Iscriviti: Feed RSS

Regione Basilicata: Normative a favore dei Sordi

Istituzionale: Concessione di contributo per il funzionamento alle Sezioni Unione italiana Ciechi, all’ Ente Nazionale Sordomuti e ai Centri AIAS di Basilicata. Regione Basilicata. Legge Regionale n.49 del 09-06-1975. Fonte: Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 9 giugno 1975.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
La Giunta Regionale è  autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell’ Unione Italiana Ciechi, all’ ente sordomuti ed ai centri  AIAS operanti nella Basilicata un contributo allo scopo di favorire l’ attuazione di iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e professionale dei minorati della vista, dei sordomuti, degli spastici, per il loro inserimento nella società  e nel mondo del lavoro.
ARTICOLO 2
Per il conseguimento degli scopi di cui all’ articolo precedente, è  istituito un fondo regionale di L. 50 milioni.
Il contributo è  concesso, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, agli enti suddetti nelle proporzioni definite con delibera di Giunta sulla base del numero degli assistiti e delle funzioni svolte.
ARTICOLO 3
I Consigli di amministrazione dei suddetti enti devono presentare, entro il 31 dicembre del 1975, alla Giunta Regionale di Basilicata, il programma delle attività  svolte.
ARTICOLO 4
All’ onere derivante dall’ applicazione della presente legge si provvede, per l’ anno 1975, con il fondo di L. 50 milioni, di cui al capitolo 201 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1975.
ARTICOLO 5
La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Data a Potenza il 9 giugno 1975.


Erogazione di Provvidenze in favore degli Enti di tutela ed assistenza agli invalidi. Regione Basilicata. Legge Regionale n.7 del 04-04-1989. Fonte: Bollettino Ufficiale della medesima Regione n.13 del 6 aprile 1989.
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Beneficiari)
La Regione concede, annualmente, contributi alle sezioni regionali delle seguenti associazioni, che svolgono attività  di territorio regionale allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali
– Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979;
– Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
– Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
– Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
– Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
– Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra( ANMIG) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1978;
– Associazione Nazionale  privi della Vista riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1978;
L’ elenco delle Associazioni, di cui al presente articolo, potrà  essere integrato con atto della Giunta Regionale su conforme parere della competente Commissione Consiliare, a domanda dei rappresentanti nazionali di altre associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento con Decreto del Presidente della Repubblica ed abbiano strutture organizzative in Basilicata.
ARTICOLO 2 (Concessioni dei contributi)
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con proprio atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di cui all’ art. 1 sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell’ attività  programmata, da valutare anche in base al consuntivo di cui al successivo articolo.
ARTICOLO 3 (Programmazione di attività )
Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2 gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta Regionale il programma di attività  per l’ anno successivo ed il relativo piano finanziario.
La erogazione dei contributi avverrà  a rate semestrali anticipate.
La erogazione della prima rata sarà  disposta dalla Giunta contestualmente alla concessione del contributo.
La erogazione della rata successiva sarà  disposta a richiesta degli Enti beneficiari che dovranno presentare una relazione sull’ attività  svolta.
Entro il 31 marzo dell’ anno successivo, gli aventi diritto presentano alla Giunta Regionale il rendiconto delle attività  svolte ed i relativi conti consuntivi.
Qualora la Giunta Regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti, dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.
ARTICOLO 4 (Norma Transitoria)
Per il primo anno di applicazione il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è  fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5 (Norma finanziaria)
L’ onere derivante dall’ attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, farà  carico al Cap. 5201 del bilancio regionale per l’ esercizio finanziario 1989 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali per gli anni successivi.
ARTICOLO 6 (Pubblicazione)
La presente legge è  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, addì  4 aprile 1989


Trasporto: Riforma del Trasporto Pubblico Regionale e Locale in attuazione del Decreto Legislativo del 19-11-1997, n.422. Regione Basilicata. Legge Regionale n.22 del 27-07-1998. Fonte: Bollettino Ufficiale della medesima Regione n.44 del 6 agosto 1998.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 24  (Libera circolazione ai soggetti in grave situazione di disagio)
La Regione, nell’ambito di una politica sociale a tutela dei soggetti  svantaggiati, riconosce biglietti di libera circolazione sui servizi  di trasporto pubblici di linea di interesse provinciale e regionale, a favore dei soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie, con  invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche,  domiciliati nella Regione Basilicata e con un reddito individuale,  comunque prodotto, non superiore a £. 20 milioni annui:
a)      Privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non  superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
b)      Sordomuti;
c)      Minore non deambulante con difficoltà persistente a svolgere i  compiti e le funzioni proprie della sua età;
d)      Invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria;
e)      Invalidi civili e invalidi del lavoro con una riduzione della  capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
A titolo sperimentale il beneficio di cui al comma precedente si  estende anche ai cittadini residenti nella Regione Basilicata che  versano in situazione di gravissimo e conclamato disagio economico e  sociale, da attestarsi a cura dei servizi sociali competenti per  territorio, il cui reddito familiare rapportato su base annua non  superi l’importo della pensione minima INPS mensile vigente maggiorata  del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare.
Con deliberazione della Giunta, sentite le Competenti Commissioni  Consiliari, entro novanta giorni dall’approvazione della presente  legge sono stabilite le modalità di accertamento dei requisiti, o  l’entità della spesa a carico del bilancio regionale, nonché il numero  dei titoli da attribuire a ciascun avente diritto.
ARTICOLO 25 (Biglietti Gratuiti)
Agli aventi diritto appartenenti alle categorie indicate all’art. 24, punti a), b) e c), vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti gratuiti di corsa semplice.
Ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all’art. 24, punti d) e e) vengono rilasciati, annualmente, 200 biglietti gratuiti di corsa semplice, se l’invalidità riconosciuta è compresa tra i 2/3 ed il 99%; vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti gratuiti di corsa semplice, se l’invalidità riconosciuta è del 100%.
Per i minori non deambulanti, di cui al punto c) dell’art. 24, non si applica la limitazione in relazione al reddito.
I medesimi benefici sono estesi agli accompagnatori dei portatori di invalidità nei casi riconosciuti dalle attestazioni delle competenti Commissioni Mediche e ai ciechi assoluti.
I biglietti rilasciati agli aventi diritto sono strettamente personali, non possono essere scambiati tra i portatori di invalidità, sono validi su tutta la rete regionale dei servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale.
Il rilascio dei necessari titoli di viaggio ai portatori di invalidità nonché i rimborsi alle imprese concessionarie sia dei titoli sia dei contributi integrativi è di competenza delle amministrazioni provinciali dietro erogazione regionale dei necessari fondi.
ARTICOLO 36  (Pubblicazione)
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare  come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 27 luglio 1998
DINARDO


Servizi sociali e scolastici. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998. Regione Basilicata. Legge Regionale n.7 del 08-03-1999. Fonte: Bollettino Ufficiale della medesima Regione n.17 del 18 marzo 1999.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
CAPO II – SERVIZI SOCIALI
ARTICOLO 79  – Funzioni di competenza della Regione
Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative  concernenti:
a) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’art. 130 del D. Lgs n. 112/1998;
b) la determinazione degli eventuali benefici aggiuntivi di cui al  comma 2 del sopracitato art.130 del decreto legislativo n. 112/1998 ed  erogabili sulla base degli atti regionali di programmazione, fatta  salva la competenza dei comuni;
c) la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure  di rilascio della concessione di cui alla precedente lettera a) e dei  raccordi con la fase di accertamento sanitario, disciplinato dal  decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n.698;
d) la definizione dei criteri per la semplificazione del  procedimento ai fini dell’ammissibilità dell’accertamento sanitario  dell’invalidità civile, per l’accesso a prestazioni e benefici  riservati alle persone disabili, anche nell’ambito di procedimenti  diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a);
e) gli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, della cecità e  del sordomutismo, nonché dell’handicap derivante dall’invalidità ai  sensi dell’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
ARTICOLO 80 – Funzioni di competenza degli Enti Locali
Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative conferite  dall’art. 131, comma 2 e dall’art. 132, comma 1 del D. Lgs. N. 112/1998.
