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Il diritto alla sede ex art. 33 della legge 104/92 non è illimitato (Newsletter della Storia dei Sordi n. 509 del 5 giugno 2008)

Il diritto alla sede ex art. 33 della legge 104/92 non è illimitato.
Necessità di disporre una valutazione comparativa dell’interesse della PA e del dipendente. Non sussistenza del danno esistenziale

Cass. SS.UU. sentenza 27 marzo 2008, n. 7945 – a cura dell’ Avv .Maurizio Danza

Di particolare novità la sentenza del 27 marzo 2008, n. 7945, delle sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione che ha riguardato un dipendente del Ministero delle Finanze che aveva chiesto la sede di Lodi anziché quella di Bari, per assistere il convivente portatore di handicap nel momento dell’assegnazione delle sedi di lavoro, disposta a conclusione della procedura concorsuale.
In sostanza i giudici hanno stabilito, un principio che evidentemente riguarda anche il settore privato che il dipendente che presta al congiunto portatore di handicap assistenza, in base all’art. 33*, comma 5, della L. n. 104 del 1992, non ha un diritto illimitato di scegliere una sede lavorativa vicino a casa in quanto tale diritto deve essere contemperato con le esigenze organizzative, economiche e produttive del datore di lavoro.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, il datore di lavoro che dimostri di aver subito una considerevole lesione dei suoi diritti può sospendere la posizione di vantaggio riconosciuta al dipendente che assiste il congiunto portatore di handicap.

Nel caso esaminato, le Sezioni Unite hanno dunque negato il risarcimento del danno esistenziale richiesto dalla lavoratrice che assisteva il coniuge disabile, ribadendo il concetto per cui il risarcimento non è automatico dopo una qualsiasi parziale e temporanea modificazione delle abitudini di vita del dipendente perché il danno non patrimoniale non è mai sottointeso, ma richiede e presuppone sempre l’onere della prova a carico del datore di lavoro.

*.art. 33 L.104/92” il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

13 maggio 2008 – FSI Scuola Fonte: orizzontescuola.it

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Newsletter della Storia dei Sordi n. 509del 5 giugno 2008

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