’Unione europea; sottolinea che essa influenza positivamente la qualità della vita e la partecipazione delle persone con disabilità alla società e al mercato del lavoro, contribuendo anche all’inserimento sociale delle loro famiglie, con particolare riguardo a un migliore accesso ai servizi sanitari, prestando più attenzione alle persone con malattie croniche invalidanti al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie in tutta l’Unione europea;

28.  sottolinea che, in un’Europa che promuove l’uguaglianza e la libertà di movimento sul proprio territorio per i suoi cittadini, i diritti delle persone disabili variano da uno Stato membro all’altro;

29.  sottolinea che il trasporto accessibile consente alle persone con disabilità di partecipare più facilmente al mercato del lavoro e contribuisce quindi alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare più celermente l’accessibilità dei servizi attraverso diverse strategie per l’abbattimento delle barriere all’accesso a tali tecnologie, anche mediante la riduzione dei prezzi, come pure mediante le iniziative faro della strategia UE 2020 concepite per il raggiungimento degli obiettivi previsti da tale strategia;

31.  ricorda che la mobilità è una questione fondamentale nel quadro della strategia europea in materia di occupazione e che gli ostacoli specifici a una vita dignitosa e indipendente per le persone con disabilità nell’Unione europea continuano a essere di estrema rilevanza, soprattutto in termini di portabilità dei sussidi e degli aiuti, nonché di accesso alle necessarie strutture e assistenza personale;

32.  sottolinea che le persone con disabilità, in base alla direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, hanno diritto a un’assistenza sanitaria transfrontaliera e alla parità di accesso all’assistenza sanitaria in ogni Stato membro dell’UE, a maggior ragione se hanno bisogno di cure altamente specializzate;

33.  chiede un riconoscimento migliore e reciproco dello stato di disabilità in tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a scambiare buone prassi al fine di colmare le lacune esistenti fra i sistemi nazionali in materia di valutazione del/i livello/i di disabilità in tutta l’UE, al fine di garantire una migliore mobilità per le persone disabili;

34.  sottolinea la necessità di incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri, nei loro sistemi di sicurezza sociale e al momento della pensione, della partecipazione e del lavoro non retribuito di chi presta assistenza, in particolare le donne, alle persone con disabilità; sottolinea che va accordata una particolare attenzione a queste donne;

35.  riconosce l’importanza della raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili in cui si afferma che tale contrassegno dovrebbe esistere in un formato standard e dovrebbe essere riconosciuto da tutti gli Stati membri al fine di agevolare l’uso dell’autovettura da parte dei portatori e osserva che una carta europea unificata in materia di diritti dei viaggiatori e di conseguimento e rinnovo delle patenti di guida e di tutti gli altri documenti o autorizzazioni che possono essere necessari per facilitare la mobilità tra gli Stati membri sono fondamentali per l’inclusione sociale delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri dell’UE; riconosce che le forme innovative di strumenti di comunicazione gratuiti per i non vedenti e i non udenti, come servizi informativi accessibili, con particolare riferimento ai servizi online, sono anch’esse fondamentali per la piena fruizione dei diritti di queste persone; reputa che tali strumenti dovrebbero annoverare versioni di facile lettura per le persone aventi disabilità cognitive e intellettuali; sollecita la riduzione delle barriere alla libera circolazione delle persone con disabilità tramite l’adozione di una tessera europea di mobilità, sulla base del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei contrassegni di disabilità e delle agevolazioni e dei diritti riservati ai disabili, in modo da agevolare loro lo studio, il lavoro e i viaggi, avvalendosi anche del quadro fornito dal metodo di coordinamento aperto; sollecita la creazione, da parte della Commissione, di un sito web maggiormente informativo rivolto alle persone con disabilità, che illustri i loro diritti e fornisca ulteriori informazioni specifiche in materia di viaggi;

36.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per promuovere l’accesso senza barriere fisiche ai posti di lavoro e alle abitazioni per le persone con disabilità, come strumento per contribuire al loro inserimento nella vita professionale;