Le predette funzioni sono esercitate con le modalità stabilite dalla L.R. n. 25/1997, concernente il “Riordino del sistema socio-assistenziale”.
ARTICOLO 81 – Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab)
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la Regione disciplina le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) nel quadro della legislazione nazionale di riordino del sistema socio-assistenziale e  nel rispetto del principio della loro autonomia, provvedendo altresì al loro inserimento nella rete di protezione sociale, secondo la programmazione regionale.
CAPO III – ISTRUZIONE SCOLASTICA
ARTICOLO 82 – Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali
1. La Regione, in materia di istruzione scolastica così come  definita dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 31 marzo  1998, n° 112, esercita le funzioni amministrative delegate  dall’articolo 138, comma 1, dello stesso decreto legislativo n° 112 del 1998, secondo i tempi e le modalità stabilite dai commi 2 e 3  dello stesso articolo.
2. Spetta agli enti locali l’esercizio delle funzioni trasferite dall’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, secondo la ripartizione nello stesso articolo effettuata.
ARTICOLO 83 – Riordino normativo
1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell’esercizio delle  funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell’art.7,comma 1,  del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, la Regione provvede alla
approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali  inerenti la materia disciplinata nel presente capo.
2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme  concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l’esercizio  della potestà regolamentare, al fine della semplificazione, dello  snellimento e dell’accelerazione dell’attività amministrativa, con  l’osservanza dei principi desumibili dall’art. 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n° 59.
ARTICOLO 95 – Pubblicazione della legge
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare  come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 8 marzo 1999
DINARDO


Rappresentanza. Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette. Regione Basilicata. Legge Regionale n.35 del 10-04-2000. Fonte: Bollettino Ufficiale della medesima Regione n.27 del 15 aprile 2000.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 1
1. La Regione Basilicata valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati ed invalidi (Unione Nazionale Mutilati per Servizio – UNMS -, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – ANMIL -, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – ANMIC-, Ente Nazionale Sordomuti – ENS -, Unione Italiana Ciechi – UIC) cui la legislazione vigente riconosce la sussistenza come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali.
ARTICOLO 2
1. Per le finalità di cui alla presente legge, è stabilita la partecipazione, con cadenza almeno annuale, di un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui al precedente articolo 1, presso gli organi consultivi della Giunta Regionale, presso la competente Commissione Consiliare Permanente e presso tutti gli enti strumentali della Regione Basilicata.
2. Attraverso la suddetta partecipazione le associazioni di cui al precedente articolo 1, attraverso specifiche audizioni in rispetto delle norme regolamentari, avanzano proposte, suggerimenti, progetti per l’organizzazione di servizi commisurati alle specifiche necessità dei loro rappresentanti e i percorsi necessari per il superamento degli ostacoli ad una loro piena partecipazione sociale.
ARTICOLO 3
1. Ai fini della presente legge la Regione e gli enti strumentali possono stipulare intese e convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 1 per favorire il raggiungimento dell’equivalenza sociale e l’istituzione di servizi utili alla promozione degli appartenenti alle rispettive categorie.
ARTICOLO 4
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 10 aprile 2000.
DINARDO


 

Lavoro: Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili. Regione Basilicata. Legge Regionale n.28 del 20-07-2001. Fonte: Bollettino ufficiale della medesima Regione n.49 del 24 luglio 2001.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 1
1. La Regione favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili  con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema scolastico e formativo, delle cooperative sociali di cui all’art. 1 comma l, lett. b) della legge 8/11/1991 n. 381.
