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Disciplina dell’impresa sociale

È stato emanato il decreto legislativo sulla disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, in GU n. 97 del 27 aprile 2006, in vigore dal 12 maggio 2006.
Questi, in sintesi, i punti qualificanti del decreto.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, 1). Agli enti ecclesiastici e di confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le attuali norme limitatamente allo svolgimento di determinate attività (elencate all’articolo 2), a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del nuovo decreto (art. 1, 3).

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
f) valorizzazione del patrimonio culturale;
g) turismo sociale; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale (art. 2, 1).

L’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare: a) l’oggetto sociale; b) l’assenza di scopo di lucro (art. 5, 1). Gli atti costitutivi e le loro modificazioni devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione (art. 5, 2). Gli enti ecclesiastici e di confessioni religiose (vedi articolo 1, 3) sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni (art. 5, 4).
Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione (art. 7, 1). Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell’istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l’assemblea dei soci (art. 7, 2).
L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa (art. 10, 1), ed il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale (art. 10, 2). Per gli enti religiosi ecc., di cui all’articolo 1, comma 3, tali disposizioni si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento (art. 10, 3).
Nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ossia qualsiasi meccanismo mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell’impresa (art. 12, 1 e 2).
La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all’articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento (art. 13, 1). In caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3 (art. 13, 3).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca. Esercita altresì le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali (art. 16, 1 e 2). In caso di accertata violazione delle norme o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali diffidano gli organi direttivi dell’impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale (art. art. 16, 3 e 4).
Fonte: www.governo.it


“Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”. Legge 12 giugno 2005, n.118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005
ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell’ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell’impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa;
3) dell’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la struttura dell’ente, omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell’impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e per i destinatari delle attività;
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d’azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell’impresa sociale, derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell’impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell’impresa sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell’impresa dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall’attuazione dei princípi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155. Disciplina  dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2006.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto    l’articolo 117,   secondo   comma,   lettera   l),   della Costituzione;
Vista  la  legge  13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito  il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;
Sentite le rappresentanze del terzo settore;
Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del   Ministro   delle   attivita’  produttive,  del  Ministro  della giustizia,  del  Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Nozione
1.  Possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa sociale tutte le organizzazioni  private,  ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice   civile,   che   esercitano   in  via  stabile  e  principale un’attivita’  economica  organizzata al fine della produzione o dello scambio  di  beni o servizi di utilita’ sociale, diretta a realizzare finalita’  di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  e  le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche  indirettamente,  l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.
3.  Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi o intese si applicano  le  norme  di  cui  al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attivita’ elencate all’articolo 2, a condizione che per  tali  attivita’  adottino  un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali  attivita’  devono  essere  tenute  separatamente  le  scritture contabili  previste dall’articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti  che  sono  richiesti  dal  presente  decreto  per gli atti costitutivi.
Avvertenza:
Il  testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi  dell’art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate  o  alle  quali  e’  operato  il rinvio. Restano
invariati  il  valore  e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’
europee (GUCE).
Nota al titolo:
– Il  testo  della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega
al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale),
e’  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2005,
n. 153.
Note alle premesse:
–   L’art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
l’esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
regolamenti.
–   L’art.   117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione,  stabilisce  che  lo Stato ha la legislazione
esclusiva  nelle  seguenti  materie:  giurisdizione e norme
processuali;   ordinamento   civile   e  penale;  giustizia
amministrativa.
– Per  il  testo della citata legge n. 118 del 2005, si
veda la nota al titolo.
Nota all’art. 1:
– Il   testo   dell’art.   1,   comma 2,   del  decreto
legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), e’ il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita’
montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
l’Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2.
