Iscriviti: Feed RSS

Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti delle persone con disabilità.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull’elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell’Unione europea (2015/2684(RSP))


Il Parlamento europeo,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore nell’UE il 21 gennaio 2011 in conformità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1) ,
–  visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell’Unione europea e per la rappresentanza dell’Unione europea relativamente alla Convenzione stessa(2) ,
–  visti la Dichiarazione universale del diritti dell’uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
–  visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo “Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union” (relazione sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell’Unione europea) (SWD(2014)0182),
–  visto l’elenco di questioni (List of issues) adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell’Unione europea (3) ,
–  vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere” (COM(2010)0636),
–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l’integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(4) ,
–  vista la relazione annuale del Mediatore europeo per il 2013,
–  visti gli articoli 2, 9, 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
–  visti gli articoli 3, 15, 21, 23 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(5) ,
–  visto l’articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A.  considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente e alla piena partecipazione alla società;
B.  considerando che, secondo le stime, 80 milioni di persone nell’Unione europea hanno una forma di disabilità;
C.  considerando che le informazioni fornite dall’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali dimostrano sistematicamente che le persone con disabilità si trovano ad affrontare discriminazioni e ostacoli all’esercizio dei propri diritti in condizioni di parità con gli altri;
D.  considerando che le persone con disabilità costituiscono uno dei gruppi più vulnerabili nella nostra società e che la loro integrazione nel mercato del lavoro rappresenta una delle maggiori sfide nell’ambito delle politiche sociali e del mercato del lavoro;
E.  considerando che è possibile conseguire la piena integrazione e la parità di partecipazione delle persone con disabilità soltanto adottando un approccio alla disabilità basato sui diritti umani a tutti i livelli della definizione, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche dell’UE, anche sul piano intraistituzionale, e che la Commissione dovrà tenere debito conto di ciò nelle sue future proposte;
F.  considerando che, stando all’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, 21 su 28 Stati membri impongono tuttora restrizioni al pieno esercizio della capacità giuridica;
G.  considerando che la Commissione ha proposto una direttiva dell’UE contro la discriminazione nel 2008, ma che essa rimane bloccata in seno al Consiglio;
H.  considerando che i principi della Convenzione CRPD si estendono ben oltre il problema della discriminazione, indicando la strada verso la piena fruizione dei diritti umani da parte di tutte le persone con disabilità in una società inclusiva, e mirano altresì a fornire la protezione e l’assistenza necessarie per consentire alle famiglie di contribuire al pieno e pari godimento dei diritti delle persone con disabilità;
I.  considerando che l’UE ha formalmente ratificato la Convenzione CRPD, la quale è altresì stata firmata da tutti i 28 Stati membri dell’UE e ratificata da 25 di essi;
J.  considerando che ogni anno la commissione per le petizioni del Parlamento riceve petizioni che denunciano discriminazioni fondate sulla disabilità nell’accesso all’impiego, alle attività professionali autonome, ai servizi pubblici e all’istruzione;
K.  considerando che le persone con disabilità non costituiscono un gruppo omogeneo e che le politiche e le azioni a loro favore devono tenere conto di tale disomogeneità, come pure del fatto che alcuni gruppi, quali le donne, i bambini e le persone che necessitano di maggiore sostegno, si trovano ad affrontare ulteriori difficoltà e discriminazioni multiple;
L.  considerando che il Parlamento deve tenere conto del fatto che le disposizioni della Convenzione CRPD costituiscono requisiti minimi, i quali consentono alle istituzioni europee di andare oltre per proteggere le persone con disabilità e lottare contro la discriminazione;
M.  considerando che l’accesso all’occupazione, associato alla non discriminazione sul luogo di lavoro, costituisce un elemento fondamentale per condurre una vita indipendente e autonoma; che, nonostante tutti i programmi, le iniziative e le strategie esistenti a livello dell’UE, mentre il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni è superiore al 70%, quello delle persone con disabilità è inferiore al 50%; che, mentre il tasso di occupazione per le donne non disabili è del 65%, quello delle donne con disabilità è del 44%;