37.  sottolinea che non si possono sviluppare economie innovative e basate sulla conoscenza senza forme e contenuti accessibili per le persone con disabilità disciplinati da normative vincolanti, quali ad esempio pagine web accessibili ai non vedenti e contenuti sottotitolati per gli ipoudenti, compresi servizi di informazione e online per le persone che utilizzano il linguaggio dei segni, applicazioni per smart phone e ausili tattili e sonori nei mezzi di informazione pubblici;

38.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare un approccio su due fronti, in cui legislazione vincolante e norme tecniche siano considerate strumenti complementari indispensabili per conseguire l’accessibilità; sottolinea che la legislazione dovrebbe delineare un quadro sostenibile, visti i rapidi progressi nel settore TIC; osserva che le norme dovrebbero costituire strumenti in evoluzione, in grado di assicurare l’attuazione della legislazione;

39.  rileva la mancanza di parità di accesso all’assistenza sanitaria, compreso l’accesso all’informazione sanitaria e medica, e sollecita la Commissione europea ad accelerare i lavori riguardanti raccomandazioni volte a sostenere la parità di accesso ai servizi sanitari e all’informazione sanitaria e medica;

40.  sottolinea che, per conseguire la partecipazione attiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, occorre adoperarsi per fornire soluzioni di comunicazione alle persone con disabilità mentale (ad esempio pagine web di facile lettura) e comunicazioni aumentative e alternative per persone con esigenze comunicative complesse;

41.  invita gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a incoraggiare l’integrazione e l’accettazione nella società delle persone con disabilità, migliorandone l’accesso alle strutture e alle attività sportive, ricreative e culturali, anche attraverso la promozione e lo scambio fra gli Stati membri di materiale culturale accessibile agli ipovedenti, in linea con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 2003 relativa all’accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità(17) ;

42.  invita gli Stati membri a porre rimedio alle carenze nella legislazione riguardante l’accessibilità, segnatamente in materia di trasporti pubblici e di diritti dei passeggeri, compreso il danneggiamento degli equipaggiamenti di mobilità, i servizi di sistemi di informazione e comunicazione elettronica nonché le norme riguardanti l’ambiente edificato pubblico e i servizi;

Pari opportunità

43.  ritiene che per «pari opportunità» non si possa intendere le stesse condizioni e circostanze per persone con esigenze differenti, e che pertanto le persone con disabilità differenti devono essere in grado di accedere a strumenti adeguati che consentano loro di acquistare beni e servizi, creando effettive pari opportunità;

44.  ribadisce la necessità di garantire alle persone con disabilità un accesso universale, efficace e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alla fornitura di beni e servizi disponibili al pubblico, compresi alloggi, telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, informazione, tra cui informazioni fornite in formati accessibili, servizi finanziari, attività culturali e per il tempo libero, edifici aperti al pubblico, mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici;

45.  sottolinea che l’inserimento nel mondo del lavoro e l’autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l’integrazione sociale delle persone con disabilità;

46.  ribadisce che i prodotti, i beni e i servizi, comprese le loro versioni modificate, non devono dar luogo a discriminazioni e di conseguenza non devono avere un costo superiore per le persone disabili;

47.  ritiene che le PMI svolgano un ruolo decisivo nel consentire alle persone con disabilità di accedere al mondo del lavoro, nella misura in cui possono costituire l’ambiente di lavoro idoneo per esaltarne le potenzialità individuali e professionali; sottolinea pertanto che alle PMI devono essere fornite non soltanto tutte le informazioni relative alle misure di agevolazione e sostegno connesse all’assunzione delle categorie protette, ma anche tutte le informazioni pertinenti alle tecnologie e ai percorsi di studio che consentono alle persone con disabilità di condurre una vita professionale autonoma e attiva;

48.  sottolinea l’eccezionale importanza di occupare le persone con disabilità nel mercato del lavoro regolare; riconosce la grande necessità di modalità giuridiche più flessibili per i rapporti di lavoro, segnatamente per quanto riguarda le moderne forme di relazione tra datore di lavoro e dipendente, e invita la Commissione e i governi degli Stati membri ad adottare misure legislative e finanziarie atte a sostenere in modo efficace l’occupazione delle persone con disabilità;

49.  invita gli Stati membri a migliorare e adeguare le loro politiche attive del lavoro per consentire alle persone con disabilità sia di accedere al mercato del lavoro che di rimanervi; raccomanda l’introduzione di iniziative che rispondano alle esigenze delle diverse tipologie di disabilità, tra cui misure di pianificazione e orientamento professionale attive sin dal momento in cui le persone che le necessitano si iscrivono presso i servizi preposti a tal fine;

50.  sottolinea che i laboratori protetti e i luoghi di lavoro integrati, seppure non allo stesso livello della partecipazione al mercato del lavoro aperto, potrebbero essere soluzioni valide per seguire e sostenere tutte le persone con diverse disabilità e in fasi diverse della vita, anche tramite l’individuazione di soluzioni ragionevoli, nella transizione verso un mercato del lavoro aperto, ed è dell’avviso che il rifiuto ingiustificato di prevedere una soluzione ragionevole (articolo 5 della direttiva 2000/78/CE) vada inteso come una forma di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; osserva che, in alcuni Stati membri, si possono utilizzare i laboratori protetti e le quote come una transizione verso il mercato del lavoro aperto, mettendo a disposizione specifiche strutture destinate ai disabili e personale addestrato a provvedere alle loro esigenze; sottolinea che la designazione di rappresentanti delle persone con disabilità all’interno delle grandi imprese, che consenta loro di esprimersi in prima persona, sarebbe da incoraggiare, come pure un rafforzamento della cooperazione fra le locali ONG interessate e le PMI; sottolinea che è necessario sostenere, all’occorrenza, gli assistenti personali, poiché ciò migliorerebbe sostanzialmente le opportunità per i disabili di affermarsi sul mercato del lavoro;

51.  sottolinea l’importanza di programmi di transizione che, in primo luogo, offrano opportunità di lavoro a partire da laboratori protetti per poi avvicinarsi al mercato del lavoro aperto e, in secondo luogo, creino un quadro più flessibile per la transizione dalla riqualificazione professionale ad altre forme occupazionali nel corso dell’attuazione della strategia Europa 2020;

52.  invita gli Stati membri a consolidare e perfezionare le politiche occupazionali attive adottate allo scopo di integrare le persone con disabilità sul posto di lavoro e ad aumentare l’efficienza degli organi nazionali competenti;

53.  osserva che gli Stati membri dovrebbero, in via prioritaria, concordare e approvare al più presto la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (COM(2008)0426); invita la Commissione a continuare a contribuire al superamento delle difficoltà tecniche in seno al Consiglio al fine di garantire che si giunga rapidamente a un accordo; osserva che una politica antidiscriminazione svolge un ruolo decisivo nel promuovere l’inclusione sociale e l’occupazione dei disabili;

54.  chiede un riesame della legislazione europea in materia di appalti pubblici onde rendere obbligatori in fase di selezione i criteri legati all’accessibilità tra quelli mirati a promuovere l’inserimento sociale, l’innovazione e l’accessibilità per le persone con disabilità;

55.  sottolinea che, nonostante le differenze esistenti tra i singoli Stati membri, la maggior parte dei sistemi di previdenza sociale non prevede una flessibilità sufficiente per far sì che i singoli possano ottenere agevolazioni pur restando sul mercato del lavoro; chiede una riforma di tali sistemi che li renda più dinamici, cosicché le agevolazioni e l’invalidità parziale possano essere compatibili con la permanenza sul mercato del lavoro;

56.  rammenta che la Commissione stessa, nella sua comunicazione sulla strategia europea sulla disabilità, esprime preoccupazione per la scarsa disponibilità di sottotitoli e descrizioni audio sulla televisione nell’Unione europea; sottolinea in particolare la circostanza che per anni organizzazioni di persone non udenti e ipoudenti hanno realizzato con il sostegno del Parlamento europeo una campagna paneuropea per assicurare un più ampio accesso ai sottotitoli sulla televisione nell’Unione; chiede un’applicazione più rigorosa dell’obbligo che incombe agli Stati membri in virtù della direttiva 2007/65/CE di incentivare gli operatori radiotelevisivi ad assicurare una maggiore accessibilità dei servizi multimediali per le persone con disabilità uditiva o visiva; invita la Commissione a prevedere possibilità specifiche di finanziamento destinato agli operatori radiotelevisivi pubblici per aiutarli ad introdurre i servizi per i sottotitoli e le descrizioni audio nei loro programmi;

Investire nelle persone con disabilità

57.  rileva che il livello di occupazione delle persone con disabilità in Europa è purtroppo basso e ricorda alle istituzioni europee che gli obiettivi della strategia Europa 2020 possono essere conseguiti soltanto se migliora la situazione di queste persone; ritiene che la società debba pertanto essere sensibilizzata alla disabilità e debba accettarla, anche a livello prescolastico e di scuola primaria;

58.  afferma che gli attuali sistemi di istruzione e formazione non sono sufficienti per prevenire un tasso elevato di abbandono della scuola tra le persone con disabilità, in assenza di ulteriori politiche pubbliche che offrano determinati ausili di apprendimento, dal momento che l’importo relativo all’obiettivo nell’ambito della strategia Europa 2020 costituisce una riduzione a meno del 10%; sottolinea che ciò comporta notevoli svantaggi sociali e occupazionali, nonché la conseguente indigenza, per le persone disabili, in particolare in questo momento di crisi economica; sottolinea la necessità, tenuto conto dell’elevato tasso di abbandono scolastico da parte di persone disabili e alla luce delle conclusioni del Consiglio dell’11 maggio 2010 sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione, di investire, promuovendoli, in efficaci (anche alternativi) programmi d’istruzione e formazione (professionale) che siano su misura per le esigenze, le caratteristiche e le capacità delle persone con disabilità e rileva che ciò presuppone la presenza di un sufficiente numero di professionisti qualificati e motivati, che dispongano di validi e idonei programmi, e la disponibilità che siffatti programmi figurino nei curricula di qualsiasi istituto di istruzione e formazione professionale e istruzione superiore, nonché nei programmi extracurriculari per le persone con disabilità, al fine di combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti dei minori disabili e affinché questi ultimi possano ottenere le qualifiche adeguate che diano accesso a un mercato del lavoro moderno e aperto; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire alle persone con disabilità un accesso migliore alle informazioni sui programmi esistenti in materia di mobilità e istruzione nonché parità di accesso ai programmi di formazione continua; constata, nella fattispecie, la necessità di integrare la lotta alla discriminazione nella strategia Europa 2020 e nelle sue iniziative faro, al fine della conformità con l’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

59.  conferma la necessità di incentrare l’attenzione sull’istruzione inclusiva, segnatamente nel contesto della convalida delle esperienze apprese, e che pertanto tale aspetto andrebbe messo in evidenza nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («ET 2020») e dell’iniziativa faro per le competenze e l’occupazione di Europa 2020; constata inoltre la necessità di elaborare nuovi orientamenti idonei a favorire l’uso corretto dell’informatica nelle scuole e a casa per garantire un’assistenza personale specifica e definita su misura;

60.  sottolinea la necessità di garantire a tutti i bambini, anche quelli con disabilità, il diritto di accesso universale a tutti i settori e livelli di istruzione, in tutti gli istituti; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la diffusione di informazioni generali presso le famiglie con bambini disabili, al fine di consentire un riconoscimento e un sostegno precoci e individuare soluzioni possibili per le loro esigenze; evidenzia l’importanza del sostegno pubblico a favore delle famiglie delle persone con disabilità, in termini di finanziamento, di servizi assistenziali (tra cui la cura dell’infanzia), assistenza sanitaria, sostegno psicologico e condivisione di competenze, nonché in termini di una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro per uno o entrambi i genitori di bambini disabili; esorta pertanto gli Stati membri a istituire uffici specifici e accessibili, presso cui sia possibile ottenere informazioni e assistenza amministrativa; invita altresì gli Stati membri a sostenere le famiglie di persone con disabilità e gli operatori dei sistemi sanitari nazionali tramite azioni mirate d’informazione e formazione e il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nei processi decisionali e di monitoraggio;

