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L’internalizzazione degli assistenti all’autonomia e comunicazione nell’organico MIUR

DISEGNO DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO L’INTERNALIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NELL’ORGANICO DEL MIUR

La struttura del disegno di legge si articola in tre parti. Nella prima parte si prevede un armonizzazione delle norme che ad oggi attribuiscono la competenza agli Enti territoriali, in primis la legge 104 del 1992 e il dlgs 66 del 2017, con l’attribuzione esclusiva in capo al MIUR di tutte le competenze relative al predetto profilo.

Nell’ambito della prima parte si è proceduto anche ad una armonizzazione e inserimento della predetta figura professionale nell’ambito del contesto scolastico e nei gruppi relativi all’inclusione previsti dal citato dlgs 66 del 2017. La seconda parte è inerente alle procedure di selezione per concorso del predetto personale, tenendo conto però della circostanza di operare una necessaria e obbligatoria sanatoria di tutto o quasi il personale che già opera in servizio e che ha maturato i requisiti di accesso al concorso con titolo preferenziale indicato al punto n.1 dell’art. 2, cioè avere prestato per almeno 1 anno, anche non consecutivi, la predetta attività nell’ambito della scuola pubblica e/o privata.

In linea di massima obiettivo della legge e dei decreti applicativi è quello di stabilizzare nell’organico del MIUR tutto o quasi il personale. Il concorso viene previsto su base regionale, ma l’assunzione ha valore nazionale, prevedendo comunque la norma il diritto di preferenza a continuare a svolgere l’attività lavorativa nell’ambito dello stesso territorio scolastico provinciale di pertinenza. L’art. 2 mira al contemperamento tra le procedure di concorso previste per sanare la posizione di chi già lavora con quella futura di chi acquisirà il titolo, in vista della definizione del profilo professionale stabilito dall’art. 3, comma 4 del dlgs 66 del 2017. I decreti attuativi, invece, sulla scorta dei principi e dei criteri previsti dalla legge dovranno regolamentare: le procedure di concorso; la valutazione e i punteggi dei titoli e della pregressa esperienza, il contenuto e le modalità delle prove scritte orali, la formazione delle graduatorie, il numero dei posti messi a concorso, che comunque deve essere tale da coprire l’intero fabbisogno scolastico degli alunni con disabilità e del detto personale, le disposizioni di armonizzazione con le altre normative, la modifica del CCNL del comparto scuola, ecc. L’ultima parte concerne la copertura finanziaria e il regime transitorio.

Il disegno di legge in oggetto mira a contemperare il principio di massima tutela possibile per gli alunni con disabilità, con il diritto alla stabilizzazione degli operatori che lavorano da anni a sostegno degli alunni e alunne con disabilità. Il principio di massima tutela possibile comporta l’obbligatorietà, ove necessario, di eventuali percorsi formativi integrativi alle competenze già acquisite, qualora queste non siano conformi a standard formativi e professionali adeguati a fare fronte alla complessità di ogni esigenza degli alunni con disabilità.

Art. 1

L’art. 13 comma 3 della legge 1992 n. 104, va modificato nel seguente modo: “Nelle scuole di ogni ordine è grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni, l’obbligo per il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale per gli alunni con disabilità psico –fisica o sensoriale. All’art. 3, comma 2, lettera a) del dlgs 66 del 2017, va modificato nel seguente modo:

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica: a) all’assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, nonché degli assistenti all’autonomia e comunicazione, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all’art. e, comma 1. Il comma 5, lettera a) dell’art. 3, del dlgs 66 del 2017 “va interamente soppresso”. Il comma 4 dell’art 3, va modificato nel seguente modo: “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” Il comma 5 bis dell’art. 3 del dlgs 66 del 2017, va modificato nel seguente modo: “Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere b) e c), del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi relativi predette lettere”.

