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Permessi per assistenza a persone con disabilità

 La legge ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 (“Legge quadro per l’assistenza alle persone handicappate”). Disposizioni di dettaglio sono fornite dalla circolare Inps n. 133/2000.
– si utilizzerà il termine di persone con disabilità E’ da ricordare che si deve trattare di persone con disabilità grave, riconosciuto dalla Commissione ad hoc ex articolo 4 della legge n.104/1992, non ricoverate a tempo pieno presso istituti specializzati;
– tutti i diritti sono riconosciuti anche in caso di adozione e affido;
– quando la legge aggiunge che i tre giorni di permesso mensile retribuito sono coperti da contribuzione figurativa si riferisce solo al settore privato. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la contribuzione figurativa subentra solo nei casi in cui la retribuzione manchi o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale.
La riforma dei permessi e congedi per le persone con disabilità e per la cura delle persone con  disabilità va suddivisa in quattro parti:
CONGEDI E RIDUZIONE DI ORARIO PER I GENITORI DI MINORI CON DISABILITA'(fino ai 3 anni)
Il diritto consiste nel prolungamento dell’astensione dal lavoro (congedo parentale), con indennità del 30%, oppure in due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni della figlia o del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il diritto è riconosciuto al genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o).
Non si richiede la convivenza nè l’assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.
Dato che è cambiata la disciplina dei congedi parentali – riconosciuti a ciascun genitore e fino agli 8 anni di vita della figlia o del figlio normodotati -, la circolare Inps n. 133/2000 e la circolare Funzione Pubblica n. 14/2000 hanno provveduto a superare le difficoltà interpretative e a trovare una soluzione che consenta il necessario coordinamento e, insieme, la salvaguardia della disciplina speciale fino al compimento dei 3 anni della figlia o del figlio con disabilità
La soluzione consiste nell’integrare il congedo ‘ordinario’, che spetta d ogni genitore che lavora con rapporto di lavoro subordinato, con il congedo ‘speciale’, che consente il prolungamento o le ore di assenza dal lavoro.

Questo comporta che:

– non è stata posta come condizione, ai fini del congedo ‘speciale’, quella del godimento integrale (o esaurimento) del congedo ‘ordinario’. Questo avrebbe altrimenti comportato l’impedimento a differire nel tempo, fino agli 8 anni di vita, parte o tutto il congedo parentale ordinario;
– il congedo ‘speciale’ decorre dal momento in cui termina virtualmente – e che può o meno coincidere con l’avvenuto godimento effettivo – quello ‘ordinario’ riconosciuto al singolo genitore che ne fa richiesta.

In altri termini il prolungamento inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente utilizzato oppure, a scelta del richiedente, fruito nel periodo compreso tra il terzo e l’ottavo anno di vita della bambina o del bambino.
Da notare che il congedo ‘speciale’ – sia come prolungamento dell’assenza, sia come ore di riduzione dell’orario – può essere utilizzato anche alternativamente (ma non cumulativamente) tra i due genitori: una parte l’uno, una parte l’altra.
Se il genitore chiede le ore di riduzione di orario giornaliere, la circolare Inps n. 133/2000 ricorda che il numero di ore è da rapportare alla durata dell’orario di lavoro (come nel caso dei riposi giornalieri). Quindi la riduzione è di 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore e di 2 ore quando l’orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere.
Inoltre, nel primo anno di vita della figlia o del figlio non si hanno riposi alternativi al prolungamento dell’assenza, ma solo i riposi ordinari. L’alternativa è limitata, pertanto, al 2° e 3° anno.

PERMESSI PER LA CURA DI MINORI CON DISABILITA’ (dai 3 ai 18 anni)
Il diritto consiste in tre giorni di permesso mensile retribuito, a carico dell’INPS, e coperto da contribuzione figurativa.
Il diritto è riconosciuto al genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/lavoratore autonoma/o).
Non si richiede la convivenza, ma nemmeno l’assistenza continuativa ed esclusiva, requisiti che si danno per presupposti.
La coppia di genitori lavoratori subordinati può ripartirsi l’assenza (ad esempio: 2 giorni il padre e 1 giorno la madre, anche in coincidenza con uno dei giorni del padre); così come è possibile la ripartizione tra questo diritto in capo a un genitore mentre l’altro gode del congedo ‘ordinario’.
I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata (così la circolare INPS n. 211/1996). Nel caso di contratto di lavoro part time verticale nel mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridotto proporzionalmente (nella circolare Inps n. 133/2000 si trova una simulazione di calcolo).

TUTELE E PERMESSI PER LA CURA DI FAMILIARI CON DISABILITA’
I soggetti con i disabili sono i parenti o gli affini entro il 3° grado. E’ orientamento già consolidato l’inclusione del coniuge.
Quanto alle tutele, si tratta del:

– diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
– divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

La condizione prevista è quella della assistenza con continuità. Non è i necessaria la convivenza.
Quanto ai permessi, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tre giorni di assenza dal lavoro, retribuiti, coperti da contribuzione figurativa.
I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata (così la circolare INPS n. 211/1996).
Questo diritto è riconosciuto:

– in caso di convivenza. La circolare INPS n. 133/2000 ricorda che è comunque necessario che non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti che possano fornire assistenza.
– in assenza di convivenza, l’assistenza della lavoratrice o del lavoratore deve soddisfare le condizioni della continuità e dell’esclusività.

La circolare Inps n. 133/2000 precisa che occorre una effettiva assistenza, per le necessità quotidiane della persona disabile, e identifica le situazioni negative:

– la continuità è da escludere nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, in senso sia spaziale sia di tempo di percorrenza;
– la esclusività non si realizza quando nel nucleo familiare della persona disabile – che non coincide con quello di chi chiede il riconoscimento del diritto ai 3 giorni di permesso mensile – sia presente o una lavoratrice/lavoratore che beneficia dei permessi per lo stesso disabile o almeno un soggetto non lavoratore in grado di garantire l’assistenza.

La circolare Inps n. 133/2000 richiama i casi, già previsti in disposizioni amministrative precedenti, in cui si ritiene che il soggetto non lavoratore convivente con il disabile non possa garantire l’assistenza. Vengono richiamate le situazioni temporanee o definitive dei possibili componenti il nucleo familiare che escludono l’assistenza, consentendo al richiedente, non convivente, di godere dei permessi:

– la presenza in famiglia di più di 3 minorenni;
– la presenza in famiglia di un bambino con meno di 6 anni;
– la necessità di assistenza notturna del disabile, valutata dal medico INPS;
– la grave malattia, documentata, valutata dal medico INPS;
– il ricovero ospedaliero;
– la malattia temporanea, riconosciuta dal medico Inps;
– la minore età del familiare convivente;
– la condizione di studente del familiare convivente;
– l’età superiore a 70 con una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta,
– l’incapacità totale al lavoro;
– l’infermità superiore a due terzi;
– la mancanza di patente di guida in caso di necessità di trasporto del disabile.

Il padre o la madre o alla loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona con disabilità grave, hanno diritto ad usufruire di un congedo biennale, con una indennità pari all’ultima retribuzione, fino ad un tetto massimo di 70 milioni annui. Il requisito dei cinque anni di dichiarazione di handicap grave per poter utilizzare il periodo di congedo è stata abrogato con legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2003): di conseguenza anche i genitori di bambini in tenera età possono presentare la domanda per il congedo.

TUTELE, PERMESSI E/O RIDUZIONE DI ORARIO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI CON DISABILITA’
a) Quanto alle tutele, si tratta del:

– diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
– divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

 b) Quanto ai diritti, la o il disabile che lavora ha inoltre diritto o a 3 giorni di permesso retribuito mensile oppure a 2 ore di riduzione giornaliera dell’orario.
La scelta può essere variata di mese in mese.
In via eccezionale e per documentata esigenze, improvvise e imprevedibili al momento della domanda, vi può essere variazione, nell’ambito di uno stesso mese, tra giorni di permesso e ore di riduzione, ovviamente quando vi sia ancora utilità dalla trasformazione della quota nel frattempo utilizzata (la circolare Inps n. 133/2000 effettua utili esemplificazioni).
I giorni di permesso possono essere frazionati fino a mezza giornata (così la circolare INPS n. 211/1996).

ATTENZIONE
1. Il lavoratore disabile può fruire solo dei giorni di permesso per sè stesso e non di altri giorni per assistere un familiare disabile;
2. Il familiare non disabile può chiedere i giorni di permesso per l’assistenza di un disabile lavoratore, che fruisce dei permessi o della riduzione d’orario. Sono previste due condizioni: l’inesistenza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore; la effettiva necessità del lavoratore disabile di essere assistito, valutata dal medico INPS;
3. Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone disabili il lavoratore può chiedere di moltiplicare i permessi giornalieri;
4. I familiari non lavoratori studenti sono equiparati ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica. Per gli universitari è previsto l’accertamento non solo dell’iscrizione, ma anche dell’effettuazioni di esami
Fonte: Welfare.it   nw128


 Newsletter della Storia dei Sordi n.128 del 29 novembre 2006

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