61.  sottolinea che i datori di lavoro dovrebbero consentire alle persone con disabilità di coprire un posto di lavoro, se qualificate, e far carriera nello stesso, nonché sostenere tali persone con misure di formazione;

62.  sottolinea l’importanza di favorire la promozione di progetti integrati scuola-lavoro, che consentano un passaggio concreto ed immediato dal progetto didattico ed educativo al «progetto di vita» per i ragazzi con disabilità;

63.  sottolinea la necessità di curare, per quanto riguarda i giovani con disabilità, anche gli aspetti della formazione e dell’istruzione non formali, quali per esempio gli ambiti della socialità e dei mass-media (che dovrebbe essere soggetto a sempre più rigorosi requisiti di accessibilità, anche per quanto riguarda i sottotitoli e le descrizione audio), dello sport, del tempo libero e delle attività all’aria aperta, a seconda delle specificità di ogni bambino e ragazzo; sottolinea che non si tratta semplicemente di strumenti indispensabili alla formazione sana di ogni individuo, ma costituiscono anche diritti inalienabili riconosciuti dalle Nazioni Unite;

64.  sottolinea che l’apprendimento permanente è un modo fondamentale per sostenere e rafforzare l’adattabilità e la continuità dell’occupazione per le persone con disabilità e che esso riveste particolare importanza per le persone che hanno acquisito una disabilità sul lavoro e, soprattutto, per le persone con una malattia invalidante in evoluzione;

65.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere o istituire servizi di riabilitazione nei settori della sanità, dell’istruzione, della formazione, dell’occupazione, degli ausili per una vita autonoma, dei trasporti, ecc, che siano più efficaci e sovrapposti; è del parere che detti servizi non debbano soltanto essere controllati e concepiti su misura ma che debbano altresì coadiuvare la pianificazione a lungo termine in materia di bilancio e di sviluppo;

66.  ritiene necessario un adeguato impegno finanziario a favore delle organizzazioni di persone con disabilità e insiste sulla necessità che il tasso di cofinanziamento per tali organizzazioni non sia inferiore al 10% del valore dei progetti che presentano, viste le loro note difficoltà finanziarie;

Stili di vita

67.  sottolinea che la responsabilità sociale volontaria delle imprese potrebbe anch’essa imprimere un forte impulso alle condizioni delle persone con disabilità; chiede l’introduzione di aiuti e sussidi, con particolare riferimento ai finanziamenti e alla programmazione dell’Unione europea, che varino a seconda del tipo di contratto, per le aziende e i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità; invita gli attori e i soggetti interessati a sostenere e applicare prassi corrette in quest’ambito, con particolare riguardo alle donne con figli disabili;

68.  ribadisce che la formazione dei funzionari pubblici delle istituzioni europee e degli Stati membri all’accoglienza e all’informazione di persone con disabilità dovrebbe essere la norma e che l’accesso ai documenti e ai procedimenti legali pubblici andrebbe agevolata tramite misure pratiche; invita le istituzioni dell’Unione a dare l’esempio in materia di assunzione di persone con disabilità ed esorta gli Stati membri a perseguire la stessa strategia;

69.  sottolinea che le politiche volte a favorire e sostenere l’imprenditorialità indipendente dovrebbero prestare debita attenzione all’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e nella sfera dell’attività economica, in quanto tale integrazione è una fonte di flessibilità che consente a tali persone, in molti casi, di superare limiti e ostacoli esistenti sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri a introdurre un sostegno più indicato ed efficace per le politiche di imprenditorialità indipendente relative a tale categoria di persone;

70.  invita la Commissione a presentare in modo più efficace i vantaggi dell’accessibilità e a integrare i costi e la spesa della creazione di un ambiente senza ostacoli per tutti, con particolare riguardo a una società senescente;