L’art. 7, comma 2, lettera d) (Piano educativo individualizzato), va modificato nel seguente modo: “d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente, nonché dall’assistente all’autonomia e comunicazione, nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta del numero delle ore necessario per l’assistenza all’autonomia e comunicazione”. La dicitura “secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5 bis dell’art. 3”, va soppresso. L’art. 7 comma 2 ter va modificato nel seguente modo: dopo il periodo, “anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’art. 4 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno e degli assistenti all’autonomia e comunicazione di cui al presente articolo e il modello PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”.

L’art. 9, Gruppi per l’inclusione scolastica. Il comma 4, secondo capoverso del dlgs 66/2017, è cosi modificato: “Il GIT è composto da personale docente, nonché dagli assistenti all’autonomia e comunicazione esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio – psico – sociale e nelle metodologie didattiche e applicative”. Il comma 8 dell’art. 9, va modificato nel seguente modo: “Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curriculari, docenti di sostegno, assistenti all’autonomia e comunicazione e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica e dalle associazioni di riferimento maggiormente rappresentative”. Il comma 10 va così modificato: “Al fine della definizione del PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta delle ore di sostegno e dell’assistenza all’autonomia e comunicazione e delle altre misure di sostegno” “Ogni gruppo di lavoro operativo è composta dal team docenti contitolari o dal consiglio di classe, dagli assistenti all’autonomia e comunicazione” L’art. 10. Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. Il comma 1, va così modificato: All’ultimo capoverso: “invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno e degli assistenti all’autonomia e comunicazione”; Il comma 2 va così modificato: “L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno e di quelle dell’organico degli assistenti all’autonomia e comunicazione”.

Art. 13 . Formazione in servizio per il personale della scuola Il comma 2 va così modificato: “Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del paino di formazione inserito nel Piano dell’offerta triennale formativa, individuano le attività rivolte ai docenti e agli assistenti all’autonomia e comunicazione”.

Art. 14. Continuità del progetto educativo e didattico. “Le disposizione sulla continuità didattica si devono applicare anche agli assistenti all’autonomia e comunicazione, qualora il contingente assunto con contratto a tempo indeterminato, non sia adeguato e necessitano assunzioni a tempo determinato”.

Art. 16. Istruzione domiciliare. “Le disposizioni relative all’istruzione domiciliare devono applicarsi anche agli assistenti all’autonomia e comunicazione”. Art. 17. Regioni a Statuo speciale e Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 1 va così modificato: “Salvo che per il personale in organico del MIUR, sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”

Art. 2 (Espletamento delle procedure di assunzione)

