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Aggiornamento della Carta di Treviso

Aggiornamento della Carta di Treviso, richiamata dal codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica. (Deliberazione n. 49/06 del 26 ottobre 2006 del Garante per la Protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l’art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;
Visto l’art. 12 del codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceita’ e correttezza del trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 139 del citato codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;
Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso; del 10 ottobre 1990, gia’ integrata dal Vademecum Treviso ’95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;
Rilevato che l’aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, e’ stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell’ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;
Considerato che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;
Ritenuto di dover dare atto dell’aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad essa operato dall’art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessita’ di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;
Ritenuto di dover disporre la pubblicita’ della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Tutto cio’ premesso il Garante:
1) da’ atto, ai fini dell’applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attivita’ giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso e’ stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;
2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Roma, 26 ottobre 2006
Il presidente: Pizzetti; Il relatore: Paissan; Il segretario generale: Buttarelli
Allegato
CARTA DI TREVISO
Premessa.
La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio.
La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla FNSI – di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Citta’ di Treviso – trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell’ONU del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonche’ guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.
Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico – Vademecum Treviso ’95 – il tema della tutela dei minori nei media e’ stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.
Tv, stampa, cinema, pubblicita’ ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella societa’ che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
E’ quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una piu’ rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti gia’ previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che gia’ tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.
L’aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa cosi’ una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti si e’ assunto alla luce delle nuove realta’ emergenti che caratterizzano il mondo dell’informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell’Europa Unita.
CARTA DI TREVISO
Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria e’ la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalita’;
– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventu’ per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalita’ dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
– che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che «per le sue necessita’ di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza»;
– che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del bambino» e che percio’ tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
– che nessun bambino dovra’ essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» ne’ ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
– che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalita’. Questo rischio puo’ non sussistere quando il servizio giornalistico da’ positivo risalto a qualita’ del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinche’ il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione puo’ trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilita’, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrita’ psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, nonche’ di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori piu’ funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell’informazione:
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attivita’ di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalita’, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorche’ la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualita’ del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3) va altresi’ evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilita’ portare alla sua identificazione, quali le generalita’ dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorita’ giudiziaria e l’utilita’ di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalita’, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignita’ o turbare il suo equilibrio psico-fisico, ne’ va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico sviluppo della sua personalita’, e cio’ a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalita’, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilita’, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficolta’ occorre porre particolare attenzione e sensibilita’ nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8) se, nell’interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorita’ competenti;
9) particolare attenzione andra’ posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attivita’ o la personalita’ del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovra’ essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilita’ nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell’Ordine.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunita’ di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di la’ della semplice informazione; sottolineano l’opportunita’ che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il piu’ possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalita’ dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficolta’, nella quotidianita’.
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell’infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l’eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalita’ impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale; ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialita’ ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.
NORME ATTUATIVE
L’Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:
a) promuovere l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori. (Testo approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali).
nw122 (2006)


 

Ecco la versione del documento di Carta di Treviso edita nel 1990:
CARTA DI TREVISO
Federazione Nazionale Stampa Italiana
Telefono azzurro
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
in appendice: Il Comitato di Garanzia su informazione e minori FNSI e Ordine dei Giornalisti, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria
personalità;
– l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, a proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione e ad una adeguata crescita umana;
– dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui
diritti del bambino, e in particolare:
– che il bambino deve crescere in un’atmosfera di comprensione e che “per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
– che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione “il maggiore interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
– che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
– che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere;
– che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento.
FNSI e Ordine dei Giornalisti, consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento
con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previsto dal Codice di procedura penale e dal Codice di procedura penale per i minori. Quest’ultimo, all’articolo 13 prescrive il: “divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato”. Il nuovo Codice di procedura penale, all’articolo 114, comma 6, vieta “la pubblicazione delle generalità dell’immagine di minori testimoni, persone offese e danneggiate…”
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un’informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro paese; la FNSI e l’Ordine Nazionale dei Giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con “Telefono Azzurro”, il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
a) il rispetto per la Persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
b) la tutela della personalità del minore si estende anche – tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti – a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozione e affidamento, figli di genitori carcerati, etc.) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell’interesse del minore;
e) se, nell’interesse del minore – esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi – si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l’opportunità che in caso di soggetti deboli l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibili, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità.
FNSI e l’Ordine dei Giornalisti si impegnano, per le rispettive competenze:
– a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
– a prevedere che nei testi di preparazione all’esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell’infanzia;
– a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti e le Associazioni regionali della stampa ad organizzare assieme all’Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
– ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente;
– a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
– ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo;
– a prevedere, attraverso l’auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l’impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
– a richiamare i responsabili delle reti nazionali televisive ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei Giornalisti stabiliscono di costituire, in collaborazione con “Telefono Azzurro” e insieme con le altre componenti del mondo della comunicazione che vorranno aderire, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa – sentiti anche i costituendi gruppi di lavoro – tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei lettori, di
propria iniziativa.
Treviso, 5 ottobre 1990


 

CARTA DI TREVISO – VADEMECUM ’95
I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia o religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto da fatti di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni della “Carta”, ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto – come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca o di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi a un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre del 1995 per il Convegno “Il Bambino e l’informazione” impegnano inoltre – il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
c) attuare l’Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso;
d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell’attività svolta e di presentazione dei dati dell’Osservatorio;
e) coinvolgere nell’applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie stampa, periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i tribunali per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell’emergenza;
– il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell’Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l’iniziativa dei Consigli regionali dell’Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio
Treviso, 25 novembre 1995


 

Newsletter della Storia dei Sordi n.122 del 21 novembre 2006

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