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Handicap e diritto allo studio

Handicap e diritto allo studio di avv. Margherita Corriere*
Il diritto allo studio delle persone portatrici di handicap nel nostro paese è garantito in primis dalla nostra Costituzione: basti pensare all’art. 2, all’art. 3, che sancisce che “ è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, all’art. 34 che afferma che “la scuola è aperta a tutti” e all’art. 38 che dispone che gli inabili hanno “diritto all’educazione”.

Nel 1977 viene varata una normativa sulla scuola elementare e media: la legge 4 agosto 1977, n. 517, che contiene indicazioni abbastanza importanti sul diritto all’integrazione scolastica degli alunni disabili. Si prevede la figura dell’insegnante di sostegno, che viene assegnata, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”. Indi nella legge 104/92, definita la legge quadro sui diritti delle persone disabili, la normativa inerente il diritto all’istruzione dei portatori di handicap è presente fin dal suo articolo 1 che afferma che la Repubblica “garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”.

Le modalità ed i tempi con i quali tale diritto viene garantito e attuato sono precisati dagli articoli 12 (diritto all’educazione), 13 (integrazione scolastica), 14 (modalità di attuazione dell’integrazione), 15 (gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica), 16 (valutazione del rendimento e prove d’esame). La legge 1997 n. 449 ha previsto poi che ogni provincia sia dotata di un organico di docenti di sostegno, calcolato in misura di uno ogni 138 alunni iscritti. Ma, poiché a causa della gravità delle patologie, tale rapporto prettamente numerico può risultare inidoneo, atteso che spesso occorre, in base alla gravità dell’handicap, un rapporto individualizzato 1:1 tra docente di sostegno e studente, in base al combinato disposto di tale normativa e della legge 333/2001 e del CM 2001 n.146, i dirigenti scolastici possono richiedere con adeguata motivazione la nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138.

Nel 1999 il legislatore torna sull’argomento avendo particolare attenzione per le persone handicappate iscritte ai corsi universitari con la legge 28 gennaio 1999, n. 17. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185 regola modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ma poi succede qualcosa di veramente deprecabile ed incostituzionale: nell’autunno del 2008 non passa giorno senza che non giungano telefonate disperate di genitori, che chiedono giustizia per i loro figli diversamente abili che, sebbene affetti da patologie gravissime e con certificazione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 104/1992, sono rimasti privi di insegnante di sostegno con rapporto 1:1 per l’anno scolastico 2008/2009. Questi genitori disperati giustamente non riuscivano a comprendere come fosse potuto succedere che al loro ragazzino o bambino cui, sino all’ anno scolastico precedente, era stato garantito il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1:1, quell’anno era stato diminuito drasticamente il sostegno a poche ore settimanali. Giustamente non sapevano spiegarselo e la prima annotazione che facevano era del tipo: ”ma mio figlio non è stato miracolato in questo nuovo anno scolastico!! purtroppo non può guarire e la grave patologia diagnosticata (spesso identificata con gravissimo ritardo mentale; grave deficit cognitivo; sindrome autistica etc.) necessita di un docente di sostegno con rapporto 1:1, altrimenti che lo portiamo a fare a scuola!!! Rimarrà isolato, ignorato ..handicappato e basta”.

Spesso le parole di questi padri, di queste mamme erano crude, drammatiche, ma purtroppo molto realistiche. Ed infatti già nei primi giorni di scuola numerose erano state le segnalazioni provenienti da genitori veramente scoraggiati ed in crisi, perché si rendevano conto dell’esorbitante disagio patito dai loro figli, poiché i docenti curriculari, senza il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1:1 non riuscivano a gestire, al contempo, l’intera classe e l’alunno portatore di handicap grave, con le intuibili conseguenze negative per tutti, ma soprattutto per il soggetto più debole. Allora sorgeva in me spontanea una riflessione: si parla tanto di diritto all’integrazione, di diritti della personalità inviolabili e sacri, ma è veramente deprecabile che in tutte le scuole italiane, ma soprattutto in quelle calabresi, si segnali la violazione di un concreto diritto allo studio, all’integrazione, alla riabilitazione, all’ottimizzazione di quelle capacità residue, che se non trattate adeguatamente, corrono il rischio di causare serie ed irreversibili involuzioni”.

A base di tutta questa vergognosa situazione vi era la legge finanziaria per il 2008 (legge dicembre 2007 n. 244), che all’articolo 2 comma 413 così recitava testualmente “…il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il ministro della Pubblica istruzione, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti…in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.” Il successivo comma 414 aveva soppresso la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga in base alla concreta necessità scaturente dalla gravità dell’handicap dell’alunno da inserire nella scuola, abrogava tutte le disposizioni vigenti “non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e 414″ e poi, però, in maniera alquanto sibillina e oserei dire contraddittoria, dichiarava che rimaneva fermo il “rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104″.

Ma a tal punto con una petizione nazionale a cui ha aderito in massa la società civile, i professionisti della scuola, gli operatori del diritto e numerosissime associazioni, l’Osservatorio sulla legalità ed i Diritti ha evidenziato che:

1 – i diritti fondamentali della personalità, di uguaglianza e solidarietà sociale , sanciti dalla nostra Costituzione, non li può sopprimere nessuna legge ordinaria;

2 – la legge 104, ai cui principi non si può derogare nemmeno ai sensi del sopracitato comma 414, è la normativa statale diretta ad assicurare l’integrazione degli alunni disabili ed a rendere effettivo il loro diritto all’istruzione. È importante rammentare che l’art. 12 ai commi 3 e 4 dispone che ” l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.

3 – con la nuova aberrante normativa molti alunni e studenti disabili gravi e gravissimi rimanevano privi di insegnante di sostegno con rapporto 1: 1, con tutte le difficoltà e le problematiche connesse. Infatti la sopracitata finanziaria, nell’applicare un criterio numerico generale di uguaglianza (1 insegnante di sostegno per ogni 2 disabili a prescindere dalla loro gravità), di fatto, uniformava tale rapporto ½ su tutto il territorio nazionale dimenticando la specificità ed il bisogno formativo legato alla certificazione di ciascun alunno diversamente abile;

tutto ciò comportava che in varie regioni, ove il rapporto è diverso da quello previsto nella finanziaria 2008, si era avuta una notevole contrazione di organico di sostegno.

L’Osservatorio si batte da anni per la tutela dei diritti dei disabili ed, in primis, per quello allo studio e alla realizzazione di una vera integrazione sociale delle persone diversamente abili. Per questo ha promosso tale importante petizione sul diritto allo studio dei ragazzi portatori di handicap e sulla necessità di usufruire del supporto del docente di sostegno con rapporto individualizzato per i casi più gravi. Tale petizione – nella quale fra l’altro si evidenziava il sospetto di illegittimità oggi riconosciuta dalla Consulta – ha raccolto un numero molto considerevole di firme nella società civile ed è giunta alle più alte Istituzioni dello Stato, fra cui il Presidente della Repubblica, che ci ha scritto di averla presa in grande considerazione, e il Parlamento, che l’ha inserita agli atti delle competenti Commissioni.

Intanto, anche su nostra sollecitazione, la Consulta si è espressa con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 /2010 che ha dichiara illegittimo l’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della stessa legge nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità. Tale sentenza è di grande importanza per la concreta attuazione del diritto allo studio dei disabili, soprattutto di quelli che versano in condizioni di gravità.

Ma purtroppo ancora oggi tanto deve essere fatto perché un diritto all’integrazione sociale e scolastica dei disabili, perfetto sulla carta, diventi diritto autentico e concreto!! Andiamo per ordine:

Secondo una recentissima indagine nazionale condotta su un campione di 71 classi di ogni ordine grado, il 37% delle classi frequentate da alunni disabili supera il limite dei 22 alunni, nonostante le disposizioni contenute nel Dpr 81/09, che prevede un massimo di 20 alunni per le classi in cui siano iscritti ragazzi con disabilità.

Un altro dato molto preoccupante riguarda la concentrazione di alunni disabili all’interno della stessa classe: in media il 26% degli alunni disabili ha in classe un altro compagno con disabilità. Secondo i dati del ministero, oltre 5.500 classi sono frequentate da più di due alunni disabili. Per quanto riguarda le ore di sostegno, a tutt’oggi, il 59% degli alunni disabili gode di meno di 12 ore settimanali!!

Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″. E’ quanto statuisce l’articolo 9 comma 15 della manovra pubblicata il 31 maggio in Gazzetta ufficiale.

Nel testo si conferma il blocco dell’organico degli insegnanti di sostegno ma si dispone dunque una deroga per le situazioni più gravi. Nello stesso testo, all’articolo 10 comma 5, si specifica con quali modalità è necessario verificare la sussistenza della situazione di handicap degli alunni: la condizione è accertata dalle Aziende sanitarie, mediante appositi controlli collegiali. Inoltre si dispone addirittura che i componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap siano responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dalla stessa legge 104, la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Orbene, la normativa recente, formalmente ha rispettato la sentenza della Corte costituzionale, ma la sua l’applicazione pratica porterà non pochi problemi …e per chi? Sicuramente per gli studenti disabili gravi e per le loro famiglie!! Ma l’appello di chi come me da tantissimi anni, a titolo di volontariato, tutela i diritti dei disabili e dà voce a chi non ne ha, è quello di non desistere: io sarò sempre vicino a loro, al fine di far valere quel principio di uguaglianza e di rispetto essenziale e fondamentale per la crescita e la valorizzazione della personalità di ogni soggetto, a maggior ragione dei minori diversamente abili.

Non dimentichiamo il disposto della sentenza costituzionale n. 80 del 2010, che ha sancito l’illegittimità del limite massimo al numero dei posti di sostegno e la possibilità di assumere insegnanti in deroga in presenza di studenti disabili gravi. Ed infine rammentiamo ed uniamoci alle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, che ha dichiarato: “La scuola non deve separarsi dalla società e deve far crescere le nuove generazioni nel senso civico, nella coscienza dei diritti e dei doveri scolpiti dalla nostra Costituzione. Per avere un’Italia migliore abbiamo bisogno di una scuola migliore”.

E sicuramente per avere una scuola migliore è necessario che nell’ambito della sua organizzazione non siano negati i fondamentali diritti degli studenti diversamente abili e che sempre di più prenda il sopravvento la cultura del rispetto e dell’attenzione per l’altro.

* Referente provincia di Cosenza dell’Osservatorio sulla Legalità ed i Diritti e membro del Comitato tecnico giuridico dell’Osservatorio

Fonte: osservatoriosullalegalita.org

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