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Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Legge 69 del 2009

Nell’ordinamento italiano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era un peculiare ricorso amministrativo, alternativo ai ricorsi giurisdizionali, prodotto da chi voleva tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione.

In conseguenza dell’intervento del legislatore, che con la L. n. 69 del 2009 art. 69 è intervenuto in revisione sull’istituto, oggi possiamo considerare il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato un vero e proprio rimedio giurisdizionale. Tutto questo in ossequio ai principi di effettività di tutela affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (i cui artt. 6 e 13 impongono che i rimedi di giustizia siano effettivi e non rimangano illusori). Detto art. 69, infatti, prevedendo la possibilità per il Consiglio di Stato di sollevare, ove sia necessario, questione di legittimità costituzionale e prevedendo un’interpretazione autentica delle precedenti norme in materia ha contribuito ad eliminare tutti i dubbi che via via nel tempo si sono posti sulla natura giurisdizionale di tale rimedio.

Benché formalmente riferito al Presidente il ricorso è in verità deciso dal Consiglio di Stato.

Le caratteristiche che rendono ancora attuale questa tipologia di ricorso sono essenzialmente il fatto che il termine per ricorrere è più ampio di quello previsto per il ricorso giudiziale e che non è necessario il patrocinio legale. Si può ricorrere contro un atto amministrativo se questo è viziato per soli motivi di legittimità (art. 8 d.p.r 1199 1971), se si tratta di un atto definitivo o se non è possibile ricorrere contro l’atto per via gerarchica.

Il ricorso straordinario al capo dello stato è alternativo alla via giudiziaria, per cui se si utilizza questo strumento, poi non si può più ricorrere ai T.A.R. o al Consiglio di Stato, come se si ricorre a questi, poi non è più esperibile il ricorso amministrativo straordinario al capo dello stato.

Fino all’entrata in vigore della legge 111/2011 (finanziaria 2012, governo Berlusconi IV), il ricorso straordinario al capo dello stato, fatte salve le spese di notifica, era completamente gratuito. Con l’art. 37, comma 6, della legge suddetta è stato invece introdotto un contributo di euro 600 (seicento), con lo scopo evidente di scoraggiare il ricorso a questo rimedio giurisdizionale da parte dei cittadini lesi nei propri interessi legittimi.
Non si applica contro gli atti degli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano.

Procedura
Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento. Va notificato entro il termine predetto ad almeno uno dei controinteressati (coloro che hanno un interesse contrario a quello del ricorrente, il quale impugna l’atto e ne chiede l’annullamento mentre il controinteressato che ha un vantaggio da quell’atto ha una posizione che collima con quella dell’amm.ne, cioè difende l’atto perché gli dà un vantaggio) e presentato con la prova della notifica all’organo che ha emanato l’atto o al ministero competente. Se presentato all’organo questo lo trasmette immediatamente al Ministero competente.

I controinteressati possono entro 60 giorni presentare deduzioni e documenti. I controinteressati possono accettare la sede giudiziaria scelta dal ricorrente o proporre opposizione per chiedere la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso quest’ultimo non abbia giurisdizione poiché l’oggetto della domanda riguardi diritti soggettivi il giudizio continua presso la sede originaria allo scopo di non far perdere la tutela al ricorrente.

Terminata l’istruttoria del Ministero entro 120 giorni dal termine per presentare le deduzioni da parte dei controinteressati, il gravame viene trasmesso al Consiglio di Stato per il parere. Decorsi 120 giorni dal predetto termine il ricorrente può fare domanda al Ministero per sapere se la documentazione è stata trasmessa al Consiglio di Stato, in caso di negativa o mancata risposta potrà lui stesso provvedere alla trasmissione.

La decisione viene emanata sotto forma di dpr del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e in seguito al parere obbligatorio e, per gli effetti della legge n.69/2009, vincolante del Consiglio di Stato.

Va specificato che, in sede di pubblico concorso (Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462 – Consiglio di Stato, IV, sentenza 5 settembre 2007, n. 4659), la notifica ai presunti controinteressati non è necessaria qualora il provvedimento impugnato riguardi il procedimento concorsuale ancora in corso, ovvero non sia ancora avvenuta la nomina e/o assunzione dei vincitori, in quanto prima della nomina non sono configurabili controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l’insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso.

Effetti
La decisione può essere di vario contenuto: il ricorso straordinario può essere accolto, rigettato o vi può essere la dichiarazione di inammissibilità, ove si riconosca che il ricorso non poteva essere proposto, ad esempio perché l’atto impugnato non era definitivo (ed era quindi ammesso un ricorso gerarchico), salva la facoltà della assegnazione di un breve termine per presentare all’organo competente il ricorso amministrativo, se si accerta l’esistenza di un errore ritenuto errore scusabile.

Nel caso in cui il ricorso venga accolto, l’atto sarà annullato; questa annullamento avrà effetto esclusivamente tra le parti, salvo che non si tratti di un atto a natura normativa o regolamentare: in questa ipotesi l’efficacia dell’annullamento sarà erga omnes.

Possono essere dedotti i seguenti vizi dell’atto amministrativo: incompetenza relativa, eccesso di potere e violazione di legge. Nel caso in cui venga riconosciuto fondato soltanto un motivo di competenza l’affare viene rimesso all’organo competente.

Se tali vizi sono ritenuti infondati, il ricorso viene rigettato.

Fonte: wikipedia – ne041

PER SAPERE DI PIU’

Visualizza i caratteri e le funzioni del ricorso

Legge 18 giugno 2009, n. 69

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nw041


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