Utilita’ sociale
1.  Si  considerano  beni  e  servizi  di  utilita’  sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza  sociale,  ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328,  recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza  sanitaria,  per  l’erogazione delle prestazioni di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli essenziali di assistenza»,  e  successive modificazioni, pubblicato nel  upplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;
c) assistenza   socio-sanitaria,   ai   sensi   del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 14 febbraio 2001, recante  «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione,  istruzione  e  formazione,  ai  sensi della legge 28 marzo  2003,  n.  53, recante delega al Governo per la definizione delle  norme  generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e)  tutela  dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15  dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il  coordinamento  e  l’integrazione  della  legislazione  in materia ambientale  e  misure  di  diretta applicazione, con esclusione delle attivita’,  esercitate  abitualmente,  di  raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f)  valorizzazione  del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo  sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo  2001,  n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;      m) servizi   strumentali  alle  imprese  sociali,  resi  da  enti composti  in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
2.  Indipendentemente dall’esercizio della attivita’ di impresa nei
settori  di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale  le  organizzazioni  che  esercitano attivita’ di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori   svantaggiati   ai  sensi  dell’articolo 2,  primo paragrafo 1,  lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002  della  Commissione,  5 dicembre  2002,  della  Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
b) lavoratori    disabili   ai   sensi   dell’articolo 2,   primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
3.  Per  attivita’ principale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, si intende  quella  per  la  quale  i  relativi ricavi sono superiori al settanta  per  cento  dei  ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita  l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive  e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti  i  criteri  quantitativi  e  temporali per il computo della percentuale   del   settanta   per   cento   dei  ricavi  complessivi dell’impresa.
4.  I  lavoratori  di  cui  al  comma 2 devono essere in misura non
inferiore  al  trenta  per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo  nell’impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
5.  Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui  ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo.
Note all’art. 2:
–  Il  testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
– Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   29 novembre   2001   (Definizione   dei  livelli
essenziali  di  assistenza),  e’  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.
– Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri    14 febbraio   2001   (Atto   di   indirizzo   e
coordinamento  in  materia di prestazioni socio-sanitarie),
e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2001, n.
129.
–  Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
sull’istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
in  materia  di  istruzione e formazione professionale), e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
–  Il  testo della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Atto
di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia di prestazioni
socio-sanitarie),  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
giugno 2001, n. 129.
–  Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42  (Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art.  10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137),  e’
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45,  S.O.  e cosi’ corretto con comunicato 26 febbraio 2004
(Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47).
–  Il testo dell’art. 7, comma 10, della legge 29 marzo
2001,  n.  135  (Riforma  della  legislazione nazionale del
turismo), e’ il seguente:
«10. Le  associazioni  senza scopo di lucro che operano
per  la  promozione  del  turismo giovanile, culturale, dei
disabili   e  comunque  delle  fasce  meno  abbienti  della
popolazione,   nonche’   le  associazioni  pro  loco,  sono
ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato,  ai  benefici  di  cui alla legge 11 luglio 1986, n.
390,  e  successive  modificazioni, relativamente ai propri
fini istituzionali».
– Il regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002
della  Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti di Stato a favore
dell’occupazione,  e’  pubblicato  in  GUCE n. L 337 del 13
dicembre 2002.
Art. 3.
Assenza dello scopo di lucro
1.  L’organizzazione  che  esercita  un’impresa sociale destina gli utili  e  gli  avanzi  di  gestione  allo  svolgimento dell’attivita’ statutaria o ad incremento del patrimonio.
2.  A  tale  fine  e’  vietata  la  distribuzione,  anche  in forma indiretta,  di  utili  e  avanzi  di  gestione,  comunque denominati,
nonche’   fondi   e   riserve  in  favore  di  amministratori,  soci, partecipanti,  lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione
indiretta di utili:
a) la  corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli  previsti  nelle  imprese  che operano nei medesimi o analoghi settori  e  condizioni,  salvo  comprovate  esigenze  attinenti  alla necessita’  di  acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la  corresponsione  ai  lavoratori  subordinati  o autonomi di retribuzioni  o  compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi  collettivi  per  le  medesime  qualifiche,  salvo comprovate esigenze   attinenti   alla   necessita’   di   acquisire  specifiche
professionalita’;
c) la  remunerazione  degli  strumenti  finanziari  diversi dalle azioni  o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari  autorizzati,  superiori  di  cinque  punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 4.
Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi
1.  All’attivita’ di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme di cui al capo IX del
titolo  V del libro V e l’articolo 2545-septies del codice civile. Si considera,   in  ogni  caso,  esercitare  attivita’  di  direzione  e controllo  il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra  ragione,  abbia  la facolta’ di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
2.  I  gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di  partecipazione  presso  il  registro  delle  imprese. I gruppi di
imprese  sociali  sono  inoltre  tenuti  a  redigere  e  depositare i documenti  contabili  ed  il  bilancio  sociale in forma consolidata,
secondo le linee guida di cui all’articolo 10.