2. A tal fine la Regione:
a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) promuove e sostiene l’inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili;
c) promuove la cultura dell’integrazione, tramite un sistema  coordinato di azioni, volte a favorire l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili.
3. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’art. 2 della L.R. 8/9/1998, n. 29, la Regione promuove il diritto e l’accesso al lavoro delle persone disabili avvalendosi dei servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l’inserimento al lavoro e per l’occupazione. La Regione promuove i programmi con le parti sociali e le associazioni dei disabili.
ARTICOLO 2
1. I Titoli I, II e III della presente legge si applicano alle  persone, d’ora in poi definite “persone disabili”, di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 68/99, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 18 della medesima legge.
ARTICOLO 3
1. Le finalità di cui all’art. 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al  lavoro, nonché di riqualificazione anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all’art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) un sistema integrato di servizi socio-riabilitativi, formativi ed educativi per il lavoro, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68/99.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l’inserimento professionale e l’occupazione delle persone disabili;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell’efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l’inserimento al lavoro delle persone disabili;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.
ARTICOLO 4
1. La Regione, nel rispetto delle linee programmatiche di cui  all’art. 2 della L.R. n. 29/98, prevede interventi di politica attiva al lavoro delle persone disabili, nel rispetto del titolo I della  presente legge in base ai programmi predisposti dalle Commissioni Provinciali Tripartite per le Politiche del Lavoro.
ARTICOLO 5
1. La Commissione Provinciale di cui al comma 4 dell’art. 4 della  L.R. n. 29/98, istituisce, con apposito regolamento, un Comitato Tecnico ai sensi della lettera b), comma 2, dell’art. 6 della Legge n. 68/99. Tale Comitato è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, da componenti della predetta Commissione, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalle Province.
2. Il Comitato tecnico esercita i compiti previsti dalla legge n. 68/99 nel rispetto degli indirizzi all’uopo adottati dalla Regione, ai sensi della L.R. n. 29/98, nonché sulla base delle modalità di raccordo tecnico definite con le Province.
ARTICOLO 6
1. L’Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Cultura Lavoro della  Regione gestisce il Fondo per l’occupazione dei disabili previsto dall’art. 14 della Legge n. 68/99 e realizza il coordinamento, il controllo e l’indirizzo degli uffici competenti delle Province. Provvede, inoltre, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi e dei risultati ottenuti ai sensi della presente legge anche attraverso l’istituzione, con apposita delibera della Commissione Permanente per l’Impiego della Basilicata, dell’Osservatorio regionale per la disabilità.
2. La Regione individua nei Servizi del Lavoro delle Province gli  Uffici competenti di cui all’art. 6 della legge n. 68/99, i quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione previsti  dalla L.R. n. 29/98, avvalendosi sul territorio dei Centri per l’Impiego.
– I Servizi competenti formulano e pubblicano annualmente le graduatorie previste dal comma 2 dell’art.8 della Legge n.68/99, in analogia a quelle di cui all’art.l6 della Legge n.56/87. Le stesse, valide per gli avviamenti sia presso gli Enti pubblici che i datori di  lavoro privati, vengono predisposte nel rispetto dei criteri già  individuati nel D.P.R. n. 246/97. Eventuali integrazioni agli stessi legate a particolari esigenze del territorio sono deliberate dalla Commissione Permanente per l’Impiego della Basilicata.
– I Servizi, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9 della citata legge n.68/99, curano la gestione e l’avviamento degli aventi diritto previo accertamento della compatibilità delle condizioni di disabilità con le competenze professionali richieste.
– Rilasciano ai datori di lavoro, che ne fanno richiesta, la certificazione liberatoria di cui all’art. 17 della Legge n.68/99.
3. I Centri per l’Impiego curano:
– iscrizioni, reiscrizioni, aggiornamenti e quant’altro attiene alle procedure di inserimento nelle liste speciali dei soggetti protetti;
– certificazioni;
– statistiche.
4. Avverso i provvedimenti dei Centri per l’Impiego è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale tripartita per le Politiche del Lavoro, entro 15 giorni dalla data di ricezione degli atti.
5. I compiti previsti al comma 3 sono trasferiti successivamente alla definitiva individuazione ed istituzione dei Centri per l’Impiego.
ARTICOLO 7
1. La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. n.29/98, formula gli indirizzi cui le Province devono attenersi nell’adozione dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla compensazione tra diverse unità produttive nell’ambito regionale.
2. Le richieste motivate di autorizzazione alla compensazione sono presentate alla Provincia in cui il datore di lavoro richiedente ha la sede legale.
3. Per le richieste di compensazione tra unità produttive collocate in ambiti provinciali diversi, l’autorizzazione è concessa dalla Regione previa acquisizione di parere da parte delle competenti Province.
4. Il procedimento di autorizzazione, che sospende i relativi avviamenti obbligatori verso l’unità produttiva interessata, deve concludersi ed essere comunicato ai richiedente entro sessanta giorni dall’istanza; decorso tale termine, in assenza di diversa e motivata comunicazione, la richiesta deve intendersi accolta.
5. L’autorizzazione è revocata nel caso in cui vengono meno i requisiti richiesti e verificati per la sua concessione.
6. Le richieste di autorizzazione a compensazione relative ad unità operative con sede al di fuori del territorio regionale, salvo diverse  disposizioni previste dal regolamento di esecuzione di cui all’art.20 della legge n.68/99, sono presentate al Ministero del Lavoro che decide previa acquisizione di elementi conoscitivi e valutativi dalle Regioni interessate.
7. Le richieste di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali sono presentate agli appositi uffici esistenti presso le  Province che rilasceranno le relative autorizzazioni, previo parere
degli organi competenti, secondo quanto previsto nei regolamenti attuativi.
8. Le istanze di riesame devono essere proposte all’organo che ha  emesso l’atto autorizzativo.
9. Avverso i provvedimenti dei servizi è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale Tripartita per le Politiche del Lavoro entro l5 giorni dalla ricezione dell’atto.
ARTICOLO 8
1. Il Collocamento mirato è diretto all’obiettivo dell’inserimento  al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) analisi delle capacità professionali dei soggetti;
b) analisi dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
c) analisi di posti di lavoro;
d) formazione ai sensi della legge regionale n.7/90;
e) tirocini ai sensi della L.R. n.7/90;
f) azioni di tutoraggio e di supporto all’inserimento professionale;
g) incentivi regionali;
h) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) – comma 1 – dell’art. 13 della legge n.68/99;
i) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) — comma 1 – dell’art. 13 della legge n.68/99;
j) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
k) utilizzo di modalità di telelavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 2 dell’art.3 della L.R. n.29/98, si può prevedere l’erogazione di borse lavoro e P.I.P., definendo i criteri per la relativa concessione. Detti P.I.P. e borse lavoro possono, altresì, essere previsti a titolo sperimentale, dal piano annuale di cui al comma 3 dell’art.3 della LR. n.29/98.
3. La programmazione regionale e provinciale di cui all’art.4 è finalizzata alla personalizzazione degli interventi ed è orientata ai seguenti principi:
a) integrazione fra i servizi per l’impiego;
b) utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato;
c) integrazione fra attività formative, azioni di supporto e strumenti di politica attiva.
4. I piani pluriennali ed annuali di cui all’art.3 della L.R. n.29/98 possono prevedere, al fine di migliorare l’integrazione con le realtà territoriali delle Province, modalità attuative semplificate per la realizzazione degli interventi del collocamento mirato.
5. Gli strumenti di politica attiva di cui al comma 1 e le azioni formative per l’inserimento professionale delle persone disabili sono programmate al fine di favorire l’accesso al lavoro delle persone disabili in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale e secondo le diverse modalità di attuazione degli obblighi definite dalla legge 68/99.