N.  considerando che il lavoro retribuito è essenziale per permettere alle persone con disabilità di condurre una vita indipendente, e che pertanto gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ampliare l’accesso all’occupazione delle persone con disabilità affinché esse possano contribuire alla società in cui vivono, e che dovrebbero, quale prerequisito, fornire un’istruzione inclusiva a tutti i bambini con disabilità, tra cui quelli con difficoltà di apprendimento, allo scopo di aiutarli ad acquisire una buona base formativa fin dalla scuola primaria che consenta loro di seguire un percorso adeguato alle proprie capacità di apprendimento e dando loro, in questo modo, l’opportunità di conseguire un solido bagaglio formativo che li possa aiutare a sviluppare una carriera o ad ottenere un buon posto di lavoro, grazie al quale essi potranno, in seguito, vivere una vita indipendente;
O.  considerando che la disabilità è un concetto in evoluzione che scaturisce dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di uguaglianza e di pari dignità rispetto agli altri;
P.  considerando che, sulla base dell’articolo 7 del regolamento recante disposizioni comuni, in tutte le fasi della preparazione e dell’esecuzione dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei si tiene conto, in particolare, della possibilità di accesso per le persone con disabilità, e che dei medesimi aspetti occorre tener conto nel quadro della preparazione e dell’esecuzione di altri fondi dell’UE;
Q.  considerando che in alcuni Stati membri la domanda di servizi sociali è in aumento a causa dei cambiamenti demografici e sociali, con maggiori tassi di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale, e che si assiste in particolare a una carenza di servizi di qualità a favore delle persone con disabilità la quale si ripercuote negativamente sulla possibilità delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, inclusivo e in condizioni egualitarie rispetto agli altri;
R.  considerando che occorrerebbe migliorare l’attuazione e l’applicazione della legislazione dell’UE esistente in materia di diritti delle persone con disabilità, in modo da aumentare l’accessibilità per tutte le persone disabili in tutta l’UE;
S.  considerando che il Parlamento fa parte del quadro dell’UE per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della Convenzione CRPD, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, della suddetta Convenzione;
T.  considerando che diverse organizzazioni della società civile hanno inviato informazioni al comitato CRPD in relazione all’elenco di questioni;
U.  considerando che la Commissione, in qualità di punto di contatto ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione CRPD, è stata incaricata di fornire una risposta in merito all’elenco di questioni adottato dal comitato CRPD;
V.  considerando che il Parlamento è l’unico organo dell’Unione europea eletto direttamente e che esso rappresenta i cittadini europei ed è, pertanto, pienamente conforme ai principi di Parigi, come previsto dall’articolo 33 della Convenzione CRPD;
1.  assicura al comitato CRPD che il Parlamento europeo risponderà alle domande che gli sono rivolte direttamente, sollecitando nel contempo anche la Commissione a tenere conto delle opinioni del Parlamento in sede di formulazione delle proprie risposte al comitato;
2.  considera deplorevole che il codice di condotta sia stato adottato dalla Commissione e dal Consiglio senza coinvolgere il Parlamento e che, come risultato, il Parlamento abbia competenze limitate rispetto al monitoraggio della Convenzione CRPD;
3.  invita la Commissione a consultare ufficialmente, ai fini dell’elaborazione delle risposte relative all’elenco di questioni, tutte le pertinenti istituzioni e agenzie, tra cui il Parlamento, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo e l’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali;
4.  chiede alla Commissione di invitare il quadro dell’UE a partecipare ufficialmente al dialogo costruttivo;
5.  sottolinea il fatto che la proposta di direttiva antidiscriminazione dell’UE è volta a proteggere le persone con disabilità contro la discriminazione a livello di protezione sociale, assistenza sanitaria e (ri)abilitazione, istruzione e accesso a beni e servizi e loro fornitura, quali l’alloggio, il trasporto e l’assicurazione; si rammarica per la mancanza di progressi relativamente a tale proposta in seno al Consiglio e esorta gli Stati membri ad adoperarsi per l’adozione di una posizione comune senza ulteriori indugi;
6.  constata che la mancanza di dati e statistiche disaggregati in relazione a gruppi con disabilità specifiche rappresenta un ostacolo all’elaborazione di politiche adeguate; invita pertanto la Commissione a raccogliere e a divulgare i dati statistici sulla disabilità, disaggregati per età e per genere, con l’obiettivo di monitorare la situazione delle persone con disabilità in tutta l’UE nei pertinenti ambiti della vita quotidiana e non solo nell’ambito dell’occupazione;
7.  rileva che diverse organizzazioni della società civile hanno inviato informazioni al comitato CRPD in merito all’elenco di questioni; esorta pertanto la Commissione ad approfondire ulteriormente il dialogo strutturato e a consultare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ‒ cooperando con esse ‒ come parte del processo di revisione, anche in sede di formulazione della risposta al comitato CRPD in merito all’elenco di questioni, nonché in sede di elaborazione, attuazione e monitoraggio delle politiche dell’UE nel settore in questione;
8.  invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione CRPD a ratificarla senza indugio;
9.  invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa di normativa europea sull’accessibilità, con la piena partecipazione delle persone disabili all’intero ciclo legislativo, e sottolinea che tale proposta deve comprendere un ampio ventaglio di settori d’intervento in relazione all’accessibilità ai beni e ai servizi per tutti i cittadini dell’UE, favorire la vita indipendente e la piena inclusione delle persone con disabilità e istituire un meccanismo permanente, efficace e indipendente per il monitoraggio e l’applicazione;
10.  invita gli Stati membri a recepire nel diritto nazionale gli obblighi derivanti dall’articolo 12 della CRPD e, più specificamente, a ridurre qualsiasi restrizione al diritto di voto e di essere elette delle persone con disabilità;
11.  sollecita il Consiglio ad accelerare i lavori sulla proposta di direttiva relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici con l’obiettivo di raggiungere una posizione comune e di progredire ulteriormente verso l’adozione di tale direttiva, aumentando così l’accessibilità di documenti, video e siti web e offrendo formati e mezzi di comunicazione alternativi;
12.  raccomanda che i fondi dell’UE siano usati per promuovere l’accessibilità ‒ anche elettronica ‒ per le persone con disabilità, favorire la transizione dall’assistenza istituzionalizzata a servizi di prossimità, approntare servizi sanitari e sociali di qualità e investire nello sviluppo di capacità delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;
13.  segnala le proprie risposte e azioni rispetto all’elenco di questioni sollevate in riferimento alla relazione iniziale dell’Unione europea nel quadro della revisione della Convenzione CRPD:
a.  ha istituito un gruppo di lavoro con mansioni di coordinamento trasversale alle commissioni, composto da membri di ciascuna delle commissioni interessate, il quale ha organizzato eventi di sensibilizzazione aperti al personale e ai deputati al Parlamento europeo, fra cui l’organizzazione di corsi di lingua dei segni come parte della formazione professionale;
b.  ha sottolineato le esigenze di accessibilità con riferimento al servizio universale e al numero di emergenza 112 nella risoluzione del 5 luglio 2011(6) e nella dichiarazione del 17 novembre 2011(7) , che ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo del sistema eCall di bordo;
c.  il numero di deputati al Parlamento europeo portatori di disabilità è aumentato considerevolmente a seguito delle elezioni del 2014;
d.  si impegna a collaborare attivamente con gli attori interessati per trovare una soluzione pragmatica ai fini dell’adesione al trattato di Marrakech;
e.  sottolinea la necessità di migliorare l’attuazione della legislazione dell’UE per assicurare che le persone con disabilità possano viaggiare autonomamente utilizzando tutti i modi di trasporto, compresi i trasporti pubblici;
f.  invita la Commissione a fornire le spiegazioni richieste sulle modalità con cui è in grado di assicurare, nella legislazione attuale e in quella futura, che alle persone con disabilità sia garantita la fruizione di pari opportunità, diritti fondamentali, parità di accesso ai servizi e al mercato del lavoro, nonché degli stessi diritti e doveri in materia di accesso alla previdenza sociale rispetto ai cittadini dello Stato membro nel cui sistema di previdenza sociale esse rientrano, in linea con il principio della parità di trattamento e della non discriminazione, in modo che tutte le persone con disabilità possano godere del diritto di libera circolazione che è proprio di tutti i cittadini dell’UE;
g.  invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che l’accesso alla giustizia, con riferimento al diritto dell’UE, sia pienamente conforme alla Convenzione CRPD, affinché i diritti fondamentali siano accessibili a tutti;
14.  sottolinea la necessità di una cooperazione politica rafforzata in seno al quadro dell’UE, comprendente le risorse finanziarie e umane necessarie ad assicurare che esso sia in grado di adempiere ai compiti illustrati nella succitata decisione del Consiglio, ed esorta gli attori che partecipano al quadro dell’UE a stanziare le risorse richieste per lo svolgimento di tali compiti;
15.  si compiace dell’iniziativa dei deputati al Parlamento europeo di richiedere l’elaborazione, a cadenza regolare, di una relazione congiunta da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni in risposta alle raccomandazioni del comitato CRPD;
16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) GU C 131 E dell’8.5.2013, pag. 9.
(5) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(6) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 1.
(7) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 165.
PER SAPERE DI PIU’
 Diritti Umani per tutti
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it
“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag