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Riconoscimento LIS. Disegni e Proposte di Legge

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XV Legislatura — Proposta di Legge n.644 d’iniziativa dei Deputato del deputato ANGELA NAPOLI – Presentata il 10 maggio 2006
Riconoscimento della lingua dei segni italiana
ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia abbiamo una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali utili ad inserire le persone portatrici di handicap nella vita sociale ed a ripristinare a loro favore l’esistenza di eguali condizioni di partenza che costituiscono l’irrinunciabile diritto di ogni cittadino. Ricordo, tra le altre, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che, in particolare, al titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato, dettando norme speciali per gli alunni sordi. Ma e` proprio in riferimento a quest’ultima categoria che si rende necessario un ulteriore intervento.
I sordi in Italia sono circa 70 mila, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita, sia coloro che hanno perso l’udito dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficolta` per una piena integrazione sono evidentemente maggiori per i primi. Nasce allora l’esigenza di uno
strumento che consenta ai bambini sordi il pieno sviluppo cognitivo nell’ambito della propria comunita` , utile all’accesso all’istruzione, alla cultura e all’inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento e` rappresentato dalla lingua dei segni italiana, che ha una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalita` di espressione della lingua italiana.
La lingua dei segni, infatti, e` la lingua naturale delle persone sorde, perche´ per la sua modalita` visivo-gestuale puo` essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato. Non si tratta di contrapporre il linguaggio orale alla lingua dei segni, bensı` di integrare le diverse possibilita` per portare la persona sorda ad inserirsi meglio nella societa` , ad avere sicurezza in se stessa, a sentirsi partecipe delle varie situazioni sociali.
In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al piu` alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni dei sordi.
L’Unione europea dei sordi creata nel 1985, che rappresenta attualmente le associazioni di quattordici Stati membri dell’Unione
europea, tra questi l’Italia, dopo l’approvazione della citata risoluzione ha posto al centro della sua azione il riconoscimento
della comunita` dei sordi come minoranza linguistica e conseguentemente il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunita` dei sordi da parte degli Stati membri dell’Unione europea, e nell’Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles il 27 settembre 1997 ha approvato una risoluzione in cui si chiede a tutti gli Stati membri dell’Unione europea di garantire piena ed eguale partecipazione nella societa` ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili.
Ormai anche in Italia esistono dizionari della lingua dei segni, e molte altre pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della lingua dei segni italiana.
Nel corso degli ultimi anni anche la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l’informazione dei sordi; analoghe funzioni saranno sempre piu` richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria ed altri.
La proposta di legge prevede all’articolo 1 il riconoscimento della lingua dei segni italiana quale lingua propria della comunita` dei sordi e come lingua di una minoranza linguistica degna della tutela prevista dall’articolo 6 della Costituzione.
All’articolo 2 si prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione della legge in modo che la lingua dei segni italiana possa essere usata nel corso dei procedimenti giudiziari, in tutti i rapporti che i sordi hanno con le pubbliche amministrazioni, e nelle scuole di ogni ordine e grado.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana come lingua propria della comunita` dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. L’uso della lingua dei segni italiana gode di tutte le garanzie e dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.
ART. 2.
1. Il Governo emana, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l’attuazione della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza sordomuti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve:
a) fissare le modalita` atte a consentire l’uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;
b) prevedere disposizioni volte a consentire l’uso della lingua dei segni italiana nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalita` tecniche;
c) prevedere l’insegnamento della lingua dei segni italiana nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l’adempimento dell’obbligo scolastico per gli alunni sordi;
d) garantire l’utilizzo dell’interprete della lingua dei segni nelle universita`;
e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l’uso della lingua dei segni italiana piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.


 

Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XV Legislatura — Proposta di Legge n.669 d’iniziativa dei Deputati ZANOTTI, ATTILI, BAFILE, BARATELLA, BRANDOLINI, BURTONE, CANCRINI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CORDONI, D’ANTONA, DATO, DE BRASI, D’ELIA, FASCIANI, FRANCI, FRONER, GENTILI, GIULIETTI, GRILLINI, MADERLONI, MOTTA, MUSI, NICCHI, OTTONE, PEDRINI, ROCCO PIGNATARO, PINOTTI, PIRO, ROTONDO, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, SQUEGLIA, TRUPIA, VANNUCCI, VENIER, ZANELLA – Presentata il 15 maggio 2006
Riconoscimento della lingua dei segni italiana
ONOREVOLI COLLEGHI ! — I sordi in Italia sono oltre 70 mila: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordita` ), sia le persone che sono diventate sorde, dopo aver appreso il linguaggio parlato.
Specie per i primi, i cosiddetti « sordomuti », che possono imparare la lingua parlata solo dopo un iter di riabilitazione, e` molto importante disporre della lingua dei segni italiana (LIS), con una propria specificita` morfologica, sintattica e lessicale.
La LIS consente ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell’ambito della propria comunita` che includa sia persone sorde che udenti. Tale sviluppo e` la base per un pieno accesso all’istruzione, alla cultura e all’inserimento lavorativo e sociale.
La lingua dei segni infatti e` la lingua naturale delle persone sorde perche´ la sua modalita` visivo-gestuale puo` essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
In Italia, la prima ricerca sulla LIS si e` svolta negli anni ottanta presso l’Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato ad indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano mai stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre di stretta connessione con quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei.
Ormai esistono in Italia, così come in tanti altri Paesi europei ed extraeuropei, dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche, della LIS.
Si rileva che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti della lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l’informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre piu` richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e molti altri.
Esistono gia` alcune leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde; possiamo citare come esempio:
la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;
il testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, per il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione dell’alunno, portatore di handicap;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme sul diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.
Esistono infine, in tale senso, importanti atti delle istituzioni europee:
– risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 1985 sull’Europa dei cittadini (Gazzetta Ufficiale n. C345 del 12 dicembre 1985, pagina 27);
– comunicazione della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull’integrazione sociale dei minorati (Gazzetta Ufficiale n. C347 del 31 dicembre 1981, pagina 14) e risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento (Gazzetta Ufficiale n. C347 del 31 dicembre 1981).
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. In applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, la lingua dei segni italiana (LIS) e` riconosciuta come lingua della comunita` dei sordi, con la previsione delle competenze, provvidenze e tutele conseguenti a tale riconoscimento.
2. Con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti, le relative norme di attuazione.


Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XV Legislatura  – Proposta di Legge n.781 d’iniziativa dei Deputati – ALEMANNO, SALERNO, CIRO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, AZZOLINI, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCIARDO, BONAIUTI, BONO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CICCIOLI, COLUCCI, COMPAGNON, GIULIO CONTI, D’AGRO` , FORLANI, FRANZOSO, HOLZMANN, JANNONE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MIGLIORI, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, NAN, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PALMIERI, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PILI, RAISI, ROMAGNOLI, ROSSO, STRADELLA, TUCCI, ZACCHERA
Presentata il 18 maggio 2006
Riconoscimento della lingua dei segni italiana
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il pieno inserimento delle persone portatrici di handicap nella vita sociale e il ripristino, a loro favore, dell’esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l’irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono princı`pi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o con minore incisivita` , nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; per l’Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale che, all’articolo 3, proclamando la pari dignita` sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l’altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Tali princıpi hanno trovato man mano attuazione – seppur ancora non completa – in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Ricordiamo, tra l’altro: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione dell’alunno handicappato; infine, ricordiamo la legge 12 novembre 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
In riferimento alle persone affette da sordita` si rende necessaria un’ulteriore riflessione e un’attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordita` ), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficolta` per una piena integrazione sono evidentemente molto piu` grandi per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione.
Nasce allora l’esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell’ambito della propria comunita` , che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all’istruzione, alla cultura e all’inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento e` rappresentato dalla lingua dei segni italiana (LIS), che e` una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalita` di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni, infatti, e` la lingua naturale delle persone sorde perche´ per la sua modalita` visivo-gestuale puo` essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al piu` alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee C. 187 del 18 luglio 1988. Con essa, il Parlamento europeo:
« vista la sua risoluzione dei 13 novembre 1985 sull’Europa dei cittadini; viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull’integrazione sociale dei minorati e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento; viste le proposte di risoluzione presentate (…) dagli onorevoli Chiabrando e altri sulle trasmissioni televisive per sordi
(doc. B2-1192/85); vista la relazione della commissione per la gioventu` , la cultura, l’istruzione, l’informazione e lo sport (doc. A2-302/87);
a) considerando che nella Comunita` europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben piu` grande ha difficolta` di udito;
b) considerando che la maggior parte dei sordi non riusciranno mai a padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato;
c) ricordando che il linguaggio gestuale, che puo` essere a buon diritto considerato un linguaggio a tutti gli effetti, e` quello preferito se non l’unico usato dalla maggior parte dei sordi;
d) riconoscendo che il linguaggio gestuale e i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante i quali i sordi accedono alle informazioni necessarie alla vita di ogni giorno oltre che alla lettura e alla televisione;
e) desiderando promuovere l’integrazione dei sordi nella societa` degli udenti, a condizioni per loro eque;
f) riconoscendo il grande contributo dato dalla Federazione mondiale dei sordi (FMS) nel corso dei passati decenni per migliorare la situazione delle persone sorde ed esprimendo il proprio compiacimento per la creazione di un Segretariato regionale per i paesi della Comunita` europea;
1) si compiace dell’interesse manifestato e degli aiuti forniti a tutt’oggi dalla Commissione alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunita`;
2) invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro del linguaggio gestuale usato dai sordi;
3) invita gli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all’uso del linguaggio gestuale ».
L’Unione europea dei sordi (EUD – European Union of the Deaf, con sede in Bruxelles), creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni di venticinque Stati membri dell’Unione europea come membri a pieno titolo e di tre Stati come membri affiliati, dopo il successo ottenuto con l’approvazione della citata risoluzione ha posto al centro della sua azione il riconoscimento della comunita` dei sordi come minoranza linguistica e, conseguentemente, il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunita` dei sordi da parte degli Stati membri dell’Unione europea. Nell’Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles i1 27 settembre 1997 l’EDU ha approvato una risoluzione in cui « come cittadini dell’Unione europea » si chiede « a tutti gli Stati membri dell’UE di garantire piena ed eguale partecipazione nella societa` ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili.
II loro diritto ad usare la lingua dei segni deve essere pienamente riconosciuto e favorito in ogni aspetto della vita »; si chiede altresı` a tutti gli Stati membri dell’Unione europea « di accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun paese nell’ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie ».
