Iscriviti: Feed RSS

Sordi e Ciechi Legge 69 del 2000 (Newsletter della Storia dei Sordi n. 645 del 12 febbraio 2009)

Scuola. Sordi e ciechi occuperanno il Ministero. L’annuncio da parte dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi.   Il motivo è dovuto alla mancata emanazione del regolamento attuativo della legge 69 del 2000 che stanzia risorse economiche importanti per l’integrazione scolastica dei minorati sensoriali. Tali risorse, da nove anni a questa parte, vengono utilizzate a pioggia per l’offerta formativa, per finalità, quindi, diverse da quelle previste dalla legge, con la conseguenza che i bambini e i ragazzi ciechi, ipovedenti e sordi sono privati degli interventi specialistici necessari per la loro formazione: materiali didattici speciali, libri di testo accessibili, apprendimento della lingua dei segni e così via.

Più volte l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno tentato di conoscere le ragioni di una così assurda situazione.
Sono passati quasi nove anni dall’approvazione della legge e quasi tre mesi dall’ultima richiesta di incontro: il Ministro Gelmini non ha dato alcuna risposta.

I Consigli nazionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e  hanno deciso che occuperanno quanto prima il Gabinetto del Ministro per sollecitare una risposta.

Uic e Ens ricordano che “Fare una legge e non farla rispettare equivale ad autorizzare la cosa che si vuole proibire”.
Fonte: Vita.it

 

COMUNICATO STAMPA del Ministero MIUR
Scuola, integrazione degli alunni con handicap sensoriali incontro al Ministero per elaborare testo del regolamento L’integrazione scolastica degli studenti con handicap sensoriali è un tema molto importante. Il ministro Mariastella Gelmini si è impegnata a promuovere e sostenere al più presto un regolamento attuativo dell’articolo 21 della legge n. 59 del 1977, per la cui realizzazione la legge 69 del 2000 ha stanziato apposite risorse economiche per l’integrazione scolastica degli alunni ciechi, ipovedenti e sordi. L’adozione del regolamento attuativo della legge n. 59/77, con il quale vengono costituiti gli Enti per il sostegno all’integrazione scolastica di questi studenti, è un provvedimento urgente.

Già questa mattina, infatti, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è tenuto un incontro con l’obiettivo di individuare uno schema condiviso di regolamento, tra il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero, Maria Celentano, il Capo Dipartimento per l’Istruzione, Giuseppe Cosentino e il Presidente e il Vice Presidente dell’Unione Nazionale Ciechi e Ipovedenti, Tommaso Daniele ed Enzo Tioli insieme al Presidente dell’Ente Nazionale per la protezione dei Sordi, Ida Collu.
Roma, 12 febbraio 2009

Ecco il testo della Legge di Stato sulle scuole atipiche per minorati sensoriali
Legge 22 Marzo 2000, n. 69
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000

Art. 1.
1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.

2. L’intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell’esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell’educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l’insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.

3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell’ambito di sperimentazioni dell’autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell’integrazione scolastica.

4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all’integrazione scolastica.

Art. 2.
1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l’anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PER SAPERE DI PIU’
Miur

Newsletter della Storia dei Sordi n. 645 del 12  febbraio 2009

«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it
“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag