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Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità culturali (Newsletter della Storia dei Sordi n.178 del 7 febbraio 2007)

Con la ratifica del Parlamento del 31 gennaio 2007 l’Italia è diventata membro della  Convenzione UNESCO riguardante “la protezione e la promozione delle diversità delle culturali” (aperta alla firma il 20 ottobre 2005 a Parigi). Ha operato con successo per la ratifica il Ministero per i Beni e le attività culturali in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri.

Il disegno di legge è costituito da quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali; l’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della Convenzione, (valutati in 14.130 euro per il 2007, 7.870 euro per il 2008 e 14.130 euro annui a partire dal 2009); l’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sembra utile ricordare che l’obiettivo primario della Convenzione è il rafforzamento dei vari anelli che formano la catena creativa culturale, vale a dire: la creazione stessa; la produzione; la distribuzione/diffusione; l’accesso e la fruizione dei beni culturali (con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo).

Va tenuto presente che il termine “protezione”, nell’ambito degli strumenti elaborati dall’UNESCO, differisce dall’accezione che esso riveste, per esempio, nel campo, del copyright: il termine “protezione”, strettamente legato a “promozione”, intende piuttosto tener vive le espressioni culturali, seriamente minacciate dal ritmo accelerato della globalizzazione. Si vuole cioè impedire che le espressioni culturali restino confinate nei musei, o ristrette in schemi puramente folcloristici.

Tra i principi-guida della Convenzione ricordiamo:

– il principio della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che in nessun caso devono essere compressi per proteggere e promuovere la diversità culturale, dal momento che il  rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali sono l’unico efficace antidoto alla possibile deriva delle diversità culturali verso un completo relativismo;
– il principio dell’apertura e bilanciamento, il quale assicura che le azioni intraprese da uno Stato per sostenere la diversità delle proprie espressioni culturali vengano equilibrate da altre misure, suscettibili di accrescere l’apertura alle altre culture mondiali.

La Convenzione consente alle singole Parti di individuare speciali contesti nei quali si ritenga che determinate espressioni culturali dei propri territori siano a rischio di estinzione, e di adottare le misure necessarie per la loro sopravvivenza.

Più in generale, le singole Parti hanno il diritto:
–  di creare opportunità per attività, beni e servizi culturali nazionali;
–  di consentire l’accesso ai mezzi di produzione e diffusione culturale a industrie nazionali indipendenti e a iniziative del terzo settore;
–  di incoraggiare lo sviluppo del libero scambio di idee fra organizzazioni no-profit, istituzioni pubbliche e private e altri operatori della cultura;
– di promuovere la diversificazione nel settore dei media, anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo.

Sono invece doveri delle singole Parti:
– promuovere la produzione culturale di individui e gruppi sociali, con riguardo alle particolari necessità delle donne, delle minoranze, degli indigeni;
– assicurare adeguata informazione e trasparenza nei rapporti quadriennali all’UNESCO;
– alimentare il pubblico interesse in merito all’importanza delle diversità culturali;
– incoraggiare la partecipazione della società civile per attuare gli obiettivi della Convenzione;
– rafforzare la dimensione culturale nelle politiche di aiuto allo sviluppo.

Infine. le singole Parti devono esercitare i propri diritti e doveri in uno spirito di reciproca cooperazione, senza sentirsi subordinati ad altri strumenti internazionali. In nessun caso, tuttavia, eventuali previsioni della Convenzione in esame saranno da interpretare come modifiche a diritti ed obblighi sanciti da altri accordi internazionali.

Fonte: Ministero per i Beni e le attività culturali
nw178


Newsletter della Storia dei Sordi n.178 del 7 febbraio 2007

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