In Italia, la prima ricerca sulla LIS si e` svolta negli anni ottanta presso l’Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato a indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre in stretta connessione con quelle di molti altri Paesi europei ed extraeuropei. Ormai esistono in Italia, cosı` come negli altri Paesi europei ed extraeuropei, dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e sociolinguistiche della LIS. L’uso della LIS ha cominciato cosı` ad avere una prima diffusione ed e` da rilevare che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti di lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l’informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre piu` richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e in molti altri campi. Sembra quindi giunto il momento per l’Italia di allinearsi a quanto gia` deliberato in sede europea, dando alla LIS pieno riconoscimento, e cio` nel quadro non solo dell’attenzione ai problemi delle persone in qualunque modo svantaggiate, che costituisce adempimento dei princı`pi di cui all’articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarita` e delle potenzialita` che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunita` , hanno.
In questa ottica si pone la presente proposta di legge, che prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunita` dei sordi, e come lingua di una minoranza linguistica degna anch’essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall’articolo 6 della Costituzione. E` in questo senso che, accogliendo l’esigenza fortemente sottolineata, come si e` ricordato, dall’ultima Assemblea generale della EUD, la LIS deve essere considerata « lingua non territoriale » della comunita` dei sordi, intendendo tale definizione quale e` accolta dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, approvata a Strasburgo dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992.
La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, nella certezza che le sue finalita` non possano che essere condivise da tutti i colleghi, prevede pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di  essa sia consentito l’uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione, si e` ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l’esigenza di coinvolgere in qualche modo nella elaborazione di essa l’ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, giovandosi concretamente delle esperienze e delle competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla citata legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e, coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali, e` opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative all’uso e all’insegnamento della LIS nelle scuole, che si pongono nell’ambito non solo di quanto gia` previsto dalla citata legge-quadro, ma anche di quanto previsto dal ricordato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1. (Riconoscimento della lingua dei segni italiana).
1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territorialmente propria della comunita` dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita` europee C. 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita` europee C 379 del 7 dicembre 1998.
2. L’utilizzo della LIS e` sempre consentito nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
ART. 2.  (Inserimento scolastico).
1. L’insegnamento della LIS e` garantito nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di consentire al bambino sordo perlinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
2. Nei corsi di laurea universitari, in conformita` a quanto stabilito dall’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e` prevista l’istituzione della disciplina facoltativa attinente l’insegnamento della LIS.
ART. 3. (Diagnosi precoce).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle garantiscono l’attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, le aziende sanitarie locali (ASL) predispongono appositi test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. Qualora dai test risulti un rischio di sordita` a carico del soggetto, la ASL provvede ad attivare immediatamente un adeguato trattamento di recupero, consistente in interventi di abilitazione e di educazione linguistiche. Ai fini dell’ottimale esito del trattamento, e` previsto anche il coinvolgimento dei familiari del soggetto.
3. I trattamenti di recupero previsti dal comma 2 sono altresı` garantiti anche ai soggetti in eta` scolare. In tali casi, accertata la patologia ed effettuata la diagnosi, il trattamento e` attuato affiancando agli operatori dell’azienda sanitaria locale e ai familiari, ai sensi del citato comma 2, anche personale specializzato messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche interessate.
ART. 4. (Regolamento).
1. Nell’ambito delle finalita` di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l’Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, detta le disposizioni per l’attuazione
di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge. Il regolamento deve in ogni caso:
a) prevedere disposizioni volte a consentire l’utilizzo della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalita` tecniche;
b) fissare le modalita` atte a consentire l’utilizzo della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle regionali e degli enti locali;
c) fissare le modalita` di insegnamento della LIS nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di rendere effettivo l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione per gli alunni sordi, ai sensi dell’articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) fissare le modalita` di introduzione nei corsi universitari della disciplina facoltativa attinente l’insegnamento della LIS;
e) assicurare la formazione degli interpreti della LIS da parte di organismi qualificati e di associazioni riconosciute mediante appositi creditivi formativi e in collaborazione con le universita`;
f) favorire l’integrazione delle persone sorde garantendo le pari opportunita` di accesso all’informazione e alla fruibilita` mediatica mediante la predisposizione di servizi di interpretariato della LIS;
g) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l’utilizzo della LIS la piena applicazione alle persone sorde delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.
ART. 5. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilita` di cui all’articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche´ del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.


 

Altre proposte di legge da assegnare alle competenti commissioni:

803 Romano ed altri: Riconoscimento della lingua dei segni italiana, presentata il 18 maggio 2006

1128 Gardini: Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana presentata il 14 giugno 2006

1714 Poretti: Riconoscimento della lingua dei segni italiana, presentata il 27 settembre 2006

nw91 (2006)


Newsletter della Storia dei Sordi n.91 dell’11 ottobre 2006

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