3.  Le imprese private con finalita’ lucrative e le amministrazioni pubbliche  di  cui  all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  non possono esercitare   attivita’  di  direzione  e  detenere  il  controllo  di un’impresa sociale.
4.  Nel  caso  di  decisione  assunta  con  il  voto  o l’influenza determinante  dei  soggetti  di  cui  al comma 3, il relativo atto e’ annullabile  e  puo’  essere impugnato in conformita’ delle norme del codice  civile  entro  il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare  spetta  anche  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.
Note all’art. 4:
– Il Capo IX del titolo V del libro V del codice civile
reca:  «Delle  societa’  costituite  all’estero od operanti
all’estero».
– Il testo dell’art. 2545-septies del codice civile, e’
il seguente:
«Art.  2545-septies  (Gruppo cooperativo paritetico). –
Il  contratto con cui piu’ cooperative appartenenti anche a
categorie  diverse  regolano, anche in forma consortile, la
direzione  e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
1) la durata;
2)  la cooperativa o le cooperative cui e’ attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3)  l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5)  i  criteri  di compensazione e l’equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivita’ comune.
La cooperativa puo’ recedere dal contratto senza che ad
essa  possano  essere  imposti oneri di alcun tipo qualora,
per  effetto  dell’adesione  al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le  cooperative  aderenti  ad  un  gruppo sono tenute a
depositare  in  forma  scritta  l’accordo di partecipazione
presso l’albo delle societa’ cooperative».
– Per il testo dell’art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all’art. 1.
Art. 5.
Costituzione
1.  L’organizzazione  che  esercita  un’impresa sociale deve essere costituita  con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per  ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a  ciascuna  di  esse,  gli  atti  costitutivi  devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformita’ alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:
a) l’oggetto    sociale,   con   particolare   riferimento   alle disposizioni di cui all’articolo 2;
b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.
2.  Gli  atti  costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi  all’impresa  devono essere depositati entro trenta giorni a cura  del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle  imprese  nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3.  Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui  all’articolo 16,  accede  anche  in  via  telematica  agli  atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita’  produttive e del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che  devono  essere  depositati  e  le  procedure  di cui al presente articolo.
Nota all’art. 5:
– Il  testo  dell’art.  31,  comma 2,  della  legge  24
novembre  2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di   norme   e   per  la  semplificazione  di  procedimenti
amministrativi  –  legge  di  semplificazione  1999), e’ il
seguente:
«2.  Decorsi  due  anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le  accompagnano  presentate all’ufficio del registro delle
imprese,   ad   esclusione   di   quelle  presentate  dagli
imprenditori   individuali  e  dai  soggetti  iscritti  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all’art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
7 dicembre  1995,  n.  581, sono inviate per via telematica
ovvero   presentate   su   supporto  informatico  ai  sensi
dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita’  ed  i  tempi  per  l’assoggettamento al predetto
obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei  soggetti
iscritti  solo  nel  repertorio  delle notizie economiche e
amministrative  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato».
Art. 6.
Responsabilita’ patrimoniale
1.  Salvo  quanto gia’ disposto in tema di responsabilita’ limitata
per  le  diverse  forme  giuridiche  previste  dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio   e’   superiore  a  ventimila  euro,  dal  momento  della iscrizione  nella  apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni  assunte  risponde  soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.
2.  Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio e’ diminuito  di  oltre un terzo rispetto all’importo di cui al comma 1, delle  obbligazioni  assunte  rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.
3.  La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
Art. 7.
Denominazione
1.  Nella  denominazione  e’  obbligatorio  l’uso  della locuzione: «impresa sociale».
2.  La  disposizione  di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
3.  L’uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o  locuzioni idonee a trarre in inganno e’ vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.
Art. 8.
