Iscriviti: Feed RSS

Legge 68 e quote di riserva: approvazione definitiva. Legge 11.3.2011, n.25

Legge 68 e quote di riserva: approvazione definitiva

Anche il Senato ha approvato definitivamente la Proposta di Legge (giungeva dalla Camera, proposta dall’Onorevole Schirru e altri) che fornisce un’interpretazione autentica alla Legge n. 407 del 1998 e alle modifiche intervenute soprattutto nel 2010 (Legge 126): vi si ribadisce che le assunzioni obbligatorie per chiamata diretta dei familiari di vittime di atti di terrorismo non possono superare e occupare la quota di riserva spettante ai lavoratori disoccupati invalidi, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68 del 1999.

La Legge 126/2010 aveva infatti disposto che le aziende con più di 50 dipendenti fossero prioritariamente obbligate all’assunzione di orfani e di superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tale priorità, colmando gli obblighi di assunzione, sarebbe andata a scapito della riserva prevista dalla Legge 68/1999 a favore delle persone con disabilità.

Opportunamente la norma, approvata e in attesa di pubblicazione, riconferma la garanzia del 7% di aliquota di riserva ai disabili.

Si tratta di un risultato importante poiché erano a rischio migliaia di assunzioni di persone disabili sia nel privato che nella Pubblica amministrazione.

Un risultato importante ottenuto grazie all’ampia mobilitazione delle Associazioni e all’iniziativa di alcuni parlamentari (in particolare Amalia Schirru e Augusto Battaglia), incontrando comunque ampio consenso sia alla Camera che al Senato.


LEGGE 11 marzo 2011, n. 25

Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. (11G0064) (GU n. 69 del 25-3-2011 )

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2011

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga  la seguente legge:

Art. 1
1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo  1  della  legge  23 novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall’articolo  5,  comma  7,  del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18,  comma  2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l’anno  di riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l’applicazione   delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori disabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 11 marzo 2011
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3720): Presentato dall’on. Amalia Schirru ed altri il 21 settembre 2010.  Assegnato alla XI commissione (lavoro  pubblico  e  privato),  in sede referente, il 12 ottobre 2010 con pareri delle commissioni I, V, X e XII.  Esaminato dalla XI commissione, in sede referente,  il  23  e  30 novembre 2010; il 2, 16 e 21 dicembre 2010; il 19 gennaio 2011.  Esaminato in aula il 31 gennaio 2011 ed approvato, in un T.U. con l’atto n. 3908 (on. Fedriga ed altri) il 1° febbraio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2545): Assegnato alla 11ª commissione (lavoro, previdenza  sociale),  in sede deliberante, il 4 febbraio 2011 con pareri delle commissioni  1ª e 5ª.  Esaminato dalla 11ª commissione  il  9  e  16  febbraio  2011  ed approvato il 23 febbraio 2011.

Avvertenza:
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,  sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge modificate o alle quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e l’efficacia  degli  atti  legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 novembre
1998, n. 407 (Nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della  criminalita’  organizzata),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998 n. 277.
«Art. 1. – 1. All’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4,  della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 , le parole:  «non  inferiore
ad un quarto della capacita’  lavorativa»  sono  soppresse.
Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa
di lire 1.425 milioni per l’anno 1998 e di lire 95  milioni
a decorrere dall’anno 1999.
2. I soggetti di cui  all’articolo  1  della  legge  20
ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del
presente articolo, nonche’ il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
preferenza a parita’ di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia’
un’attivita’ lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i  profili  professionali  del  personale
contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all’ottavo
livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni,  da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita’ di
cui  all’articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito
dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l’aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.  Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge  12
marzo 1999, n. 68.
3. (Omissis).
4. All’articolo 12, comma 2,  della  legge  20  ottobre
1990, n. 302 , il secondo periodo e’ soppresso.»
Si riporta il testo degli artt. 18 e 3 della  legge  12
marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  23  marzo
1999, n. 68, S.O.
«Art. 18. Disposizioni transitorie  e  finali  –  1.  I
soggetti gia’ assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche  se  superano
il numero di unita’  da  occupare  in  base  alle  aliquote
stabilite dalla presente legge e  sono  computati  ai  fini
dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto  al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che
siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell’aggravarsi
dell’invalidita’ riportata  per  tali  cause,  nonche’  dei
coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e’
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e’ attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati  che  occupano   piu’   di   cinquanta
dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3,  4  e
6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente  legge.
La predetta quota e’ pari ad  un’unita’  per  i  datori  di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da  cinquantuno  a
centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
con le  modalita’  di  cui  all’articolo  7,  comma  1.  Il
regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce  le  relative
norme di attuazione.
3. Per un periodo  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere
dalla data di cui all’articolo 23, comma  1,  gli  invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo  4,  comma  5,
che alla medesima data risultino iscritti  nelle  liste  di
cui alla legge  2  aprile  1968,  n.  482  ,  e  successive
modificazioni,  sono  avviati  al   lavoro   dagli   uffici
competenti   senza   necessita’   di   inserimento    nella
graduatoria di cui all’articolo 8,  comma  2.  Ai  medesimi
soggetti si  applicano  le  disposizioni  dell’articolo  4,
comma 6.»
«Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di  riserva.  –
1. I datori di lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad
avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a)  sette  per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
occupano piu’ di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15  a
35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si  applica  solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
campo della solidarieta’ sociale, dell’assistenza  e  della
riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
esclusivamente     con     riferimento     al     personale
tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e
l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso  di  nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della  protezione  civile,
il collocamento dei disabili e’ previsto nei  soli  servizi
amministrativi.
5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge  30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all’attivita’
lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
durata della  procedura  di  mobilita’  disciplinata  dagli
articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all’assunzione
previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni,  nonche’  della  legge  29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag