Iscriviti: Feed RSS

Legge di Bilancio 2019 ed i Sordi italiani

La legge di bilancio 2019 a favore delle persone con disabilità. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario, n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302) è stato approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”

La norma, approvata in via definitiva dal Senato, è quindi la Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Servizi sottotitoli e Lis

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 101.  Obblighi del contratto di servizio

Per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI – Radiotelevisione Italiana Spa è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Pensioni e Reddito di cittadinanza

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 255 – Fondo per il reddito di cittadinanza

Al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2019 il Fondo Povertà, di
cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Riconoscimento attività FISH

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 280 – Inclusione delle persone con disabilità svolta dalla FISH

Al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2019.

Inclusione delle persone sorde

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 1, comma 456 e 457  – Istituzione del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021.

Accessibilità e Mobilità

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 1, commi 489, 490 e 491  – Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità

Al fine di garantire l’attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull’accessibilità ai trasporti, e dell’articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all’innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
La dotazione del Fondo di cui al comma 489 è di 5 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l’Automobile Club d’Italia – ACI e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell’uso indebito dell’autorizzazione di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l’innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489, secondo periodo.

Carta Europea della disabilità

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 563 – Rilascio della Carta europea della disabilità

Al fine di agevolare l’accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell’Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Formazione degli studenti con disabilità (compresa la sordità) Legge 104/92

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Articolo 742 – Istituzione della formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

742. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonche’ degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

Legge di Bilancio 2019 e sordi italiani

APPROFONDIMENTO (a cura del sito Handylex)

PER SAPERE DI PIU’

Legge di Bilancio 2019

Convenzione ONU a favore delle persone con disabilità

Ministero della Famiglia e Disabilità

Fondo inclusione delle persone sorde

Canali Tematici

Archivio Articoli

Articoli recenti

Articoli più popolari

Tag