6. La Regione individua le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività di riqualificazione professionale, ai fini dell’inserimento mirato, ai sensi del comma 6 dell’art.4 della legge n.68/99, da parte dei soggetti privati ivi individuati purché accreditati ai sensi della normativa vigente.
7. La Regione prevede iniziative di formazione ed aggiornamento del personale operante negli uffici competenti delle Province, ovvero presso eventuali soggetti privati convenzionati con essa, sulla base degli indirizzi dei Piani pluriennali e annuali di cui all’art.3 della L.R. n.29/98.
8. Al fine di realizzare gli adempimenti di cui al comma 1, gli uffici competenti aggiornano costantemente, anche mediante contatti con i datori di lavoro, la conoscenza dei tratti caratterizzanti
l’organizzazione del lavoro, nonché le più rilevanti e diffuse posizioni all’interno dei processi produttivi del contesto locale di riferimento.
ARTICOLO 9
1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge n.68/99 mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione le cui modalità sono previste nel piano annuale di cui all’art.3 — comma 3 – della L.R. n.29/98.
2. La Regione individua nei Servizi Provinciali del Lavoro gli uffici competenti a stipulare le convenzioni con le imprese o gruppi di imprese, le cooperative sociali, ecc. – Le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n.68/99 devono precisare: la durata, la qualifica, i requisiti professionali ed attitudinali del lavoratore, i corsi di qualificazione ritenuti necessari all’inserimento lavorativo del disabile. Le proposte di convenzione presentate dai soggetti di cui sopra vengono sottoposte al servizio competente entro il 30 giugno di ciascun anno e prima della stipula e sottoscrizione vengono valutate dalla Commissione provinciale Tripartita per le politiche del lavoro.
3. Al fine della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono concessi incentivi alle imprese che assumono persone disabili. L’entità degli incentivi, oltre alla fiscalizzazione totale e parziale prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 13 della legge n.68/99, viene determinata all’interno dei piani annuali di cui al comma 3 dell’art.3 della legge regionale n.29/98 secondo le disponibilità finanziarie previste.
ARTICOLO 10
1. La Regione, all’interno dei piani annuali per le politiche del  lavoro di cui al comma 3 dell’art.3 della L.R. n.29/98, prevede, tramite appositi criteri attuativi, la destinazione di una quota del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili al finanziamento delle opere di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lettera c) del comma 1 dell’art.l3 della legge n.68/99.
ARTICOLO 11
1. Ai sensi dell’art.l4 della legge n.68/99 è istituito il Fondo regionale della Basilicata per l’occupazione dei disabili nel quale confluiscono le seguenti risorse:
a) finanziamento regionale;
b) assegnazione statale derivante dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
c) somme rivenienti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dei contributi versati dai datori di lavoro, nonché dal contributo di Fondazioni, Enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) eventuali altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti agli interventi della presente legge.
ARTICOLO 12
1. E’ istituita, nell’ambito della Commissione Permanente per l’Impiego della Basilicata, la sottocommissione per la gestione del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al
comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.
2. La Sottocommissione per la gestione del Fondo è costituita da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato che la presiede;
b) n.3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
c) n.3 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) n.3 componenti rappresentanti le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
e) n. l rappresentante del Comitato di coordinamento interistituzionale per le politiche del lavoro.
3. Ai lavori della Sottocommissione partecipano, a titolo consultivo, il Direttore dell’Ente Basilicata Lavoro o suo delegato ed un rappresentante di ciascuna Provincia. Le funzioni di segreteria  della Sottocommissione sono esercitate dall’Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione Cultura Lavoro.
4. L’attività della Sottocommissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione Permanente per l’Impiego della Basilicata.
ARTICOLO 13
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per  l’anno 2001, si farà fronte con le risorse del Fondo di cui al precedente art. 10 già iscritte negli appositi capitoli del bilancio
di previsione.
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2001 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
ARTICOLO 14
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi  dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 20 luglio 2001
BUBBICO

ln030

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag