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Consiglio di Stato: per i disabili garanzie sul sostegno, ma non sulle ore

Consiglio di Stato: per i disabili garanzie sul sostegno, ma non sulle ore
di A.G.
In caso di mancanza di fondi, anche in presenza di un notevole deficit di apprendimento, non si può assicurare il supporto didattico a tempo pieno. Una decisione che di fatto sminuisce la portata di quella emessa dalla Corte Costituzionale appena un paio di mesi fa.
Una decisione in controtendenza. E che farà sicuramente discutere: è la 2231, emessa il 21 aprile, con cui il Consiglio di Stato ha di fatto limitato la portata degli effetti della sentenza espressa dalla Corte Costituzionale appena un paio di mesi fa, a febbraio, attraverso cui veniva definito “illegittimo” il limite posto al numero degli insegnanti di sostegno da assegnare agli studenti con disabilità gravi. Ora il Consiglio di Stato sostiene che anche in presenza di un notevole deficit di apprendimento, allo studente disabile possono comunque essere assegnate delle ore in quantità minore all’intero orario scolastico. E ciò per un mera ragione economica.
In tal modo il giudice, facente parte dell’organo preposto alla tutela dei diritti dei privati nei confronti della Pa, ha accolto solo in parte il ricorso dei genitori di un minore affetto da grave ritardo, secondo i quali era invece indispensabile un sostegno a tempo pieno: nella decisione si legge, infatti, che, “pur essendo troppo poche le 16 ore settimanali stabilite inizialmente per il ragazzo, e pur potendo l`istituto agire in deroga alla Legge 244/2007, l`orario di supporto dovrà essere ripamarametrato, ma tenendo conto della mancanza di fondi, per cui, a nessun ragazzo della scuola, a prescindere dalla gravità del proprio disagio mentale, potrà essere garantito il sostegno per l`intera frequenza”.
In termini pratici si ammette la presenza dell`insegnante di sostegno in proporzione alla gravità di apprendimento del singolo allievo, e non al numero totale di alunni nell`edificio scolastico (come prevederebbe la Legge 244); ma nello stesso tempo, il giudice ha voluto sottolineare che l’assegnazione del
numero di ore rimane subordinata al budget messo a disposizione annualmente dal Mef al Miur e, in ultima battuta, all’Ufficio scolastico provinciale. Qualora quest’ultimo dovesse essere subissato di richieste di docenti di sostegno sarebbe , in pratica, costretto a ridurre le ore di supporto alla didattica. Sempre in proporzione alla gravità di ogni singolo caso.
26/04/2010 fonte: tecnicadellascuola.it

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