Cariche sociali
1.   Negli  enti  associativi,  la  nomina  della  maggioranza  dei componenti delle cariche sociali non puo’ essere riservata a soggetti esterni  alla  organizzazione  che  esercita l’impresa sociale, salvo quanto  specificamente  previsto  per  ogni  tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
2.  Non  possono  rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
3.   L’atto  costitutivo  deve  prevedere  specifici  requisiti  di onorabilita’,   professionalita’   ed  indipendenza  per  coloro  che assumono cariche sociali.
Art. 9.
Ammissione ed esclusione
1.  Le  modalita’  di ammissione ed esclusione dei soci, nonche’ la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non   discriminazione,   compatibilmente   con   la  forma  giuridica dell’ente.
2.  Gli  atti costitutivi devono prevedere la facolta’ dell’istante che  dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l’assemblea dei soci.
Art. 10.
Scritture contabili
1.  L’organizzazione  che  esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso,  tenere  il  libro  giornale  e  il  libro  degli inventari, in conformita’  alle  disposizioni  di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonche’ redigere e depositare presso il registro delle
imprese  un  apposito  documento  che  rappresenti  adeguatamente  la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.
2.  L’organizzazione  che esercita l’impresa sociale deve, inoltre, redigere  e  depositare  presso il registro delle imprese il bilancio sociale,  secondo  linee  guida adottate con decreto del Ministro del lavoro   e   delle   politiche  sociali,  sentita  l’Agenzia  per  le organizzazioni   non  lucrative  di  utilita’  sociale,  in  modo  da rappresentare   l’osservanza   delle   finalita’   sociali  da  parte dell’impresa sociale.
3.  Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui  al  presente  articolo si applicano limitatamente alle attivita’ indicate nel regolamento.
Nota all’art. 10:
– lI  testo  degli  articoli  2216  e  2217  del codice
civile, e’ il seguente:
«Art.  2216  (Contenuto del libro giornale). – Il libro
giornale  deve  indicare  giorno  per  giorno le operazioni
relative all’esercizio dell’impresa.».
«Art.  2217 (Redazione dell’inventario). – L’inventario
deve  redigersi  all’inizio  dell’esercizio  dell’impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e
la  valutazione delle attivita’ e delle passivita’ relative
all’impresa,  nonche’  delle  attivita’  e delle passivita’
dell’imprenditore estranee alla medesima.
L’inventario  si  chiude con il bilancio e con il conto
dei  profitti  e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza  e  verita’  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
subite.  Nelle  valutazioni di bilancio l’imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa’
per azioni, in quanto applicabili.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore
entro  tre  mesi  dal  termine  per  la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».
Art. 11.
Organi di controllo
1.  Ove  non  sia  diversamente  stabilito  dalla  legge,  gli atti
costitutivi  devono  prevedere,  nel  caso del superamento di due dei limiti  indicati  nel  primo  comma dell’articolo 2435-bis del codice civile  ridotti  della  meta’,  la  nomina di uno o piu’ sindaci, che vigilano  sull’osservanza  della legge e dello statuto e sul rispetto dei    principi   di   corretta   amministrazione,   sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2.   I   sindaci   esercitano   anche   compiti   di   monitoraggio dell’osservanza  delle finalita’ sociali da parte dell’impresa, avuto particolare  riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede  di  redazione  del  bilancio  sociale  di  cui all’articolo 10, comma 2.
3.  I  sindaci  possono  in  qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione  e  di  controllo;  a  tale  fine,  possono  chiedere  agli amministratori  notizie,  anche  con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
4.  Nel  caso  in  cui  l’impresa  sociale  superi per due esercizi consecutivi     due     dei     limiti     indicati     nel     primo comma dell’articolo 2435-bis   del   codice   civile,   il  controllo contabile e’ esercitato da uno o piu’ revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel  caso  in  cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi  devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nota all’art. 11:
–  Il testo dell’art. 2435-bis, primo comma, del codice
civile, e’ il seguente:
«Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). – Le
societa’,  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
mercati  regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio in
forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
successivamente,  per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1)   totale  dell’attivo  dello  stato  patrimoniale:
3.125.000 euro;
2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
6.250.000 euro;
3)  dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
50 unita’.
Art. 12.
Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita’
1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o   negli   atti   costitutivi   devono   essere  previste forme  di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita’.
