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Social card e Bonus Straordinario (Newsletter della Storia dei Sordi n. 640 del 4 febbraio 2009)

L’operazione Social card è scattata.
Si può già chiedere la “Carta acquisti”. Chi ne ha diritto? Come averla? Dove usarla.
di Fiammetta Rossi

L’operazione Social card è scattata Si può già chiedere la “Carta acquisti”. Chi ne ha diritto? Come averla? Dove usarla.

E’ arrivata la cosiddetta Social Card, ma il vero nome è “Carta acquisti”, che dà diritto a 40 euro al mese per fare la spesa o pagare le bollette di luce o gas. Ottenerla non è difficile ma bisogna sapere chi ne ha diritto, dove richiederla (non arriva a casa automaticamente), come e dove usarla.

Ecco una guida pratica del percorso da seguire per non rinunciare ad un diritto.
Innanzitutto conviene fare domanda prima del 31 dicembre perché così la Carta sarà subito caricata dal Ministero dell’Economia con 120 euro, cifra che copre gli ultimi 3 mesi del 2008. Poi la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 al mese appunto), sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Chi può avere la “Carta acquisti”
La Carta è riservata solo ai cittadini italiani che risiedono in Italia, che hanno compiuto 65 anni al 1° dicembre o che non hanno ancora 3 anni. Ma vediamo nel dettaglio.

Chi ha più di 65 anni ha diritto alla Carta solo se ha certi requisiti.
Eccoli. Deve poter contare solo su 6.000 euro l’anno, tra pensione, trattamenti assistenziali ed eventuali altri redditi, o su 8.000 se ha compiuto i 70 anni. A far testo sarà l’ISEE (indicatore della situazione economica).

Non deve essere, da solo o insieme al coniuge: intestatario di più di una bolletta elettrica domestica di utenze elettriche non domestiche di più di una bolletta del gas proprietario di più di una macchina di una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile usato per abitazione di una quota superiore o uguale al 10% di immobili non usati per abitazione

Non deve avere risparmi di più di 15.000 euro Non deve essere ricoverato in un istituto di cura di lunga degenza o detenuto perché in questo caso usufruisce già di fondi dello Stato o di altre amministrazioni Pubbliche.

Chi ha un figlio al di sotto dei 3 anni può richiedere la Carta se il bambino: è cittadino italiano e risiede in Italia ha un ISEE che non supera i 6.000 euro ha gli stessi requisiti richiesti per chi ha più di 65 anni, da solo o insieme al genitore che fa la domanda ed a chi ha la potestà genitoriale

Importante è sapere che chi ha più di un figlio sotto i 3 anni può richiedere 40 euro al mese per tutti i bimbi. Se non si ha ancora l’attestazione ISEE la si può richiedere al Comune, all’Inps o ad un Caf abilitato.

Come fare richiesta della Carta
Si deve andare all’Ufficio Postale più vicino e compilare un modulo di richiesta. Insieme a questo si devono presentare l’originale e la fotocopia di un documento d’identità, più l’attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure un’attestazione provvisoria rilasciata da un Caf (Centro di assistenza fiscale). Se si domanda la Carta per un’altra persona, serve anche una dichiarazione di delega sottoscritta, con firma autenticata da un notaio o al comune. Se l’ufficio postale è abilitato, la Carta viene consegnata subito, se non è abilitato, verrà spedita a casa. In ogni caso, verrà recapitato a casa il codice personale, il Pin, che servirà per controllare il saldo o i pagamenti effettuati. Nei negozi, invece, basterà firmare la ricevuta come si fa per una qualsiasi carta di credito.

Come e dove si può usare la Carta per fare la spesa
La Carta deve essere utilizzata solo dal titolare, che non può cederla ad altri.

Può essere usata per i pagamenti solo nei negozi alimentari del circuitoMastecard o negli uffici postali per pagare bollette di luce e gas. Nei negozi che espongono il simbolo della “Carta acquisti” con il disegno di un carrello del supermercato si potranno ottenere sconti in più oltre alle promozioni previste.

L’utilizzo della Carta è totalmente gratuito. E su questa è indicata la data di scadenza. Però attenzione, se nel frattempo si perdono i requisiti necessari per averla, questa può essere sospesa o disattivata.

Se la Carta viene smarrita o rubata si può bloccare telefonando al numero verde gratuito 800.902.122, se si è in Italia, o allo 0039.02.34980131, se si è all’estero.

Per tutti i dubbi che potrebbero sorgere in qualsiasi momento c’è l’aiuto di un numero verde: 800.666.888. Fonte: rai.it


Autocertificazione per la richiesta del “Bonus famiglia”
Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, due sono le alternative. Gli aspiranti beneficiari che scelgono come anno di riferimento il 2007 devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, che erogheranno il beneficio nei successivi mesi, rispettivamente, di febbraio e marzo. Nei casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato “Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.

Modello sostituto – in formato pdf

Istruzioni per la compilazione modello sostituto – in formato pdf

Modello agenzia – in formato pdf

Istruzioni per la compilazione modello agenzia – in formato pdf

Provvedimento del 5/12/2008 – in formato pdf.

Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. (Pubblicato il 05/12/08 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Fonte: agenzia entrate.it


 

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n. 280 del 29-11-2008  – Suppl. Ordinario n.263) testo in vigore dal: 29-11-2008

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed urgenza di fronteggiare l’eccezionale    situazione   di   crisi   internazionale   favorendo l’incremento  del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non  autosufficienti,  nonche’ per garantire l’accollo da parte dello Stato  degli  eventuali  importi  di  mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta,  altresi’,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo economico   e   alla   competitivita’   del   Paese,  anche  mediante l’introduzione  di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di  sostenere  il  rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico,  parallelamente  alla  riduzione  di  costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata,  inoltre,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza di misure  in  grado  di  riassegnare  le  risorse del quadro strategico nazionale  per  apprendimento  ed  occupazione nonche’ per interventi infrastrutturali,   anche   di   messa  in  sicurezza  delle  scuole, provvedendo  alla introduzione altresi’ di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate,  infine,  le  particolari ragioni di urgenza, connesse con  la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessita’ di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
Rilevata,  altresi’,  l’esigenza  di potenziare le misure fiscali e
finanziarie  occorrenti  per  garantire  il  rispetto degli obiettivi
fissati  dal  programma  di  stabilita’  e crescita approvato in sede europea,   anche   in   considerazione   dei  termini  vigenti  degli adempimenti tributari;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1. – Bonus   straordinario  per  famiglie,  lavoratori  pensionati  e  non autosufficienza
   1. E’  attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel  quale  concorrono,  nell’anno  2008,  esclusivamente  i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati    a   quelli   di   lavoro   dipendente   di   cui
all’articolo 50,   comma 1,   lettere a),   c-bis),   d),   l)  e  i)
limitatamente   agli  assegni  periodici  indicati  nell’articolo 10,
comma 1, lettera c);
d) diversi  di  cui  all’articolo 67,  comma 1,  lettere i) e l),
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non  esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari  di  cui  all’articolo 25, esclusivamente in coacervo
con  i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel  computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono  il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato  anche se non a carico nonche’ i figli e gli altri familiari di  cui  all’articolo 12  del  citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel  computo  del  reddito  complessivo familiare si assume il reddito  complessivo  di cui all’articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il  beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito per gli importi di
seguito  indicati,  in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare,  degli  eventuali  componenti  portatori di handicap e del reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il  quale  sussistano  i  requisiti  di  cui  al  comma 1,  salvo, in alternativa, la facolta’ prevista al comma 12:
a) euro  duecento  nei confronti dei soggetti titolari di reddito di  pensione  ed  unici  componenti  del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro  trecento  per  il  nucleo  familiare  di due componenti, qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo  familiare di tre componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro   cinquecento   per   il   nucleo  familiare  di  quattro
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia superiore ad euro ventimila;
e) euro  seicento  per  il nucleo familiare di cinque componenti, qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap    per    i   quali   ricorrano   le   condizioni   previste
dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
  4. Il  beneficio  di  cui  al  comma 1  e’  attribuito  ad  un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il  beneficio  spettante  ai  sensi  del  comma 3 e’ erogato dai sostituti  d’imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l’attivita’   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento pensionistico  o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti  interessati.  Nella domanda  il  richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i  figli  e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche’ la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione  al  reddito  complessivo  familiare  di  cui  al  comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d’imposta.
6. La  richiesta e’ presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l’apposito   modello   approvato   con  provvedimento  del  direttore dell’Agenzia  delle  entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto. La richiesta puo’ essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il  sostituto  d’imposta  e  gli  enti pensionistici ai quali e’ stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante, rispettivamente  entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il  sostituto  d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e contributi  disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo  l’ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L’importo  erogato  ai  sensi dei commi 8 e 14 e’ recuperato dai sostituti    d’imposta    attraverso    la   compensazione   di   cui all’articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241 a partire  dal  primo  giorno  successivo  a quello di erogazione, deve essere  indicato  nel  modello 770 e non concorre alla formazione del limite  di  cui  all’articolo 25  dello  stesso  decreto legislativo.
L’utilizzo    del   sistema   del   versamento   unificato   di   cui
all’articolo 17  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241 da
parte  degli  enti  pubblici  di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e’  limitato  ai  soli importi da
compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e  comunicano  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I  soggetti  di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle  entrate,  entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante  i  soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, le richieste ricevute  ai  sensi  del comma 6, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  non  e’ erogato dai sostituti  d’imposta  di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al  comma 6, puo’ essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate,  entro  il  31 marzo  2009, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non spetta   alcun   compenso,   indicando  le  modalita’  prescelte  per l’erogazione dell’importo.
12. Il  beneficio  di  cui  al  comma 1  puo’  essere richiesto, in
dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
13. Il  beneficio  richiesto  ai  sensi del comma 12 e’ erogato dai sostituti  d’imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari  indicati  al  comma 1,  lettere a),  b)  e  c)  prestano l’attivita’   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento pensionistico  o  di  altri  trattamenti,  sulla base della richiesta prodotta  dai  soggetti  interessati  ai  sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalita’ di cui al comma 6.
14. Il  sostituto  d’imposta  e  gli enti pensionistici ai quali e’
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante, rispettivamente  entro  il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il  sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e contributi  disponibili  nel  mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo  l’ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I  soggetti  di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle  entrate,  entro  il  30 giugno  2009  in via telematica, anche mediante  i  soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, le richieste ricevute  ai  sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita’ di cui al comma 10.
17. In  tutti  i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e’  erogato  dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta puo’ essere presentata:
a) entro  il  30 giugno  2009  da  parte  dei  soggetti esonerati dall’obbligo  alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all’Agenzia   delle   entrate,  anche  mediante  i  soggetti  di  cui all’articolo 3,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive modificazioni, ai quali non spetta  compenso,  indicando  le modalita’ prescelte per l’erogazione dell’importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.
18. L’Agenzia  delle  entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei  commi 11  e  17 lettera a) con le modalita’ previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
19. I  soggetti  che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto  o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi successivo  alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  effettuano  la restituzione  del  beneficio  non  spettante,  in  tutto  o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai  benefici  erogati  eseguendo  il  recupero  di  quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle  compensazioni  effettuate  dai  sostituti  ai  sensi del
comma 9,   eseguendo   il   recupero   degli   importi  indebitamente compensati.
21. I  sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui   all’articolo 3,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 luglio  1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni  le  autocertificazioni  ricevute  dai  richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
22. Per   l’erogazione   del   beneficio  previsto  dalle  presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle  Finanze  e’  istituito  un  Fondo,  per  l’anno  2009, con una dotazione  pari  a  due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli  Enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle disposizioni di cui al presente  articolo,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della  salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell’adozione  dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 2. Mutui  prima  casa:  per  i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono  superare  il  4  per cento grazie all’accollo da parte dello Stato  dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base      su cui si calcola gli spread e’ costituito dal saggio BCE.
1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non  fisso  da  corrispondere  nel  corso  del  2009 e’ calcolato con riferimento  al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o  altro  tipo  di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel  caso  in  cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
2. Il  comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l’acquisto la costruzione  e  la  ristrutturazione  dell’abitazione  principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati   in   applicazione   dell’articolo 3  del  decreto-legge 27 maggio  2008,  n.  93,  convertito  in legge dalla legge 24 luglio 2008,  n.  126,  con  effetto  sul conto di finanziamento accessorio, ovvero,  a  partire  dal  momento  in  cui  il conto di finanziamento accessorio  ha  un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La  differenza  tra  gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate    determinati   secondo   il   comma 1   e   quelli   derivanti
dall’applicazione  delle condizioni contrattuali dei mutui e’ assunta a  carico  dello  Stato. Con decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate  sono  stabilite  le  modalita’  tecniche  per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del  comma  2  e  per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche  ai  fini  dell’eventuale  adozione  dei  provvedimenti  di cui all’articolo 16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli  oneri  derivanti  dal  comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A  partire  dal  1° gennaio  2009,  le  banche  che offrono alla clientela  mutui  garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale  devono  assicurare ai medesimi clienti la possibilita’ di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni   di   rifinanziamento  principale  della  Banca  centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e’ in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche  sono  tenute  a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia   per   assicurare   adeguata   pubblicita’   e  trasparenza all’offerta  di  tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono  alla  Banca  d’Italia, con le modalita’ e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte   e   su   numero   e  ammontare  dei  mutui  stipulati.  Per l’inosservanza  delle  disposizioni  di cui al presente comma e delle relative  istruzioni  applicative  emanate  dalla  Banca d’Italia, si applica    la    sanzione    amministrativa    pecuniaria    prevista all’articolo 144,  comma 3  del  D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 3. – Blocco e riduzione delle tariffe

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  sino  al  31 dicembre 2009, e’ sospesa l’efficacia delle  norme  statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad   emanare   atti  aventi  ad  oggetto  l’adeguamento  di  diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in  relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli  maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  e  per  le  tariffe relative  al  servizio  idrico.  Sono  fatte  salve,  per  il settore autostradale  e  per  i  settori  dell’energia elettrica e del gas le disposizioni  di  cui  ai  commi 2  e seguenti. Per quanto riguarda i diritti,   i  contributi  e  le  tariffe  di  pertinenza  degli  enti territoriali  l’applicazione  della  disposizione  di cui al presente comma  e’  rimessa  all’autonoma  decisione  dei competenti organi di governo.
2. Ferma  restando  la piena efficacia e validita’ delle previsioni tariffarie  contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all’anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  da  formularsi  entro  il  28 febbraio 2009, sono approvate misure   finalizzate   a  creare  le  condizioni  per  accelerare  la
realizzazione  dei  piani  di  investimento,  fermo  restando  quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino  alla  data  del  30 aprile  2009  e’  altresi’  sospesa la
riscossione   dell’incremento   del  sovrapprezzo  sulle  tariffe  di pedaggio  autostradali  decorrente  dal  1° gennaio  2009, cosi’ come stabilito  dall’articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All’articolo  8-duodecies,  comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008,  n.  59,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,  n.  101,  dopo  le  parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e’ aggiunto il seguente periodo:   «Le  societa’  concessionarie,  ove  ne facciano richiesta, possono concordare  con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento  annuale  delle  tariffe  di  pedaggio  basata  su di una percentuale   fissa,   per   l’intera   durata   della   convenzione, dell’inflazione   reale,   anche  tenendo  conto  degli  investimenti effettuati,  oltre  che  sulle  componenti per la specifica copertura degli   investimenti   di   cui  all’articolo 21,  del  decreto-legge 24 dicembre  2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio   2004,  n.  47,  nonche’  dei  nuovi  investimenti  come individuati  dalla  direttiva  approvata  con  deliberazione  CIPE 15 giugno  2007,  n.  39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto  2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6.  All’articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,
convertito   con   modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c)  il  comma 89 e’ sostituito dal seguente: «All’articolo 21 del decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla  legge  27  febbraio  2004,  n.  47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il  comma  5 e’ sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede  a  comunicare  al  concedente,  entro il 31 ottobre di ogni anno,  le  variazioni  tariffarie  che  intende  applicare nonche’ la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi  aggiuntivi.  Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa   verifica  della  correttezza  delle  variazioni  tariffarie, trasmette  la  comunicazione,  nonche’  una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, i  quali,  di  concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con   provvedimento   motivato  nei  quindici  giorni  successivi  al ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo’ riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori  inseriti  nella  formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche’  alla  sussistenza  di  gravi inadempienze delle disposizioni previste  dalla  convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7.  All’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come  modificato  dall’articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge 3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286 e successive modificazioni, la lettera b) e’ sostituita  dalla  seguente:  «b)  mantenere  adeguati  requisiti  di solidita’ patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8.  L’Autorita’  per  l’energia  elettrica  ed  il  gas effettua un
particolare  monitoraggio  sull’andamento  dei  prezzi,  nel  mercato interno,  relativi  alla  fornitura  dell’energia elettrica e del gas naturale,  avendo  riguardo  alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;  entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri   competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,  in particolare,  che  le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
9.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009 le famiglie economicamente svantaggiate  aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto anche alla compensazione  della  spesa  per  la fornitura di gas naturale. Hanno accesso  alla  compensazione  anche  le famiglie con almeno 4 figli a carico  con  isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa  e’  riconosciuta  in  forma differenziata per zone climatiche, nonche’ in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in  modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte  dell’utente  tipo  indicativamente  del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune   di   residenza  un’apposita  istanza  secondo  le  modalita’ stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di  energia  elettrica.  Alla  copertura degli oneri derivanti, nelle regioni  a  statuto  ordinario, dalla compensazione sono  estinate le risorse  stanziate  ai  sensi  dell’articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell’articolo 14, comma 1, della legge  n.  448 del 2001. Nella eventualita’ che gli oneri eccedano le risorse  di  cui  al  precedente  periodo,  l’Autorita’ per l’energia elettrica  ed  il  gas istituisce un’apposita componente tariffaria a carico  dei  titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto  gestito  dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio.
10.    In    considerazione    dell’eccezionale   crisi   economica
internazionale  e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese  e  di  ridurre  il  prezzo  dell’energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero   per   lo  sviluppo  economico,  sentita  l’Autorita’  per l’Energia  elettrica  ed  il  Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti principi:
a)  il  prezzo  dell’energia  e’  determinato  in base ai diversi
prezzi  di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati  dal  gestore  del mercato elettrico, con precedenza per le forniture   offerte   ai   prezzi   piu’   bassi   fino  al  completo soddisfacimento della domanda;
b)   l’Autorita’   puo’   effettuare  interventi  di  regolazione
asimmetrici,  di  carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie  nell’offerta  o  non  ci  sia  un  sufficiente  livello  di concorrenza;
c)  e’  adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell’offerta di energia.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l’Autorita’  per  l’energia  elettrica  ed  il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  i  servizi  di  dispacciamento  vanno  assicurati  attraverso l’acquisto  di  energia  dagli  impianti  essenziali, individuati dal gestore  della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in  cui  tale  misura  risulti  economicamente inefficace, ovvero gli impianti   continuino   a   non  operare  in  piena  concorrenza,  la remunerazione   del   mercato   dei   servizi  di  dispacciamento  e’ determinata  dall’Autorita’,  in modo da assicurare la minimizzazione degli  oneri  per  il  sistema  ed  un’equa  copertura  dei costi dei produttori;
b)  e’  adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell’ambito dei   servizi  di  dispacciamento,  una  maggiore  concorrenza  nella produzione e nell’offerta di energia.
12.   Entro   24   mesi   dall’entrata   in   vigore  del  presente
decreto-legge,  l’Autorita’  per  l’energia  elettrica  ed il gas, su
proposta  del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non piu’ di tre macro-zone.
13.  In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e  12,  la  relativa  disciplina e’ adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

Art. 4. Fondo  per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire  l’accesso  al  credito  delle famiglie con un figlio nato o adottato  nell’anno  di riferimento e’ istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  un  apposito fondo rotativo, dotato di personalita’  giuridica,  denominato:  «Fondo  di credito per i nuovi nati»,  con  una  dotazione  di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  2009,  2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche  fidejussorie,  alle  banche e agli intermediari finanziari. Al relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo delle risorse   del   Fondo   per   le  politiche  della  famiglia  di  cui all’articolo 19,  comma  1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato  dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Con  decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di concerto con il Ministro dell’economia e delle   finanze,   sono   stabiliti  i  criteri  e  le  modalita’  di organizzazione  e  di  funzionamento  del  Fondo,  di  rilascio  e di operativita’ delle garanzie.
2.  Il  comma  4  dell’articolo  9 del decreto legislativo 5 aprile
2002,  n.  77  e successive modificazioni e’ sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle  gestioni  speciali  dei  lavoratori  autonomi, agli iscritti ai fondi    sostitutivi   ed   esclusivi   dell’assicurazione   generale obbligatoria  per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione  di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.   335,  i  periodi  corrispondenti  al  servizio  civile  su  base volontaria  successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o  in  parte,  a  domanda dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile,  con  le  modalita’  di  cui
all’articolo  13  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche’ gli stessi non siano gia’ coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter.  Dal  1°  gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del  Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma  4  per  il  periodo  di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».
3. Nell’anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro,   al  personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,   in   ragione  della  specificita’  dei  compiti  e  delle condizioni  di  stato  e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo  di  lavoro  dipendente  non superiore, nell’anno 2008, a 35.000  euro,  e’  riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico  accessorio  dei  fondi  della produttivita’, una riduzione dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali regionali  e  comunali.  La  misura  della  riduzione  e le modalita’ applicative   della   stessa  saranno  individuate  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei Ministri interessati,   di   concerto   con   il   Ministro   della   pubblica amministrazione  e dell’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4.  All’articolo  7,  comma  3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola   «definite»   e’   sostituita  dalle  seguenti:  «definiti  i requisiti, i criteri e».
5.  Il  decreto  ministeriale di cui all’articolo 7, comma 3, della
legge   8   marzo  2000,  n.  53,  e’  emanato  entro  trenta  giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

INFO:

Carta d’Acquisti

Bonus straordinario alle famiglie


 

Bonus straordinario per le famiglie

Nel pacchetto delle misure anticrisi, varato dal governo alla fine dello scorso mese, è previsto in favore dei nuclei familiari a basso reddito, un bonus straordinario di sostegno (art.1 decreto legge 185/2008).

Il bonus – valido solo per il 2009 – si sostanzia nell’attribuzione di una somma variabile dai 200 a 1000 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008.

Il bonus si ottiene presentando una domanda (autocertificazione) al datore di lavoro o all’Ente che eroga la pensione o direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Per rendere operativa la procedura, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a stabilire le caratteristiche del modello utile per richiedere il bonus.

Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.

A questo riguardo, ci sono due le alternative:

– chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato “agenzia”.

– coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

A quanto ammonta il bonus
– 200 € per pensionati unici componenti del nucleo familiare con reddito non superiore a 15.000 €
– 300 € per nucleo familiare di due componenti con reddito non superiore a 17.000 €
– 450 € per nucleo familiare con 3 componenti e reddito complessivo non superiore a 17.000 €
– 500 € per nucleo familiare con 4 componenti e reddito complessivo non superiore a 20.000 €
– 600 € per nucleo familiare con 5 componenti e reddito complessivo di 20.000 €
– 1.000 € per nucleo familiare con più di 5 componenti e reddito complessivo non superiore a 22.000 €
– 1.000 € per nucleo familiare con portatori di handicap a carico e reddito complessivo non superiore a 35.000 €

Fonte: governo.it

mw640


 

Newsletter della Storia dei Sordi n. 640 del 4  febbraio 2009

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