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Il sordomutismo nei suoi aspetti medico-legali e medico-assicurativi

Definizione e classificazione. La sordità totale od un difetto parziale dell’udito è un’evenienza relativamente frequente nel bambino.
Si distinguono sordità congenite e sordità acquisite.
Le forme congenite sono dovute a fattori ereditari, a rosolia della madre, a sindromi malformative complesse, agli esiti di una eritroblastosi ed anossia fetale.
Le forme acquisite possono essere: sordità centrali secondarie a meningo-encefaliti; sordità percettive per lesioni dell’organo del Corti dovute a malattie infettive quali morbillo, scarlattina, lue; sordità trasmissive, per infezioni croniche dell’orecchio medio.
La perdita degli stimoli acustici nei primi anni di vita compromette un adeguato sviluppo del linguaggio prima e l’acquisizione delle regole per un normale comportamento sociale poi.
E’ necessario un riscontro precoce del difetto al fine di avviare il bambino ad una correzione protesica, se è possibile, o a particolari scuole integrate di logoterapia con una sostituzione degli schemi acustici con immagini visive o tattili.
L’assenza di stimoli uditivi, rumori, musica, radio, televisione fa si che il patrimonio linguistico acquisito da un bambino sordo sia sempre inferiore a quello di un bambino normoacustico, oggi però si sono sviluppate delle tecniche con l’uso del computer estremamente promettenti.
La classificazione delle ipoacusie e della sordità è stata proposta dall’O.M.S. fin dal 18/1/85, unitamente alla raccomandazione di sostituire il termine sordomuto con sordo prelinguale.
Minorazione sensoriale Perdita in dB
Grado 1 deficit monolaterale di qualsiasi entità
Grado 2 deficit bilaterale 25-39
Grado 3 ” 40-59
Grado 4 ” 60-79
Grado 5 ” SORDITA’ 80 o più
Il sordo prelinguale come invalido civile. Le leggi 12/5/42 (che riconosceva l’Ente Nazionale Sordomuti, ENS); 21/8/50 n. 698 (che stabiliva norme per la protezione e l’assistenza ai sordomuti); 13/3/58, n. 308 (per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti); 10/2/62, n. 65 (sul sussidio mensile ai sordomuti adulti inabili al lavoro) rappresentano un segno di interessamento dello Stato a questo tipo di minorazione, senza che mai si pronunci sulla sua definizione.
Legge 2/4/68, n. 482. Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.
Art. 7. – Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio.
Legge 26/5/70, n. 381. Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti, all’art. 1 dà una definizione ancora più completa:… si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Chi diviene sordo in età superiore a quella dell’apprendimento del linguaggio parlato e chi è ipoacusico rientra nella categoria degli invalidi civili (l. 30/3/71, n. 118); la tabella indicativa per le percentuali di invalidità emanata con D.M. della Sanità 25/7/80 riconosce tre fasce per gli audiolesi: 11-30% per la sordità monolaterale con funzione uditiva normale all’orecchio controlaterale; 61-70% la sordità completa bilaterale; 91-100% la sordità organica assoluta e permanente quando si accompagna a disturbi gravi della favella o a disturbi della sfera psichica o dell’equilibrio statico-dinamico.
La protesizzazione acustica è gratuita per i soggetti con ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, uguale o superiore a 65 dB nell’orecchio migliore, sulla media delle frequenze 500, 1000, 2000 Hz (D.M. Sanità 2/3/84).
Con la legge 21/11/88, n. 508. Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. E’ stata istituita una indennità di comunicazione a favore dei sordi prelinguali.
Sordità prelinguale e norme di diritto.
Art. 96 c.p. – Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere o di volere. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
L’incapacità pertanto deve essere sempre provata come nel minore infradiciottenne.
Mentre l’audioleso congenito, pur conservando spesso una discreta difficoltà di linguaggio, con i moderni metodi di rieducazione ha uno sviluppo psico-fisico praticamente normale, il “sordomuto” acquisito diventa tale in età adulta a seguito di gravi lesioni encefaliche (traumi cranici, encefaliti, tumori, vasculopatie); in tali evenienze la perdita o la notevole riduzione della capacità d’intendere o di volere, che frequentemente si riscontra, non dipende tanto dal sordomutismo di per sè, quanto dalle gravi lesioni neurologiche primarie.
Art. 415 c.c. 2° cpv. – Possono infine essere inabilitati il sordomuto ed il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414 c.c. (persone che devono essere interdette) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 603 c.c. 3° cpv. Testamento pubblico.- Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone.
Art. 605 c.c. 1° cpv. Formalità del testamento segreto. – Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di avere letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Can. 1104. I ciechi i sordi e i muti sono capaci di contrarre matrimonio; altrettanto dicasi dei sordomuti e dei sordo-ciechi che abbiano ricevuto un’adeguata educazione. I sordomuti-ciechi sono invece da presumersi inabili, a meno che una speciale rieducazione abbia compensato il difetto originario e fatto loro acquisire cognizioni sufficienti ad esprimere un consenso valido. Gli sposi che non possono parlare lo faranno con segni equivalenti.
Fonte: digilander.libero.it/fadage (2003)
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