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Per le persone con disabilità: Permessi e astensione facoltativa

La disabilità. Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.
Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni assistenziali.
I PERMESSI AI LAVORATORI DISABILI
I lavoratori disabili hanno diritto ad usufruire di permessi articolati in ore (due ore al giorno) o in giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta documentata al suo datore di lavoro.
IL PROLUNGAMENTO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA E I PERMESSI PER MATERNITÀ

I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:
1) prolungamento dell’astensione facoltativa. L’astensione facoltativa, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungata fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all’astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa all’astensione facoltativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;
2) tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo.
I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
Se un genitore gode dell’astensione facoltativa, l’altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli con disabilità. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l’astensione facoltativa.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
I PERMESSI PER I FIGLI  MAGGIORENNI CONVIVENTI
I lavoratori dipendenti, genitori di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso mensili anche se in famiglia sono presenti altre persone che possono dare assistenza.
I PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI
I lavoratori dipendenti, genitori o familiari (parenti o affini entro il terzo grado) di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso purché l’assistenza sia necessaria, continua ed esclusiva per il disabile. Non hanno diritto ai giorni di permesso se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone che non lavorano e che siano in grado di prestare assistenza. Fanno eccezione alcuni casi: quando nel nucleo familiare oltre al disabile è presente un solo familiare affetto da grave malattia o più di tre minorenni o una persona di età superiore a 70 anni.
LA DOMANDA
Per avere diritto ai permessi è necessario presentare una domanda (su uno dei seguenti moduli: Hand 1 genitori di minori disabili; Hand 2 genitori/familiari di maggiorenni disabili; Hand 3 lavoratori disabili) corredata dai documenti che provino la disabilità, alla sede dell’Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps oppure sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
CHI PAGA
I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
Fonte: Inps – ln037 (2006)


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