2.  Per  coinvolgimento  deve  intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese   l’informazione,  la  consultazione  o  la  partecipazione, mediante  il  quale  lavoratori e destinatari delle attivita’ possono esercitare  un’influenza  sulle  decisioni che devono essere adottate nell’ambito  dell’impresa,  almeno  in  relazione  alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita’ dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Art. 13.
Trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio
1.  Per  le  organizzazioni  che  esercitano un’impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo  da preservare l’assenza di scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei  soggetti  risultanti  dagli  atti  posti  in essere; la cessione d’azienda   deve   essere   realizzata   in  modo  da  preservare  il perseguimento    delle    finalita’    di interesse   generale   di cuiall’articolo 2  da  parte  del cessionario. Per gli enti di cui di cui  all’articolo 1,  comma 3,  la disposizione  di  cui al presente comma si   applica  limitatamente   alle   attivita’   indicate  nel regolamento.
2.  Gli  atti  di  cui  al comma 1 devono essere posti in essere in conformita’  a  linee  guida  adottate  con  decreto del Ministro del
lavoro   e   delle   politiche  sociali,  sentita  l’Agenzia  per  le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale.
3.  Salvo  quanto  previsto  in  tema  di  cooperative,  in caso di cessazione   dell’impresa,  il  patrimonio  residuo  e’  devoluto  ad organizzazioni  non  lucrative  di  utilita’  sociale,  associazioni, comitati,   fondazioni   ed  enti  ecclesiastici,  secondo  le  norme statutarie.  La  disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
4.  Gli  organi  di amministrazione notificano, con atto scritto di data  certa,  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali l’intenzione  di  procedere  ad  uno  degli  atti  di cui al comma 1, allegando   la   documentazione   necessaria   alla   valutazione  di conformita’   alle   linee   guida  di  cui  al  comma 2,  ovvero  la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5.  L’efficacia  degli  atti  e’ subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le  organizzazioni  non lucrative di utilita’ sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
6.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano quando  il  beneficiario  dell’atto  e’  un’altra  organizzazione che esercita un’impresa sociale.
Art. 14.
Lavoro nell’impresa sociale
1.  Ai  lavoratori dell’impresa sociale non puo’ essere corrisposto un  trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.
2.   Salva   la   specifica   disciplina   per   gli  enti  di  cui all’articolo 1,  comma 3,  e’  ammessa la prestazione di attivita’ di volontariato,  nei  limiti  del  cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque  titolo  impiegati  nell’impresa  sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3.  I  lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque titolo prestino la  loro  opera,  hanno  i  diritti  di informazione, consultazione e partecipazione  nei  termini  e  con  le  modalita’  specificate  nei regolamenti  aziendali  o  concordati dagli organi di amministrazione dell’impresa   sociale  con  loro  rappresentanti.  Degli  esiti  del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 10, comma 2.
Nota all’art. 14:
– Il  testo  degli  articoli  2,  4  e  17  della legge
11 agosto  1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e’
il seguente:
«Art. 2 (Attivita’ di volontariato). – 1. Ai fini della
presente   legge   per   attivita’   di  volontariato  deve
intendersi  quella  prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito,  tramite l’organizzazione di cui il volontario fa
parte,   senza   fini   di   lucro   anche   indiretto   ed
esclusivamente per fini di solidarieta’.
2.   L’attivita’   del   volontario   non  puo’  essere
retribuita  in  alcun  modo  nemmeno  dal  beneficiario. Al
volontario     possono     essere    soltanto    rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute    per   l’attivita’   prestata,   entro   limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3.  La  qualita’  di  volontario  e’  incompatibile con
qualsiasi   forma  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o
autonomo   e   con   ogni   altro   rapporto  di  contenuto
patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte».
«Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
di  volontariato).  –  1. Le organizzazioni di volontariato
debbono   assicurare   i   propri  aderenti,  che  prestano
attivita’  di  volontariato,  contro  gli  infortuni  e  le
malattie  connessi  allo svolgimento dell’attivita’ stessa,
nonche’ per la responsabilita’ civile verso i terzi.
2.   Con   decreto  del  Ministro  dell’industria,  del
commercio  e  dell’artigianato,  da emanarsi entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati   meccanismi   assicurativi  semplificati,  con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli».
«Art.  17 (Flessibilita’ nell’orario di lavoro). – 1. I
lavoratori  che  facciano  parte di organizzazioni iscritte
nei  registri  di  cui  all’art.  6,  per  poter  espletare
attivita’ di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme   di  flessibilita’  di  orario  di  lavoro  o  delle
turnazioni   previste   dai   contratti   o  dagli  accordi
collettivi,     compatibilmente     con    l’organizzazione
aziendale».
Art. 15.
Procedure concorsuali
1.   In  caso  di  insolvenza,  le  organizzazioni  che  esercitano un’impresa   sociale   sono  assoggettate  alla  liquidazione  coatta amministrativa,  di  cui  al  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.
2.  Alla  devoluzione  del  patrimonio  residuo  al  termine  della procedura concorsuale si applica l’articolo 13, comma 3.
Nota all’art. 15:
–  Il  testo  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
dell’amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
coatta  amministrativa  –  Testo  in  vigore  dal 16 luglio
2006),  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
1942, n. 81.
Art. 16.
Funzioni di monitoraggio e ricerca
1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali promuove attivita’  di  raccordo  degli  uffici competenti, coinvolgendo anche altre  amministrazioni  dello  Stato, l’Agenzia per le organizzazioni non  lucrative  di  utilita’  sociale  e le parti sociali, le agenzie tecniche  e  gli  enti  di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano  soggetti  alla  sua  vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare  azioni  di sistema e svolgere attivita’ di monitoraggio e ricerca.
2.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al  fine  di  verificare  il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3.  In  caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto  o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli  uffici  competenti  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali,  assunte  le  opportune  informazioni,  diffidano gli organi direttivi   dell’impresa  sociale  a  regolarizzare  i  comportamenti illegittimi  entro  un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.
4.  In  caso  di  accertata  violazione  delle  norme  di  cui agli articoli 1,  2,  3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione  i
cui  al  comma 3,  gli  uffici  competenti del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  dispongono  la  perdita della qualifica di impresa   sociale.  Il  provvedimento  e’  trasmesso  ai  fini  della cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l’articolo 13, comma 3.
5.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita  l’Agenzia  per  le  organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale.
Art. 17.
Norme di coordinamento
1.  Le  organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale e gli enti non  commerciali  di  cui  al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,   che  acquisiscono  anche  la  qualifica  di  impresa  sociale, continuano  ad  applicare  le  disposizioni  tributarie  previste dal medesimo  decreto  legislativo  n.  460 del 1997, ubordinatamente al rispetto  dei  requisiti  soggettivi  e  delle  altre  condizioni ivi previsti.
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153  dopo  la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «delle imprese sociali».
3.  Le  cooperative  sociali  ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre  1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui  agli  articoli 10,  comma 2,  e 12, acquisiscono la qualifica di impresa  sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si   applicano   nel   rispetto   della   normativa  specifica delle cooperative.
4.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro  consorzi,  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare  i  propri  statuti  con  le  modalita’  e  le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Note all’art. 17:
–  Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460  (Riordino  della  disciplina tributaria degli enti non
commerciali   e   delle  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita’  sociale),  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 gennaio 1998, n. 1, S.O.
–   Il   testo   dell’art.   3,  comma 2,  del  decreto
legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica
e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui  all’art.  11,
comma 1,  del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
e  disciplina  fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998,
n.  461),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e’ il
seguente:
«2. Non  sono consentiti alle fondazioni l’esercizio di
funzioni creditizie; e’ esclusa altresi’ qualsiasi forma di
finanziamento,  di  erogazione o, comunque, di sovvenzione,
diretti  o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali,  delle  imprese  sociali  e  delle cooperative
sociali  di  cui  alla  legge  8 novembre  1991,  n.  81, e
successive modificazioni».
– Il   testo   della  legge  8 novembre  1991,  n.  381
(Disciplina delle cooperative sociali), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.
Art. 18.
Disposizione di carattere finanziario
1.   All’attuazione   del   presente   decreto  le  amministrazioni competenti  provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente, senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali
Scajola,   Ministro   delle   attivita’ produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La  Malfa,  Ministro  per  le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Franco Zatini (a cura di )sp005 (2006)

L'impresa sociale D.Lgs. 155 del 2006

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