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Difensore Civico (Newsletter della Storia dei Sordi n.207 del 20 marzo 2007)

Il Difensore civico è un organismo di tutela dei  diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’intervento del Difensore civico è gratuito.
Il Difensore civico è un organo eletto dal Consiglio Comunale o Provinciale o Regionale di appartenenza ed esercita la propria funzione in piena autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi dell’Amministrazione.
Ecco un esempio di informazione generale sul Difensore del Comune di Roma, vale anche  per tutti i Difensori comunali, provinciali e regionali istituiti dalle rispettive istituzioni di competenza.
La sua funzione è quella di:
– assicurare la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli o associati in relazione a fatti, provvedimenti, atti, comportamenti omessi o ritardati;
– rilevare disfunzioni, ritardi, negligenze, abusi, comportamenti omissivi illeciti o illegittimi;
– verificare che l’azione amministrativa dell’Organo di appartenenza.
Cosa fa il Difensore Civico
Può intervenire, su richiesta di singoli cittadini o associazioni per:
– Eliminare disfunzioni, ritardi, abusi;
– Garantire il pieno esercizio dei diritti di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo;
– Stimolare le strutture dell’Amministrazione ad assumere iniziative nell’interesse dei cittadini;
– Accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente attuati.
Cosa non può fare il Difensore Civico
Non può:
– Regolare controversie tra privati;
– Agire per la tutela di posizioni connesse al rapporto d’impiego su richiesta di dipendenti comunali di aziende, istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza o affidatari di pubblici servizi del Comune;
– Intervenire nelle scelte politiche dell’amministrazione;
– Riformare atti dell’amministrazione;
– Rappresentare il cittadino in giudizio.
Come opera il Difensore Civico
Verifica il quesito sotto il profilo tecnico giuridico e, una volta accertata la propria competenza, procede a:
– Interessare l’ufficio dell’Amministrazione che cura il procedimento al fine di eliminare l’eventuale disfunzione, ritardo o abuso;
– Segnalare, in presenza di gravi inadempienze, il caso agli organi competenti;
– Assicurare risposta ad ogni richiesta di intervento e provvedere direttamente a comunicare agli interessati la eventuale non ammissibilità delle richieste pervenute;
– Sospendere ogni intervento in caso di azione giudiziale non potendo interferire con l’attività degli organi di giustizia.
Può consultare con approfondimento sull’internet relativo al difensore (difesore) civico.

Ecco le normative riguardanti il Difensore Civico.

Legge 6 giugno 1990, n.142 – art.8
Difensore civico
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono  prevedere l’istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate
Art. 36. ( Modificato dalla L. n. 66/1996 )
Aggravamento delle sanzioni penali
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n.127
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 16. – Difensori civici delle regioni e delle province autonome.
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all’istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ai sensi del comma 1.

Art. 17 – Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo.  Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Art. 136 – Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.

Legge 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000
Art. 15 – Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
“4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.  Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico”.

Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
Art. 7. Tutela del diritto di accesso
1. Contro le determinazioni dell’autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2 , il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all’articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all’articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

L’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana  prevede:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
E ancora, il primo comma dell’art. 97 prevede:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Un esplicito riferimento al ruolo e alle funzioni del Difensore Civico è inserito nel Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, laddove all’art.11 è detto:
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

nw207 (2007)


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