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Regolamento attuativo dell’art.71-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633 in materia di diritto d’autore (uso personale alle persone con disabilità sensoriale)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 14 Novembre 2007, n. 239
Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore. (GU n. 295 del 20-12-2007 ) – testo in vigore dal: 4-1-2007
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visti  gli  articoli 71-bis  e  71-quinquies  della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l’assistenza,  l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo;
Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto  l’articolo 2,  comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto  l’articolo  1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 luglio  2006,  recante  delega  di  funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Acquisito  il  parere  del  Comitato  Consultivo  Permanente per il Diritto d’autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell’adunanza del 9 luglio 2007;
Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. – Oggetto
1.  Ai  sensi  dell’articolo 71-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633,  d’ora  in  avanti: “legge”, sono consentite, per uso personale, alle  persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata   ai   sensi  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  la riproduzione   di   opere   e   materiali   protetti  dalla  legge  o l’utilizzazione  della  comunicazione  al  pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2.   La  riproduzione  e  l’utilizzazione  della  comunicazione  al pubblico,  di  cui  al  comma 1,  di opere e di materiali protetti ai sensi  dell’articolo 71-bis  della  legge,  si  attuano attraverso la registrazione  audio  su  qualsiasi  tipo  di  supporto delle opere o l’impiego  di  dispositivi  di  lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione  delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e  comunque  la  trasformazione in un formato elettronico accessibile con  le  tecnologie  assistite,  secondo  quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Art. 2. – Riproduzione  e  utilizzazione  della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti
1.  Al  fine  di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità  sensoriali,  la  riproduzione  e  l’utilizzazione  della comunicazione  al  pubblico  di opere e materiali protetti può anche essere   effettuata   per  il  tramite  delle  associazioni  e  delle federazioni  di  categoria  rappresentative  dei beneficiari, che non perseguono  scopo  di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai  sensi  dell’articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2.   Gli  accordi  di  cui  al  comma 1  sono  volti  a  consentire l’esercizio  della  eccezione  di  cui all’articolo 71-bis e dovranno prevedere  la  definizione  di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all’uopo loro forniti dai  titolari  dei  diritti  in  formati  idonei ad essere utilizzati secondo  le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di  consegnare  il  prodotto  di  tale  attività  alle  persone  che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2007

Il Ministro per i beni e le attività culturali Rutelli
Il Ministro della solidarietà sociale Ferrero

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130


Avvertenza:
Il  testo  delle  note  qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare  la lettura delle disposizioni di legge, alle  quali  è  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di autorità   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  più  ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
– Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, recante   l’Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attività   culturali,   è   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
– Il  testo  degli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge  22 aprile  1941,  n.  633,  recante  la Protezione del diritto  d’autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo esercizio,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente:
Art. 71-bis. – 1. Ai portatori di particolari handicap sono  consentite,  per  uso  personale,  la riproduzione di opere   e   materiali   protetti  o  l’utilizzazione  della
comunicazione  al  pubblico  degli  stessi,  purché  siano direttamente  collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.
2.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,  di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all’art. 190,
sono  individuate  le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari   nonchè,  ove  necessario,  le  modalità  di fruizione dell’eccezione.
Art.  71-quinquies.  –  1.  I  titolari di diritti che abbiano  apposto  le  misure  tecnologiche  di cui all’art. 102-quater  sono  tenuti  alla  rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro  richiesta  dell’autorità  competente,  per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di   un   procedimento   amministrativo,   parlamentare   o giudiziario.
2.  I  titolari  dei  diritti  sono  tenuti ad adottare idonee  soluzioni,  anche  mediante  la stipula di appositi accordi  con  le  associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni di  cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1,  71-bis  e  71-quater,  su  espressa richiesta dei beneficiari  ed  a  condizione  che  i  beneficiari  stessi abbiano  acquisito  il  possesso  legittimo degli esemplari dell’opera  o  del  materiale  protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei  limiti  delle  disposizioni di cui ai citati articoli, ivi  compresa  la  corresponsione  dell’equo  compenso, ove previsto.
3.   I  titolari  dei  diritti  non  sono  tenuti  agli adempimenti  di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali  messi  a  disposizione  del pubblico in modo che ciascuno  vi  possa  avere  accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4.  Le  associazioni  di  categoria  dei  titolari  dei diritti  e  gli  enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari  delle  eccezioni  di  cui  al  comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l’esercizio di dette eccezioni.  In  mancanza  di  accordo, ciascuna delle parti puo’  rivolgersi  al  comitato  di cui all’art. 190 perchè esperisca   un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione, secondo le modalità di cui all’art. 194-bis.
5.  Dall’applicazione  della  presente disposizione non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.
– Il   decreto   legislativo   9 aprile   2003,  n.  68 (Attuazione della direttiva  n. 2001/29/CE sull’armonizzazione  di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) è pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
– La  legge  5 febbraio  1992,  n.  104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle  persone handicappate”, è pubblicata nel supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39.
– Il   testo   dell’art.  52  del  decreto  legislativo 30 luglio     1999,     n.     300,  recante    “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59”, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
Art. 52 (Attribuzioni). – 1. Il Ministero per i beni e le  attività  culturali esercita, anche in base alle norme del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e del
testo  unico  approvato  con decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  490,  le  attribuzioni  spettanti  allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate  quelle  attribuite, anche dal presente decreto, ad  altri  ministeri  o  ad  agenzie,  e fatte in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli 1, comma 2,   e  3,  comma 1,  lettere a)  e b),  della  legge 15 marzo  1997,  n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2.  Al  Ministero  sono  altresì  trasferite,  con  le inerenti  risorse,  le funzioni esercitate dal dipartimento per   l’informazione  e  l’editoria,  istituito  presso  la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.
– La  legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”,  è  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del
17 gennaio 2004, n. 13.
– Il  testo  dell’art.  2,  comma 1,  del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo  e la coesione territoriale, nonché per la tutela del  diritto  d’autore, e altre misure urgenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96 e convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall’art.  1  della  legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2005, n. 146, è il seguente:
“Art.  2 (Coordinamento  delle  politiche in materia di diritto  d’autore).  –  1. Al fine di consentire l’efficace coordinamento,   anche   a  livello  internazionale,  delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà  intellettuale  di  cui  all’art. 19 della legge 18 agosto  2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e  le  attività  culturali  previsti dall’art. 6, comma 3, lettera a),   del   regolamento   di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati  d’intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
Ministri.”.
– Il  testo  dell’art.  1,  comma 5,  del decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
2006, n. 164, è il seguente:
“5  .  È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero   sono   trasferite,   con  le  inerenti  risorse finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei trasporti  dall’art.  42,  comma 1,  lettere c), d)  e, per quanto   di   competenza,   lettera   d-bis),  del  decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero  dei trasporti  propone,  di  concerto  con  il  Ministero delle infrastrutture,  il  piano  generale  dei trasporti e della logistica  e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani  urbani  di  mobilità,  ed  esprime,  per  quanto di competenza,  il concerto sugli atti di programmazione degli interventi    di    competenza    del    Ministero    delle infrastrutture.   All’art.  42,  comma 1,  lettera a),  del decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole: “; integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto”  sono soppresse.”.
–  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio    2006,   recante   “Delega   di   funzioni   al Vicepresidente  del  Consiglio  dei  Ministri on. Francesco Rutelli”,   è  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 20 luglio 2006, n. 167.

Nota all’art. 1:
–  Per  il testo dell’art. 71-bis della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e  per i riferimenti alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104 e alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, si vedano le note alle premesse.

Nota all’art. 2:
–  Per  il  testo  degli articoli 71-bis e 71-quinquies
della  legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle
premesse.

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