71.  incoraggia l’introduzione di specifiche forme di congedo atte a consentire ai genitori di prendersi cura dei figli disabili; chiede, inoltre, che l’impegno profuso e il lavoro svolto dai genitori di bambini disabili sia riconosciuto come esperienza professionale e sia preso specificamente in considerazione nel calcolo dei diritti alla pensione di anzianità;

72.  sottolinea che l’accesso senza ostacoli dei disabili ai servizi sanitari e a servizi di riabilitazione complessa non arresta del tutto il deterioramento della salute, soprattutto in una società senescente, ragion per cui, se si vuole realizzare una società sostenibile, in cui sia conferito un sempre maggior valore alla salute – dalla prevenzione alla riabilitazione – ciascun individuo ha una propria responsabilità in termini di attività quotidiane e abitudini di consumo;

Lotta alla povertà

73.  invita la Commissione a garantire un adeguato sostegno finanziario all’organizzazione centrale rappresentativa delle persone con disabilità nell’Unione europea, nonché ad altre organizzazioni a livello europeo riguardanti specifiche disabilità, al fine di consentire una loro piena partecipazione alla definizione delle politiche e all’attuazione della legislazione che concretizza gli impegni della SED e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché ad altri processi decisionali riguardanti problematiche connesse alle persone con disabilità;

74.  deplora che le persone con disabilità debbano accollarsi oneri finanziari supplementari – le spese aggiuntive sostenute nel breve termine in ragione della loro disabilità – nella loro vita quotidiana, il che incide notevolmente sulla loro qualità di vita;

75.  invita la Commissione, visti i suoi obiettivi di riduzione della povertà, a disaggregare i dati relativi a tale fenomeno per calcolare il numero di persone con disabilità che si trovano in situazione di povertà, in modo da ottenere obiettivi comparabili per la riduzione della povertà delle persone con disabilità nel quadro della strategia Europa 2020;

76.  sottolinea che eliminare o alleviare seriamente questa povertà comporterebbe un aumento delle persone disabili occupate, il che aumenterebbe il gettito fiscale netto per lo Stato e ridurrebbe il numero di persone bisognose di prestazioni per ragioni di povertà estrema;

77.  conferma che – rammentando l’impulso dell’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale e della nuova Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale – è impossibile ridurre la povertà senza integrare le persone con disabilità in primo luogo nel settore dell’istruzione e, successivamente, nel mercato del lavoro e senza adeguare le politiche di sostegno al reddito in caso di invalidità e i regimi delle pensioni di invalidità, ai sensi del punto 12 delle conclusioni adottate alla riunione del Consiglio EPSCO del 30 novembre 2009, tenendo presente che tale processo può anche avere un effetto di stigmatizzazione;

78.  riconosce che la diagnosi e l’assistenza precoci sono cruciali e fondamentali nel caso di bambini con disabilità e che devono essere considerate un investimento a lungo termine in una società senescente; osserva che le famiglie delle persone con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, donde la necessità di prestare loro particolare attenzione;

79.  invita gli Stati membri a evitare di apportare tagli ingiustificati alla protezione sociale per le persone con disabilità nel quadro delle politiche di austerità introdotte in risposta alla crisi economica, vista la necessità di garantire a tali persone, quale diritto inalienabile, un tenore di vita accettabile;

80.  afferma che le persone con disabilità sono particolarmente a rischio di esclusione sociale e di povertà e sottolinea che il tasso di povertà di questa categoria di persone è del 70% superiore a quello delle persone non disabili; rileva che i soggetti più vulnerabili sono le persone con disabilità gravi o multiple e le famiglie monoparentali con figli disabili; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire i loro diritti e ad adottare misure intese a migliorare la loro qualità di vita, anche fornendo l’accesso a informazioni pratiche sui problemi quotidiani, aiutandoli tra l’altro a familiarizzarsi con le procedure e servizi di sviluppo di competenze che incidono sulla vita familiare;

81.  invita il Consiglio e la Commissione ad adottare ulteriori misure e a elaborare relazioni periodiche sulle malattie rare e a fornire un aiuto concreto per instaurare contatti tra i genitori e gli specialisti più vicini alla loro abitazione; ritiene che ciò debba essere preso in considerazione e valutato nell’ambito del lavoro dell’organizzazione INSERM; invita la Commissione a promuovere la creazione di una rete europea di centri accreditati per la diagnosi e la cura di specifiche forme di malattie rare, al fine di coordinarne e monitorarne l’attività e i vantaggi che rappresentano per i pazienti;

Il Parlamento insiste nel chiedere un approccio socialmente sostenibile e fondato sui diritti umani

82.  conferma che, alla luce dei nuovi diritti enunciati nella Carta dell’UE, la Commissione ha adottato un approccio corretto in materia di pari opportunità: rafforzamento dell’azione antidiscriminazione, sostegno alle politiche di inclusione e attività di sensibilizzazione alla disabilità, tra cui la nozione della progettazione per tutti gli utilizzatori e la progettazione universale (Design for All e Universal Design ), sottolineando nel contempo l’importanza di soluzioni ragionevoli;

83.  invita gli Stati membri e la Commissione a ratificare e attuare senza indugio la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD) e i suoi protocolli opzionali e plaude all’iniziativa della Commissione di aderire al protocollo opzionale di tale convenzione;

84.  invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione la conclusione di un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo e a redigere, entro un anno, una raccomandazione specifica volta ad associare il Parlamento al monitoraggio dell’attuazione della UN CRPD;

85.  invita il Consiglio ad adottare la proposta di decisione della Commissione relativa alla conclusione del protocollo opzionale da parte dell’Unione europea, sottolineando che il meccanismo istituito da tale protocollo potrebbe portare, con il coinvolgimento del Parlamento europeo, all’effettiva attuazione della UN CRPD da parte dell’Unione europea;

86.  invita la Commissione europea a definire azioni concrete, adeguate e più dettagliate e a istituire un meccanismo di controllo per tutti i livelli di governance riguardo all’attuazione della SED, coerentemente con l’elenco di azioni previste dalla SED e in stretta cooperazione con il Parlamento europeo;

87.  invita gli Stati membri a fornire tutto il sostegno possibile a idonee misure e strumenti su misura (al di là dell’aspetto medico) atti a favorire una vita più autonoma, al fine di garantire pari opportunità e un’esistenza attiva alle persone disabili e alle loro famiglie;

88.  sottolinea la necessità di aiutare chi può lavorare e vuole restare nel mondo del lavoro pur avendo perso parte delle proprie capacità funzionali; invita gli Stati membri a promuovere una cultura dell’inclusione e a contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con capacità di lavoro parziale;

89.  invita gli Stati membri a (ri)considerare le loro azioni e i programmi o le strategie nazionali in tema di disabilità in base al calendario e nel quadro della SED, conformemente alla strategia Europa 2020 e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

90.  invita la Commissione a proporre una proposta legislativa sull’accessibilità nell’Unione, come annunciato nella SED, sottolineando la necessità di misure incisive e vincolanti a livello dell’Unione per migliorare l’accessibilità di beni e servizi per le persone disabili, da applicare seguendo una chiara tabella di marcia;

91.  chiede agli Stati membri ad adottare, con il sostegno della Commissione, misure sociali specifiche a favore di un accesso equo all’assistenza sanitaria, compresi servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati alle persone con disabilità fisiche e mentali;

92.  sottolinea l’importanza della ricerca di nuove metodologie terapeutiche che favoriscano ulteriormente l’integrazione dei disabili nella società; segnala che in quest’ottica, ad esempio, il teatro e la zooterapia si stanno dimostrando efficaci nel promuovere la socializzazione e la comunicazione interpersonale;

93.  esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie ad agevolare le transazioni commerciali per gli ipovedenti;

94.  invita la Commissione a inserire riferimenti più espliciti alla disabilità nella prevista revisione della riforma degli appalti pubblici;

95.  invita la Commissione, in base ai risultati del dibattito seguito alla pubblicazione del Libro verde sulle pensioni, a promuovere una politica trasversale sulla disabilità nel prossimo Libro bianco, che dovrebbe essere pubblicato nella seconda metà del 2011;