Il personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione deve essere assunto per concorso ed essere in possesso della qualifica professionale acquisita, secondo il profilo professionale definito, di cui all’art. 3, comma 4, del dlgs 66 del 2017. In relazione agli Assistenti alla Comunicazione la formazione non può essere inferiore alle 900 ore di Lis. Per gli alunni o alunne con disabilità neuro – cognitive e relazioni, per le disabilità complesse, ivi comprese quello psico – fisiche, gli assistenti all’autonomia e comunicazione, oltre alla pregressa esperienza lavorativa è necessario che abbiano acquisito ulteriori competenze specifiche e professionali in grado di supportare l’alunno o l’alunna con elevato standard qualitativo. I vincitori di concorso non in possesso dei titoli e delle competenze necessarie, saranno tenuti entro 12 mesi dalla data dell’esito del concorso, a integrare la formazione e i titoli specifici necessari, indicati nel Decreto di cui al comma 7. Tenuto conto, tuttavia, del lavoro svolto ad oggi dai predetti assistenti all’autonomia e comunicazione, della circostanza che non sussiste un riconoscimento giuridico nazionale uniforme su tutto il territorio nazionale della figura professionale, occorre prevedere apposita procedura concorsuale di sanatoria di tutto il personale in possesso dei seguenti requisiti; Avere svolto per almeno per almeno un anno, anche non consecutivo e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo, il lavoro di assistente all’autonomia e comunicazione nell’ambito scolastico di ogni ordine e grado pubblica o privata, anche se diversamente nominato; Superamento di un concorso per titoli ed esami; Le procedure di concorso sono istituite su base regionale. All’esito del concorso sarà istituita una graduatoria a scorrimento sulla base dei posti disponibili in organico e dei punteggi ottenuti all’esito del concorso. L’assistente all’autonomia e comunicazione ha diritto a potere scegliere in via preferenziale di svolgere la propria attività lavorativa negli istituti scolastici ubicati nella sede territoriale provinciale ove risiede. La graduatoria avrà valore fino a tre anni dalla sua formazione e costituirà titolo preferenziale per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato resi necessarie per l’adeguamento dell’organico alle effettive esigenze rilevate al fine di garantire il diritto allo studio e all’istruzione degli alunni con disabilità. Decorso il termine triennale la graduatoria perde la sua efficacia. Esaurita la fase triennale di sanatoria dei lavoratori che hanno svolto il predetto lavoro e di efficacia delle predetta graduatoria, per accedere alle procedure di concorso successive costituisce requisito imprescindibile avere ottenuto la qualifica professionale di assistente all’autonomia e comunicazione, come definita dall’art. 3, comma 4. del dlgs 66 del 2017, secondo le modalità ivi indicate. I lavoratori assunti nella fase di sanatoria che abbiano una formazione inferiore a quella prevista nel comma 2 e 3 del presente articolo devono colmare obbligatoriamente la stessa entro e non oltre 12 mesi dall’assunzione, così come previsto dal comma 3, a pena di cessazione del rapporto lavorativo. Il superamento delle prove selettive di concorso, nei limiti dei posti disponibili messi a bando e sulla scorta della posizione assunta in graduatoria, determina l’assunzione a tempo indeterminato nell’ organico del MIUR, con la qualifica professionale di assistente all’autonomia e comunicazione e determina l’applicazione di tutte le normative previste nell’ambito della disciplina scolastica e di quella contrattuale. L’assunzione ha valenza nazionale. Con uno o più decreti interministeriali del Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti, sulla scorta dei suddetti principi : a) Il numero dei posti banditi a concorso; le sedi e le procedure di espletamento delle prove scritte e orali; il contenuto delle prove scritte e orali; i criteri di valutazione dei titoli di studio; dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie; la composizione delle commissioni giudicatrici; le sedi di destinazione per ambiti provinciali; I percorsi formativi integrativi ai fini del completamento delle competenze professionali da espletare entro il termine di dodici mesi dalla data dell’esito positivo del concorso, di cui all’art.2 comma 2, 3 e 4. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il predetto decreto dovrà tenere conto di un numero di posti banditi per concorso pari al numero degli assistenti all’autonomia e comunicazione da assumere, coincidenti con il numero di persone in possesso del criterio indicato all’art. 2, comma 4, n.1). Con ulteriore decreti interministeriali del Ministro dell’ Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare, l’orario di lavoro, apportando tutte le necessarie modifiche integrative; nonché tutte le disposizioni integrative e correttive di armonizzazione del profilo professionale dell’assistente all’autonomia e comunicazione con la disciplina scolastica. Tutto il personale dovrà seguire un programma di aggiornamento professionale il cui primo corso si svolgerà 15 mesi dall’assunzione con i programmi concordati con le associazioni di riferimento maggiormente rappresentative, accreditate all’ Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica.

Art. 3 (Copertura finanziaria)

Per l’assunzione del predetto personale le risorse sono da rinvenire in parte nei fondi destinati dallo Stato agli Enti territoriali Regionali, per l’espletamento del detto servizio, in parte mediante compensazioni tra lo Stato e le amministrazioni territoriali locali relative al minore trasferimento di risorse centrali scaturite dal minori costo di gestione a carico degli Enti territoriali minori; in parte dalla riduzione di altri fondi nazionali.

Art. 4 (Norme Transitorie)

Al fine di garantire la continuità assistenziale – educativa in favore degli alunni con disabilità, fino all’ espletamento del concorso e l’effettiva immissione in servizio degli assistenti da parte del MIUR, atta a coprire tutto il fabbisogno assistenziale necessario, gli Enti territoriali, d’intesa con il MIUR, sono tenuti a garantire la regolarità del servizio procedendo ad una cessazione graduale del medesimo.

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