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Riforma Lavoro. Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili

Riforma lavoro: efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili e norme volte a favorire maggiormente l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità

La riforma del marcato del lavoro, all’art 57,  contiene contiene una norma che mira a tutelare una classe di lavoratori particolarmente svantaggiata, i disabili. Tale articolo, denominato appunto, “Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili” vuole favorire maggiormente l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

A tal fine, si prevedono delle modifiche sulla vigente normativa (legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), estendendone il campo di applicazione. In particolare, la riforma vuole includere nel numero di lavoratori  utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per l’assunzione dei disabili tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, con l’esclusione di alcune tipologie.

Così, all’articolo 4, comma 1, della legge 13 marzo 1999, n. 68, è sostituito il primo periodo; si dispone che:

“Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”.

Sono esclusi da tale computo:

• i lavoratori occupati ai sensi della presente legge;
• i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
• i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore,
• i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività,
• i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
• i lavoratori a domicilio,
• i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Inoltre, al fine di evitare l’abuso dell’istituto degli esoneri, totale o parziale che, la legislazione vigente consente ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori o per le speciali condizioni della loro attività e, nel caso delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, per determinate mansioni, l’esclusione totale dall’obbligo di assunzione delle persone con disabilità o l’esonero parziale con occupazione dei disabili in misura ridotta – si vanno a potenziare i controlli.

Così, all’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68,”Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi” è aggiunto il comma 8-quinquies:

“Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Massima Di Paolo Fonte: lavoroediritti.com
nw076 16 aprile 2012


INFO:

Ecco Art. 57 della proposta di Legge del Ministro Fornero

Art. 57.
(Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili)
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, il primo periodo e` sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Ai medesimi effetti, non sono computabili:
i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita` da svolgersi all’estero per la durata di tale attivita`, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;

b) all’articolo 5, dopo il comma 8-quater e` aggiunto, in fine, il seguente: «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero dagli obblighi di cui all’articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalita` per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attivita` di controllo»;

c) all’articolo 6, comma 1, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonche´ il ricorso agli esoneri,
ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

Visualizza il testo sulla riforma del mercato del lavoro  Senato Disegno di Legge n. S/3249

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