96.  invita la Commissione a valutare se le ulteriori misure adottate nel quadro dei Fondi strutturali europei, con particolare riguardo al Fondo per lo sviluppo rurale, aiutino le persone con disabilità che vivono nelle aree rurali ad essere cittadini attivi in Europa;

97.  invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi in modo particolare per elaborare norme in materia di screening personale per l’uso di servizi di trasporto che rispettino i diritti fondamentali e la dignità dei passeggeri e consentano loro di viaggiare, con particolare riguardo ai dispositivi medici, apparecchi e accessori che possono essere portati a bordo, e per conseguire un’interpretazione comune chiara dei requisiti di sicurezza esistenti, al fine di garantire che alle persone con disabilità non sia negata la possibilità di viaggiare – in assenza di giustificazione e in misura sproporzionata – semplicemente per evitare disagi al prestatore di servizi;

98.  invita la Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire servizi di navigazione su misura per i non vedenti e gli ipovedenti, a riferire annualmente in proposito e a proporre specifiche raccomandazioni – tenendo conto degli sviluppi tecnologici dinamici – assicurando che si compiano progressi e conseguendo una mobilità da porta a porta senza intoppi, come indicato nel Libro bianco dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile»;

99.  invita gli Stati membri a riesaminare la prestazione di servizi sanitari alle persone con disabilità, tra cui le misure in materia di accessibilità fisica ai servizi, formazione e personale medico, sensibilizzazione, informazioni fornite in formati accessibili, servizi di consulenza personalizzati, compresa la traduzione in varie lingue, e servizi sanitari personalizzati in funzione delle esigenze delle persone con disabilità;

100.  invita la Commissione e gli Stati membri ad astenersi, nel quadro del sostegno alle attività sportive e ricreative per le persone con disabilità, dal compiere distinzioni tra le diverse disabilità ed esorta il Consiglio a proseguire gli sforzi, ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha promesso, nel 1986, di sostenere lo sport per le persone con disabilità;

101.  invita la Commissione e il Consiglio a migliorare l’accesso delle persone con disabilità nel settore dei diritti d’autore, anche intensificando lo scambio di prassi eccellenti in materia, a sostenere la definizione di modalità ottimali di cooperazione e a garantire che i prestatori di servizi siano soggetti a idonei requisiti comuni obbligatori riguardo alle persone con disabilità, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti videolesi;

102.  sottolinea che, in conformità con lo spirito della UN CRPD, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali – in particolare la disposizione sulle omissioni ingannevoli – riguarda anche le persone con disabilità;

103.  invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi, in base alle prassi e all’esperienza del Parlamento europeo, affinché i non udenti possano fruire senza ostacoli delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in conformità con le decisioni del Parlamento del 1988 e del 1998, e di riferire annualmente in proposito ai deputati europei interessati;

104.  invita la Commissione a elaborare uno studio riferito alle persone con disabilità della vista, analizzando le caratteristiche dei display digitali (interfacce) dei prodotti industriali e domestici e soluzioni alternative di informazione equivalenti per i non vedenti, e a presentare proposte legislative specifiche;

105.  invita gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la lingua dei segni tra le lingue ufficiali degli Stati membri; rileva pertanto che questi ultimi dovrebbero adoperarsi in tal senso, conformemente alla dichiarazione di Bruxelles del 19 novembre 2010;

106.  invita la Commissione, nel quadro delle relazioni internazionali e degli aiuti allo sviluppo, a insistere sulla presa in considerazione degli interessi delle persone con disabilità, in conformità degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite;

ls068 (4 novembre 2011)

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1..
(3) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(4) GU C 157 E del 27.5.2010, pag. 68.
(5) GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.
(6) GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.
(7) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
(8) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 383.
(9) GU C 284 del 2.11.1992, pag. 49.
(10) GU C 17 del 22.1.1996, pag. 196.
(11) GU C 152 del 27.5.1996, pag. 87.
(12) GU C 20 del 20.1.1997, pag. 386.
(13) GU C 132 del 28.4.1997, pag. 313.
(14) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.
(15) GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56.
(16) Testi approvati, P7_TA(2011)0081.
(17) GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.

 

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag